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Sentenza

La droga parlata.- Dalle intercettazioni non vi è prova che l'oggetto delle discussioni captate fosse effettivamente sostanza stupefacente, di cui non si è chiarito neppure la natura e le quantità. Che fare?
La droga parlata.- Dalle intercettazioni non vi è prova che l'oggetto delle discussioni captate fosse effettivamente sostanza stupefacente, di cui non si è chiarito neppure la natura e le quantità. Che fare?
Cassazione penale sez. fer., 30/08/2022, (ud. 30/08/2022, dep. 02/09/2022), n.32426
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                       SEZIONE FERIALE PENALE                        
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. APRILE    Ercole          -  Presidente   -                    
Dott. GIORDANO  Emilia Anna     -  Consigliere  -                    
Dott. TALERICO  Palma           -  Consigliere  -                    
Dott. CENCI     Daniele    -  rel. Consigliere  -                    
Dott. RECCHIONE Sandra          -  Consigliere  -                    
ha pronunciato la seguente:                                          
                     SENTENZA                                        
sul ricorso proposto da: 
           D.S., nato in (OMISSIS); 
avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di appello di Milano; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 
udita la relazione svolta dal Presidente Aprile Ercole; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 
generale Ceroni Francesca, che ha concluso chiedendo 
l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso; 
udito l'avv. Ettore Censano, difensore del ricorrente, che ha 
concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 
                 

Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena principale e modificando quella accessoria - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 12 luglio 2016 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato il cittadino albanese D.S. in relazione al reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2 e art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ascrittogli al capo d'imputazione 15), per avere, nella zona di Milano, dal maggio a settembre 2007 concorso, seguendo le direttive di S.T., nella cessione a diversi acquirenti di vari quantitativi di eroina; il 22 luglio 2007 nella fornitura ad un acquirente di un imprecisato quantitativo di stupefacente derivante dalle "riserve" di un gruppo organizzato; il 27 luglio 2007 nella consegna di un ulteriore quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente, trasportata da M.S., da spacciare in Puglia; e il (OMISSIS) nella fornitura a O.F. di un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente. Con la medesima pronuncia di primo grado il D. era stato, invece, mandato assolto dal reato di cui all'art. 74 D.P.R. cit., con la formula "per non aver commesso il fatto", riportato nel capo B1) nel quale gli era stato contestato di aver partecipato, dal marzo all'ottobre 2007, ad un'associazione per delinquere operante a livello internazionale e transnazionale, dedita all'importazione sistematica e allo spaccio in Italia di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e marijuana, promossa, diretta e organizzata, tra gli altri, dal predetto S.T..

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il D., con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2 e alle norme di legge penale sostanziale oggetto di addebito, e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato sulla base del solo contenuto delle intercettazioni telefoniche, dal tenore "neutro" ovvero dal significato criptico, comunque inidoneo a fornire una prova indiziaria adeguata sulla responsabilità del prevenuto: tenuto conto, in particolare, che non è stato effettuato alcun sequestro di partite di droga e non vi è prova che l'oggetto delle discussioni captate fosse effettivamente sostanza stupefacente, di cui non si è chiarito neppure la natura e le quantità.

2.2. Violazione di legge, in relazione al D.P.R. cit., art. 73, commi 4 e 5 e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione di due degli episodi del capo 15) come aventi ad oggetto droga "leggera", anziché cocaina o eroina, nonché di riqualificazione dei medesimi fatti come di lieve entità, considerato che le intercettazioni telefoniche, riguardanti due soli casi con ruoli differenti dei concorrenti, nulla dicono in ordine alla quantità e alla qualità dello stupefacente compra-venduto: situazione di incertezza risolvibile in una decisione in favor rei, nella quale non può essere valorizzato il solo dato che la cessione delle droghe, rispetto alle quali il D. avrebbe svolto una funzione di intermediario, sarebbe avvenuta con pagamenti dei corrispettivi in "tranches".
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di D.S. sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.

