Il sindaco che espelle il consigliere di opposizione dall'aula risponde di abuso di ufficio
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 08/05/2023) 06-09-2023, n. 25958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna - Consigliere -
Dott. TASSONE Stefania - rel. Consigliere -
Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19579/2020 R.G. proposto da:
A.A., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Alessandro Moscatelli (alessandro.moscatelli(at)ordineavvocativicenza.it), elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesca Coppi.
- ricorrente-
contro
B.B., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Marco Antonio Dal Ben (marcoantonio.dalben(at)ordineavvocativicenza.it), elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 13, presso lo studio dell'avv. Federico De Rossi.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1328/2020, pubblicata in data 21 maggio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 maggio dal Consigliere Dott.ssa Stefania Tassone.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione introduttivo B.B. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza A.A. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per effetto della sua condotta tenuta in data (Omissis) nel corso della riunione del consiglio comunale di (Omissis).
2. Allegava in particolare l'attore, capogruppo della lista di minoranza "(Omissis)", che nel corso di detta seduta del consiglio comunale, nell'ambito della discussione di una proposta di variante al piano regolatore generale, a seguito di uno scontro verbale, il Sindaco A.A. gli aveva rivolto epiteti offensivi ("maleducato, signorino, diabolico") in presenza di terze persone e lo aveva fatto allontanare dalla seduta consiliare alla quale non veniva più riammesso.
Si costituiva il convenuto, premettendo che il procedimento penale instaurato a seguito della denuncia querela presentata dal B.B. si era concluso con decreto di archiviazione e in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Con sentenza del 18 settembre 2017 il Tribunale di Vicenza rigettava la domanda risarcitoria in quanto prescritta.
3. Avverso tale sentenza B.B. proponeva impugnazione avanti la Corte d'appello di Venezia, che con sentenza n. 1328/2020 pubblicata il 21 maggio 2020, in totale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva nella condotta del Sindaco A.A. gli estremi della fattispecie di cui all'art. 323 c.p., e lo condannava al pagamento in favore di B.B. della somma di Euro 3.000,00 nonchè alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4. Propone ora ricorso in Cassazione A.A. sulla base di quattro motivi di ricorso.
Resiste con controricorso B.B..
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, c.p.c..
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Sono state depositate memorie illustrative da parte del ricorrente e del controricorrente.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 323 c.p. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".
Lamenta che la sentenza d'appello sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto integrata almeno astrattamente l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 323 c.p..
Il motivo è infondato.
L'art. 27 dello statuto comunale prevede l'allontanamento della riunione consiliare di chi abbia cagionato gravi disordini, mentre, nel caso di specie, non risulta che B.B. abbia posto in essere concrete turbative dell'ordine pubblico, nonostante quanto ancora affermato dal A.A. nel presente ricorso in Cassazione, avendo egli svolto un intervento di carattere politico.
Inoltre l'art. 28 del regolamento, che il ricorrente omette di citare nel motivo, prevede che al consigliere comunale che abbia turbato lo svolgimento dell'assemblea possa essere tolto il diritto di intervento. Nel caso di specie invece il Sindaco ha allontanato il consigliere B.B. dall'assemblea, non lo ha riammesso (perchè ne ha condizionato il rientro al fatto che questi si scusasse) e soprattutto ha proseguito l'assemblea pervenendo alla votazione sul tema oggetto della medesima, una variante al piano regolatore, in assenza sia del B.B. sia degli altri componenti del gruppo politico di cui egli faceva parte, che si erano anch'essi allontanati dall'aula per solidarietà con il loro capogruppo (non a caso il precedente di legittimità citato dal ricorrente fa riferimento all'assenza di configurabilità del reato di abuso d'ufficio in capo al Sindaco che sì aveva proceduto all'espulsione di un consigliere, ma - diversamente rispetto al caso in esame- anche aveva sospeso l'adunanza: v. Cass., 27794/2017).
Lungi dunque dal perseguire l'interesse pubblico all'ordinato svolgimento dell'adunanza, il Sindaco A.A. è pervenuto ad una deliberazione nella mutata composizione del consesso deliberante per diminuzione del numero dei suoi componenti a seguito della sua iniziativa di espellere il consigliere B.B..
E' dunque ravvisabile astrattamente il reato di abuso d'ufficio, sussistendo, come si evince dalla ricostruzione della vicenda, l'esistenza di dolo intenzionale, per tale intendendosi la volontà dell'evento che si è verificato, cioè l'allontanamento senza successiva riammissione del consigliere B.B. all'assemblea, e l'ingiusto danno procurato al B.B. medesimo.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".
Con tale mezzo ricorrente si duole che la sentenza d'appello non abbia riconosciuto l'intervenuta prescrizione delle pretese di B.B. ex art. 2947 c.c..
Per espressa allegazione del ricorrente stesso la doglianza è strettamente connessa al primo motivo di gravame, già ritenuto infondato, in quanto nel caso di specie sono astrattamente ravvisabili tutti gli elementi della fattispecie penale di abuso d'ufficio, per cui è infondata anch'essa.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha considerato la condotta tenuta dal B.B., che durante la seduta consiliare del (Omissis) e nello scontro verbale con il sindaco proseguiva a parlare accompagnando le proprie parole "con un sonoro pugno sullo scranno consiliare".
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha svolto ampia ed articolata motivazione in ordine alle ragioni tutte per cui ha ritenuto che B.B. non abbia arrecato grave disordine alla seduta consiliare da un lato e, per altro verso, ha ritenuto configurabile il reato di abuso d'ufficio, con conseguente applicazione dell'art. 2947, comma 3, c.p.c. che fa escludere che l'azione risarcitoria proposta in prime cure da B.B. sia prescritta.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia riconosciuto a B.B. il risarcimento di danno non patrimoniale quantificato in via equitativa in Euro 3.000,00, senza considerare che alcun danno morale poteva essere riconosciuto in quanto non sarebbe configurato alcun illecito penale.
Anche questo motivo è infondato in quanto strettamente connesso al primo, posto che la Corte d'appello ha correttamente argomentato nel considerare nel caso di specie sussistenti tutti gli elementi del reato di abuso d'ufficio.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna in solido il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2023 24-09-2023 14:16
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