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Sentenza

Mantenimento corrisposto parzialmente: no al reato per il solo fatto che i figli sono minori
Mantenimento corrisposto parzialmente: no al reato per il solo fatto che i figli sono minori
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11/05/2023) 08-06-2023, n. 24885

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente -

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

Dott. DI NICOLA T. Paola - Consigliere -

Dott. DI GERONIMO Paolo - rel. Consigliere -

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza emessa l'11/10/2022 dalla Corte di appello di Salerno;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lettieri Nicola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in relazione al capo b) per intervenuta prescrizione e il rigetto nel resto;

lette le conclusioni formulate dall'avvocato Francesco Maldonato, difensore della parte civile B.B., il quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario;

letta la memoria dell'avvocato Alfonso Landi, difensore dell'imputato, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. La Corte di appello confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di A.A., ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 570 c.p., comma 2, e L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3 nonchè per il reato di elusione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della coniuge.

2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di bisogno conseguente all'omesso integrale versamento dell'assegno di mantenimento stabilito nella misura di Euro3.500,00 con l'adozione dei provvedimenti presidenziali.

Sottolinea il ricorrente come la stessa parte civile, escussa quale teste, confermava di aver sempre ricevuto il versamento dell'assegno mensile, sia pur in misura notevolmente ridotta rispetto all'importo quantificato. In ogni caso, si trattava di versamenti inizialmente pari a circa Euro1.000,00, che dal settembre 2013 erano aumentati a Euro1.200,00, dal novembre 2016 a Euro1.500 e dal giugno 2016 a Euro2.100.

Evidenzia il ricorrente, peraltro, che la misura dell'assegno provvisoriamente stabilita in Euro3.500 era stata successivamente ridotta ad Euro2.500 con ordinanza adottata dal Tribunale in data 23/6/2017 e con decorrenza dal 19 ottobre 2016.

A fronte del regolare versamento di cospicue somme mensili, sia pur inferiori rispetto a quanto stabilito giudizialmente, sarebbe stato necessario un puntuale accertamento in ordine alla effettiva sussistenza di uno stato di bisogno, cagionato dal parziale inadempimento.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'impossibilità di adempiere alle statuizioni in tema di mantenimento, così come inizialmente determinate in sede civile, stante le difficoltà economiche in cui il ricorrente si era venuto a trovare.

2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 388 c.p., evidenziando come l'assegnazione della casa coniugale era stata revocata con ordinanza del 15 gennaio 2013 e, in ogni caso, la condotta descritta nel capo di imputazione non poteva integrare il reato contestato, trattandosi del mero rifiuto di adempiere ad un'obbligazione che non presupponeva necessariamente la collaborazione dell'obbligato.

2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla cessazione della permanenza del reato quanto meno a far data dal 19 ottobre 2016 (data rispetto alla quale aveva effetto la riduzione dell'importo mensile dell'assegno).

3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. In relazione al reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, la Corte di appello ha motivato la conferma della sentenza di condanna richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l'omesso versamento dell'assegno in favore dei figli minori determina di per sè lo stato di bisogno.

Tale principio, pur astrattamente condivisibile e recepito da consolidata giurisprudenza, deve comunque tener conto della peculiarità del caso di specie, nel quale non vi è stata la totale omissione del versamento dell'assegno, bensì il costante adempimento in misura che, sia pur notevolmente ridotta, ha sempre avuto una considerevole rilevanza economica (la Corte di appello ha dato atto che l'imputato ha versato inizialmente Euro800,00 per poi elevare l'importo fino a Euro2.100,00).

Nel caso del versamento parziale, pertanto, non può ritenersi che lo stato di bisogno sia desumibile in re ipsa dalla minore età dei soggetti beneficiari (Sez.6, n. 53607 del 20/11/2014, Rv. 261871), dovendo piuttosto rie Spa ndersi il principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (Sez.6, n. 15898 del 4/2/2014, rv. 259895; Sez.2, n. 24050 del 10/2/2017, Rv. 270326).

Applicando tale regola, si è recentemente ribadito che integra la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione (Sez.6, n. 1879 del 4/11/2020, dep.2021, Rv. 280584; Sez.6, n. 13900 del 28/3/2012, Rv. 252608).

2.1 Partendo da tale premesse, deve sottolinearsi come la condotta sanzionata dall'art. 570 c.p., comma 2, presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica nè con l'obbligo di mantenimento nè con quello alimentare, aventi una portata più ampia (Sez.U, n. 23866 del 31/1/2013, Rv. 255271).

Tanto ciò è vero che l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione ha la precipua finalità di garantire al coniuge ed ai figli il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e, quindi, il parametro di riferimento è ben diverso dalla nozione di "stato di bisogno" che richiama l'assolvimento delle esigenze primarie.

