Il querelante citato come testimone non compare all'udienza: la querela deve intendersi rimessa tacitamente.
Cassazione penale, Sez. II, sentenza 1° agosto 2023, n. 33648
Ai sensi dell'art. 152 c.p., si ha remissione extraprocessuale tacita della querela, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. L'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 in vigore dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, ha novellato tale disposizione, introducendo, al n. 1 del nuovo terzo comma, una forma di remissione processuale tacita, che si ha «quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone».
23-08-2023 01:36
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