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Sentenza

Guida in stato di ebbrezza: la particolare tenuità esclude la confisca.
Guida in stato di ebbrezza: la particolare tenuità esclude la confisca.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Sentenza 19 febbraio 2019, n. 7526
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo - Presidente -
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. TORNESI Daniela Rita - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
G.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/04/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DE MASELLIS
Mariella, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Il difensore presente avvocato BARBIERI ANDREA in difesa di G.G. si associa alle
conclusioni del Procuratore Generale;
chiede il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Brescia condannava G.G. alla pena ritenuta equa per il reato di
guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c)). La sentenza è
stata riformata dalla Corte di Appello di Brescia, la quale ha ritenuto che l'imputato
fosse non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., ed
ha disposto la restituzione al G. del velocipede utilizzato per commettere il reato.
2. Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Brescia propone ricorso per cassazione.
Con il ricorso deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186 C.d.S., in
quanto il Giudice avrebbe dovuto disporre la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del velocipede condotto dall'imputato al momento del fatto, siccome in
proprietà del medesimo, chiedendo l'annullamento della sentenza in parte qua con i
conseguenti provvedimenti.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3.1. Nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui
all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), il giudice ha l'obbligo di disporre la confisca del
veicolo condotto dal trasgressore (quale "sanzione amministrativa accessoria",
giusta il testo dell'art. 224 ter C.d.S., che ha così qualificato una misura che in
precedenza era da considerare una "sanzione penale accessoria", in forza di quanto
statuito dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della cassazione,
rispettivamente nelle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 e 25 febbraio 2010, Proc. Rep.
Trib. Pordenone in proc. Caligo).
Per l'effetto, in tali casi, il giudice deve disporre la confisca e la sentenza, a cura del
cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S.,
comma 2), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; senza che
rilevi che il veicolo oggetto dalla confisca non sia stato sottoposto a sequestro
preventivo.
La disposizione non contempla la confisca nei casi in cui l'imputato riporti una
pronuncia diversa da quelle appena menzionate.
Si pone quindi il tema della confiscabilità del veicolo nel caso in cui l'imputato venga
ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto.
L'osservanza del principio di legalità impone di ritenere che la confisca non sia
ammessa.
Questa Corte ha già statuito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste il dovere per il
giudice di disporre la sospensione della patente di guida atteso che l'applicazione
della causa di non punibilità presuppone l'accertamento del fatto cui consegue, ai
sensi dell'art. 186 C.d.S., l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
(Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015 - dep. 02/11/2015, Longoni, Rv. 264830). Appare
rilevante in questa sede la diversità dei presupposti: a mente dell'art. 186, comma 2,
lett. b) e c), "all'accertamento della violazione consegue in ogni caso..." la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida. E' quindi necessario, ma
anche sufficiente, l'accertamento del fatto. Diversamente, per la confisca l'art. 186,
comma 2, lett. c), richiede una pronuncia di condanna o l'applicazione della pena su
richiesta delle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di occuparsi della relazione tra
confisca e 131 bis c.p., in tema di armi. Ha affermato che la misura di sicurezza
patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è
obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del
fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di
assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017 -
dep. 30/11/2017, P.M. in proc. Loukili, Rv. 272085). Tale principio fonda, del tutto
correttamente, sulla previsione della L. n. 152 del 1975, art. 6, secondo il quale "Il
disposto del primo capoverso dell'art. 240, si applica a tutti i reati concernenti le
armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonchè le munizioni e gli esplosivi".
Poichè l'art. 240 c.p., comma 2, dispone (anche) che è sempre disposta la confisca
delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali
costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna, ben si coglie che la
ammissibilità della confisca delle armi trova una specifica base legale.
Non altrettanto può dirsi per la confisca del veicolo nel caso di guida in stato di
ebbrezza, quando il fatto sia valutato di particolare tenuità, non essendo revocabile
in dubbio che non si è in presenza di una sentenza di condanna o a questa
assimilabile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2019
Avv. Antonino Sugamele

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