Una volta chiarito tale aspetto, si comprende la ragione per cui qualora l'assegno di mantenimento sia versato, sia pur in parte, in maniera costante e tale da garantire un apporto continuativo in favore del coniuge e dei figli minori, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, occorre procedere all'effettiva verifica dell'idoneità dell'adempimento parziale a soddisfare le esigenze primarie dei beneficiari e, in particolare, dei figli minori, non potendosi far discendere dal mero inesatto adempimento la configurabilità del reato in assenza dell'accertamento dello stato di bisogno. Quanto detto comporta che quel sostanziale automatismo tra induzione in stato di bisogno ed omesso versamento dell'assegno in favore dei figli minori non può estendersi anche alla diversa ipotesi, qual è quella in esame, del parziale inadempimento.

2.2. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, si ritiene che la Corte di appello sia incorsa nel denunciato vizio di motivazione, nella misura in cui non ha distinto tra omesso ed inesatto adempimento, in tal modo sottraendosi alla verifica della ricorrenza dello stato di bisogno.

Tale accertamento, peraltro, era ancor più necessario nel caso di specie ove si consideri che la stessa persona offesa ha riferito di versamenti costantemente eseguiti, sia pur in maniera inferiore al dovuto. Il minor importo versato, tuttavia, non era affatto marginale, atteso che - da quanto si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - il ricorrente avrebbe versato un importo crescente nel tempo, partendo da un minimo di Euro800,00 fino ad arrivare ad un massimo di Euro2.100,00, sostanzialmente di poco inferiore alla misura dell'assegno definitivamente statuita in sede civile (pari ad Euro2.500).

Quanto detto comporta che, sul punto, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendo procedere il giudice di merito alla verifica dell'esistenza o meno dello stato di bisogno, tenendo conto delle esigenze dei soggetti beneficiati e degli importi crescenti nel tempo versati dal ricorrente.

Peraltro, proprio in considerazione del fatto che gli importi versati sono mutati nel tempo, la valutazione dello stato di bisogno deve essere riferita ai singoli periodi, ben potendo ipotizzarsi che - quanto meno in concomitanza con le mensilità in cui il versamento era comunque consistente (oltre Euro1.000) - le esigenze primarie della famiglia venivano garantite. La distinzione sul piano temporale è, pertanto, rilevante anche ai fini dell'esatta individuazione del tempus commissi delicti al fine di verificare l'eventuale decorso del termine prescrizionale.

2.3. Il giudice del rinvio, inoltre, dovrà anche rivalutare la complessiva contestazione formulata al capo a), potendo configurarsi la meno grave ipotesi del reato di omesso versamento dell'assegno di mantenimento (originariamente contemplata dalla L. n. 54 del 2006, art. 3 ed attualmente trasfusa nell'art. 570-bis c.p.).

Tale ipotesi di reato, a differenza di quella contemplata dall'art. 570 c.p., comma 2, è integrata per effetto del mero omesso versamento dell'assegno e, quindi, a prescindere dalla ricorrenza o meno dello stato di bisogno. Ciò comporta che, qualora dovesse escludersi quest'ultimo presupposto con riferimento all'intero periodo oggetto di contestazione o ad una parte di esso, il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza dell'ipotesi di reato meno grave, contestata in via sussidiaria al capo a).

3.L'accoglimento del primo motivo, determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, posto che in mancanza del compiuto accertamento dei presupposti del reato ipotizzato, non è rilevante stabilire l'eventuale ricorrenza dell'oggettiva impossibilità di adempiere.

4. Passando all'esame della contestazione formulata sub b) e relativa al reato di cui all'art. 388 c.p., si rileva la fondatezza della violazione di legge che comporta la necessità di pronunciare sentenza assolutoria ex art. 129 c.p. a prescindere dall'intervenuta prescrizione del reato.

Per consolidata giurisprudenza, il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 c.p., comma 2, non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poichè l'interesse tutelato dall'art. 388 c.p. non è l'autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Sez.U, n. 36692 del 27/9/2007, Vuocolo, Rv. 236937).

Poichè l'imputazione concerne il mancato adempimento del rilascio dell'immobile qualificato come abitazione familiare ed inizialmente assegnato alla moglie del ricorrente, ne discende che l'obbligo rimasto inadempiuto ben poteva essere eseguito coattivamente, non richiedendo la collaborazione dell'obbligato.

Ne consegue che, sulla base della mera contestazione del fatto ed a prescindere dalle doglianze circa la fondatezza, il reato non era configurabile.

In relazione al capo b), pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B perchè il fatto non sussiste. Annulla la medesima sentenza quanto al capo A con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2023
Avv. Antonino Sugamele

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