Palermo. Detenzione, spaccio, cessione, acquisto: la legge penale in ordine alla esclusione del fatto lieve è riferibile solo alle droghe leggere o anche alla cocaina ed al crack?
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07/07/2023) 07-08-2023, n. 34537
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -
Dott. MICCICHE' Loredana - rel. Consigliere -
Dott. CIRESE Marina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 6 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Palermo con la quale A.A. era stato condannato alla pena di anni 2, mesi otto di reclusione ed Euro 11.556 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia.
3. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod proc pen. La sentenza dei giudici di appello aveva erroneamente ritenuto la sussistenza della finalità di spaccio riferendosi alla consistenza della somma trovata in posesso dell'imputato, pari ad Euro 250, stemma che certamente, per la sua entità, ed anche per la tipologia di taglio di banconote rinvenute nella disponibilità dell'A.A., non poteva assumere significato inequivoco, atteso anche il numero di dosi rinvenute in possesso dell'imputato, tali da non escludere l'uso personale. Deduceva inoltre, al riguardo, che il numero di dosi non poteva avere alcun univoco significato in assenza della consulenza che accertasse in concreto l'efficacia drogante, e, a tal fine, era certamente insufficiente il mero narcotest, che serve solo ad individuare la tipologia della sostanza.
4. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in ordine alla esclusione del fatto lieve, motivato dalla Corte territoriale in ragione della diversa tipologia di sostanza, senza alcun accertamento circa la concreta efficacia drogante della stessa.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è infondato.
2. La Corte territoriale ha motivato in modo esauriente e completo in ordine agli elementi da cui desumere la certa finalità di cessione a terzi della sostanza ritrovata nella disponibilità dell'imputato, richiamando la circostanza che il predetto avesse portato fuori con sè la droga già confezionata e suddivisa in dosi (quindici di cocaina e sedici di sostanza tipo crack) e che fosse stato trovato in possesso della somma di 250 Euro, di cui non poteva giustificare la disponibilità, non svolgendo alcuna attività lavorativa. La Corte ha aggiunto, con ragionamento immune da vizi logici, che la suddivisione della somma in banconote da piccolo taglio costituiva forte indice rivelatore della cessione delle singole dosi dello stupefacente detenuto.Inoltre, non vale a disarticolare la tenuta del logico ragionamento dei giudici di merito la doglianza relativa all'efficacia del cd narcotest, pienamente idoneo ai fini della prova della penale responsabilità (cfr, da ultimo, Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942 - 02) in presenza di precisi e concordanti elementi quali quelli valorizzati dalla Corte territoriale.
3. E' invece fondato il secondo 'motivo, relativo alla configurabilità della ipotesi lieve. La motivazione della sentenza impugnata ha apoditticamente escluso l'inquadrabilità del fatto contestato nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma V, in ragione della tipologia delle sostanze detenute (cioè droghe pesanti) e del possesso di sostanze differenti, ossia crack e cocaina.
4. Dette considerazioni 4i pongono in contrasto con i consolidati indirizzi della giurisprudenza di questa Corte nonchè con il dato normativo, posto che la configurabilità della ipotesi lieve è riferibile alle condotte aventi ad oggetto tutte le tipologie di sostanze (sia le cd droghe leggere che quelle pesanti) e che il possesso di sostanze di differente tipologia non può considerarsi fatto ostativo all' applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma V, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintornatici previsti dalla disposizione. (Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01).
5. Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla lezione minorenni della Corte d'appello di Palermo in diversa composizione fisica. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2023
13-08-2023 16:02
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