Le false attestazioni dell'esperto qualificato nella perizia giurata dinanzi al cancelliere integrano la falsità ideologica in atto pubblico
Cass. pen., sez. V, ud. 20 luglio 2023 (dep. 4 agosto 2023), n. 34414
Presidente Scarlini – Relatore Giordano
Nell'ipotesi in esame la S.C. ha ritenuto che il reato di falsità ideologica in atto pubblico non può essere escluso perché la perizia giurata dall'imputato che ha attestato la presenza in loco del manufatto già demolito era destinata ad essere allegata a un contratto di compravendita rogato da un notaio poiché ad essere responsabili di quanto dichiarato su determinate caratteristiche oggettive dell'immobile non rispondenti al vero sono i privati che effettuano la dichiarazione, sulla cui veridicità il notaio non ha alcun obbligo di compiere verifiche. Ma la Corte fornisce un ulteriore e rilevante precisazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 483 c.p. Nel suo percorso motivazionale, la S.C. parte da una premessa: non può ritenersi che il ricorrente, professionista esperto, sia incorso in un errore rilevante sulla valenza delle proprie attestazioni non rispondenti al vero tale da far escludere l'elemento soggettivo del reato e ciò stante, la peculiare natura pubblicistica riservata alla perizia stragiudiziale giurata, dall'ordinamento proprio per asseverare determinate circostanze da parte di un soggetto avente particolari cognizioni tecniche. La consapevolezza della falsità in capo al ricorrente è emersa difatti dalla lettura congiunta delle motivazioni delle due decisioni di merito, dalle prove documentali acquisite e dalle dichiarazioni rese dai testi nel corso del dibattimento; risultati che all'uopo, hanno rilevato per la punibilità. E, in tale contesto, la Corte ha chiarito come elemento decisivo, della consapevolezza è stata la presentazione da parte dello stesso imputato di una DIA al Comune relativa al medesimo compendio immobiliare con allegazione di fotografie dalle quali si evinceva che già in quel momento il laboratorio non era più esistente. Nel caso al vaglio della Corte, l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non ha consentito pertanto, di ritenere il ricorrente immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000). Così, disvelati tutti gli altri motivi inammissibili, per genericità e manifesta infondatezza, alla dichiarazione di inammissibilità la Corte di Cassazione ha fatto seguire la condanna del ricorrente, al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3mila in favore della Cassa delle ammende.
07-08-2023 12:47
Richiedi una Consulenza