L'onere del giudice di appello in caso di riforma totale della decisione di primo grado
Cass. pen., sez. IV, ud. 4 ottobre 2023 (dep. 19 ottobre 2023), n. 42845
Presidente Di Salvo – Relatore Cappello
Il caso riguarda l'ipotesi di disastro colposo e di omicidio colposo dovuti al crollo di una struttura metallica avvenuta in occasione dell'allestimento del palcoscenico per un concerto dell'artista Jovanotti. Nei gradi di merito, era stato definitivamente accertato che l'evento fosse stato conseguenza di un errore di calcolo nella progettazione da parte del progettista, già condannato. L'attenzione, nella specifica sede, è stata invece concentrata sul ruolo di committente rivestito dall'imputato e sugli obblighi che gravano, in base alla normativa antinfortunistica, su tale particolare figura.
Nella specie, le decisioni di primo e secondo grado sono convergenti quanto al riconoscimento della qualifica di committente e alla accertata violazione da parte di costui dell'obbligo di cui all'art. 90, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, che prevede che il committente prima dell'affidamento dei lavori, designa un coordinatore per l'esecuzione dei lavori; coordinatore che, invece, non era stato designato dal committente.
La divergenza riguarda, però, le conclusioni sulla penale responsabilità del committente, avendo i giudici del gravame sovvertito il verdetto di condanna, a seguito di un giudizio controfattuale operato sul presupposto che, anche ove nominato dal committente, il coordinatore non avrebbe avuto l'obbligo di attivarsi, atteso che il rischio concretizzatosi non era collegato ai suoi doveri di alta vigilanza, bensì a un vizio occulto, non percepibile da parte di un soggetto dotato di comuni conoscenze.
Le ragioni del ribaltamento della condanna in primo grado da parte della Corte d'appello e i motivi di impugnazione della Procura Generale
I Giudici d'appello hanno escluso la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri inibitori del coordinatore ai sensi dell'art. 92, lett. f), d.lgs. n. 81/2008, per difetto di prevedibilità del pericolo, non percepibile da un coordinatore, anche ove nominato dal committente. Secondo la Procura Generale, tale esclusione sarebbe fondata su una argomentazione contradditoria e priva dei riscontri emersi nell'istruttoria di primo grado. Ed infatti, i segnali di cedimento della struttura erano stati avvertiti dalle maestranze che avevano allertato invano il progettista, aspetto tralasciato dai giudici del gravame che hanno, invece, affermato che il vizio era "occulto".
Il primo giudice, sul punto, aveva analiticamente riferito che il crollo della struttura non era stato improvviso, ma preannunciato da una serie di indici di sofferenza, dei quali si erano accorti i lavoratori, l'anomalia essendosi manifestata sin dalla mattina del giorno del crollo, allorquando la struttura era ancora in fase di innalzamento e prima, dunque, che si procedesse al suo allestimento. Ed era su tale aspetto che il Tribunale aveva concentrato la sua attenzione, svolgendo il necessario giudizio controfattuale, ma di esso non vi sarebbe traccia nel percorso argomentativo dei giudici del gravame.
Gli orientamenti di legittimità sul ribaltamento in appello delle decisione di primo grado e la decisione della Corte
Secondo la Suprema Corte, qualora il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - notazioni critiche di dissenso, essendo necessario che riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.
Ancor di più, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato, mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato, dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.
Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale è venuta meno all'obbligo di rendere una motivazione puntuale e adeguata e fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, quanto alle competenze di tale figura della sicurezza sui luoghi di lavoro; è incorsa nel travisamento probatorio, avendo omesso di valutare e confutare con puntuale giustificazione, una congerie di elementi fattuali valutati dal Tribunale per dimostrare, da un lato, la riconducibilità del rischio concretizzatosi agli obblighi di alta vigilanza del coordinatore e, sul piano della colpa in senso soggettivo, la evidenza e, quindi, diretta percepibilità dei segnali di un pericolo grave e imminente di crollo; non ha infine svolto il giudizio controfattuale, a fronte di un ragionamento predittivo del Tribunale saldamente agganciato alle risultanze istruttorie che avevano dato conto della tempistica del verificarsi del cedimento e della tipologia dei segnali di allarme. Per tali ragioni, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.
21-10-2023 20:55
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