2.1. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 192 c.p.p., la censura difensiva è del tutto priva di pregio in quanto è pacifico che la mancata osservanza dell'art. 192 c.p.p., anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria, non è assistita da alcuna specifica sanzione processuale e, dunque, non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza (così, ex multis, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

2.2. Manifestamente infondata è il dedotto vizio di motivazione, poiché, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata si presenta congrua e lineare, priva di lacune espositive ovvero di palesi incongruenze logiche. La Corte di appello di Milano ha convincentemente spiegato come il significato dei colloqui telefonici nel corso dei quali - usando un linguaggio volutamente criptico ed utilizzando apparecchi cellulari 'dedicatì a tali specifiche conversazioni, ai quali venivano reiteratamente sostituite le sim card per provare a limitare il rischio di controllo da parte delle forze dell'ordine l'odierno imputato, seguendo le indicazioni del connazionale S.T., aveva concordato con O.F. le consegne di una sostanza mai esplicitamente menzionata nella sua natura e nel suo quantitativo, a fronte delle quali l'acquirente si era impegnato a pagare il corrispettivo dovuto in più "tranches", dovesse essere interpretato alla luce di altre più esplicite emergenze processuali. Dati informativi che avevano permesso di accertare che S.T. era uno dei più attivi affiliati ad una vasta e ramificata organizzazione internazionale impegnata nella importazione e commercializzazione in Italia di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti; che il predetto T. si era occupato, in special modo, della compra-vendita di non esigue partite di eroina, circostanza questa riscontrata dal rinvenimento e sequestro da parte della polizia giudiziaria di ingenti quantitativi di stupefacenti, tra cui ben 186 kg. di eroina proveniente dall'Albania e 21kg. di cocaina proveniente dalla Spagna; e che lo stesso S.T., dopo l'arresto dei due capi di quella organizzazione, A.Z. e Tu.St. (significativamente tratti in arresto nella notte tra il (OMISSIS) - come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, idonea a integrare quella di appello in presenza di una doppia conforme - per avere concorso nella importazione in (OMISSIS), di una partita di 104,20 kg. di eroina v. pagg. 385 ss., sent. di primo grado) aveva assunto in prima persona la direzione di quel gruppo criminale, senza tuttavia risultare essersi direttamente interessato dello spaccio della marijuana.

Le censure difensive, nella parte in cui hanno messo in discussione il valore probatorio delle conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti, risultano così aspecifiche perché non si confrontano con le articolate argomentazioni poste a fondamento delle prime decisioni; e, comunque, hanno finito per attingere direttamente al fatto e sono, perciò, inammissibili nella misura in cui hanno chiesto a questa Corte una non consentita rivalutazione dei dati di conoscenza a disposizione. In tale ottica va ribadito come il problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a conversazioni intercettate finisce per costituire oggetto di una questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724).

3. Anche il secondo motivo del ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto alla lamentata mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, con riferimento a due dei più episodi contestati e riconosciuti a carico del D., è sufficiente rilevare come si tratti di questione che, nei termini innanzi indicati, è stata posta dalla difesa per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.

L'art. 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

3.2. Manifestamente infondata è la censura difensiva circa il mancato accoglimento della richiesta di riqualificare i fatti come di lieve entità ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. cit., art. 73, comma 5, il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823; conf., in seguito, Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615).

Di tale principio la Corte di appello di Milano ha fatto corretta applicazione, sottolineando - con argomenti nei quali non sono riconoscibili margini di manifesta illogicità, che sono stati criticati dalla difesa in forma alquanto indeterminata - come non potesse considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, una reiterata condotta di intermediazione nella compra-vendita di sostanze stupefacenti, caratterizzata dalla capacità di mantenere continui contatti tra i vari protagonisti delle vicende, e dalla definizione di transazioni caratterizzate dal pagamento in diverse "tranches" del prezzo: elemento questo che ragionevolmente poteva essere spiegato perché si trattava di importo globalmente non di ridotta entità, in ragione dei quantitativi non esigui dello stupefacente oggetto di ciascuna operazione.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
PQM
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 30 agosto 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2022
Avv. Antonino Sugamele

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