L'apprezzabile condotta susseguente alla commissione del reato, dopo la riforma del D.Lgs. n. 150/2022. Riconoscimento della rilevanza per qualificare il fatto non punibile in ragione della sua particolare tenuità
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22/06/2023) 25-09-2023, n. 38909
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco M. - Presidente -
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -
Dott. RICCI Anna L.A. - Consigliere -
Dott. MICCICHE' Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 12.1.2023, la Corte di appello di Messina, giudicando in sede di rinvio limitatamente al punto concernente il diniego delle attenuanti generiche, ha confermato la sentenza di primo grado con cui A.A. è stata dichiarata responsabile del reato edilizio contestato al capo a) di rubrica (art. 44, lett. b, D.P.R. n. 380 del 2001, per aumento volumetrico di un appartamento in assenza di titolo autorizzativo, commesso il (Omissis)).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell'imputata, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
I) Violazione di legge, per omesso rilievo in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., questione dedotta in sede di appello.
II) Mancata dichiarazione di estinzione del reato, in quanto prescritto in data 16.6.2022, prima ancora della pronuncia rescindente della Cassazione.
III) Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p..
2.1. La difesa ha depositato motivi aggiunti con cui insiste per l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. alla luce della novella introdotta con il D.Lgs. n. 150/22, che ha aggiunto, quale dato rilevante, anche il comportamento tenuto dopo la commissione del reato. Nel caso, l'intero procedimento è scaturito proprio dall'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio proveniente dall'imputata.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p..
Motivi della decisione
1. Fondata e assorbente è la doglianza in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., come integrata dal motivo aggiunto ritualmente depositato in atti dalla difesa di parte ricorrente.
2. Si deve convenire con la parte impugnante (e con la requisitoria del P.G.) a riguardo della più ampia e più favorevole disciplina dell'art. 131-bis c.p.. introdotta dalla c.d. riforma "Cartabia" (D.Lgs. n. 150/2022), la quale ha fatto emergere un nuovo elemento valutabile ai fini dell'applicazione dell'istituto, costituito dalla "condotta susseguente al reato", oltre ad avere stabilito che l'esimente può trovare applicazione (salvo le eccezioni specificamente indicate) a tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (o puniti con pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva), mentre in precedenza tale limite era fissato nel massimo a cinque anni. E' indubbio che con tale riscrittura il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati.
La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 162/2022, ma sulla sua immediata operatività soccorre il diritto vivente, che ha da tempo precisato la natura sostanziale dell'istituto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj).
Pertanto, trattandosi di norma più favorevole, essa è applicabile anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella che l'ha riguardata, in virtù del principio generale ricavabile dall'art. 2, comma 4, c.p. (così Sez. 4, n. 15815 del 15/03/2023, n. m.).
La questione, inoltre, benchè puntualmente dedotta in ricorso, appare rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p..
3. Ne discende che, sulla base della ricostruzione della vicenda fattuale operata in sede di merito, può trovare accoglimento il mezzo di impugnazione proposto, nel senso del riconoscimento della particolare esiguità dell'offesa riconducibile al reato edilizio per cui si procede, tenuto conto sia della modestia intrinseca dell'intervento edilizio in oggetto (minimo aumento della superficie utile abitabile, rilevato anche dalla sentenza rescindente della cassazione, laddove, quanto all'estensione dell'abuso, era stato riconosciuto l'errore con cui i primi giudici d'appello avevano confuso i metri cubi con i metri quadri); sia, appunto, in considerazione della riscontrata condotta susseguente al reato (elemento in precedenza non valutabile ai presenti fini), avuto riguardo all'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio presentata dall'imputata successivamente alla realizzazione dei lavori, istanza da cui erano derivate le indagini sfociate nel presente procedimento.
4. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 620, lett. I), c.p.p., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e riconosciuta, nella specie, la configurabilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., come modificato dal D.Lgs. n. 150/2022, si deve procedere all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato in disamina non è punibile per particolare tenuità del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato non è punibile ex art. 131-bis c.p..
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2023
07-10-2023 05:14
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