Genova. In un convegno durante il dibattito sulla opportunità, o meno, di vaccinare la popolazione durante la pandemia da Covid-19 gli animi si infiammano e si iniziava ad utilizzare toni aspri ed offensivi.
Il legittimo esercizio del diritto di critica è condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
Se, da un lato, nella cronaca assume carattere determinante la verità dei fatti narrati, dall'altro lato, nella critica, è centrale la rilevanza sociale dell'argomento trattato e, come sottolinea l'adito Giudice ligure, la correttezza delle espressioni utilizzate.
Precisamente, il diritto di critica si distingue dal diritto di cronaca per il fatto di consistere nell'espressione di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica, ma che ha, per sua natura, carattere congetturale e soggettivo (Trib. Rimini 5 aprile 2023, n. 320; Trib. Roma 28 marzo 2023, n. 4945; Cass. civ. sez. I, ord., 10 ottobre 2022, n. 29480; App. Catanzaro sez. II, 19 ottobre 2022, n. 1171).
In ogni caso, l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto non può essere consentito attribuire ad un soggetto fatti o comportamenti mai verificatisi. Ne consegue che, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca (App. Catanzaro sez. II, 29 marzo 2023, n. 406).
In presenza di tali presupposti il bilanciamento tra l'interesse individuale alla tutela dei diritti della personalità (onore, reputazione, riservatezza) e quello, costituzionalmente protetto, alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) deve risolversi in favore di quest'ultimo, avuto riguardo al prevalente diritto dell'opinione pubblica ad essere informata ed a formarsi un convincimento in ordine a vicende di rilevante interesse collettivo (Cass. civ., sez. III, Ord., 13 maggio 2020, n. 8880; App. Roma, sez. I, 8 gennaio 2021).
Diverse sono le declinazioni che può assumere il diritto di critica, vediamo di seguito alcune.
In primis, la "critica politica" che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori.
È necessario che la critica politica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Cass. pen., sez. V, 14 settembre 2020, n. 31263); sicchè l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Cass. pen., sez. V, 27 novembre 2018, n. 7798).
Deve riconoscersi così la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica politica quando il giornalista-imputato, riferendo una notizia contenente un nucleo di verità, non finisca per stravolgerla al fine di utilizzarla strumentalmente a danno del soggetto criticato (Cass. pen., sez. V, 26 ottobre 2022, n. 40395).
Particolare rilievo assumer, poi, il c.d. "giornalismo di inchiesta (o di denuncia)" oggi inteso quale espressione più alta e nobile dell'attività di informazione.
Con tale tipologia di giornalismo, in particolare, si realizza in maniera più completa il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse (Trib. Ancona, sez. I, 24 settembre 2021, n. 1138).
Si è precisato così come una tipica espressione del diritto di critica sia proprio «il giornalismo di inchiesta, il quale, frequentemente, espone in maniera critica quanto appreso, conosciuto e scoperto direttamente dal giornalista nella sua attività di indagine e di ricerca della notizia svolta in maniera autonoma ed indipendente» (Trib. Roma sez. XVIII, 6 settembre 2021; v. anche Trib. Potenza 18 marzo 2021).
Il giornalismo di inchiesta, dunque, è caratterizzato dal fatto che l'acquisizione della notizia avviene autonomamente, direttamente e attivamente da parte del professionista, senza la mediazione di fonti esterne; non è dunque mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni fornite da un soggetto terzo, che si dichiara informato dei fatti (Cass. civ. sez. III, ord., 25 maggio 2017, n. 13153).
Il rilievo del giornalismo di inchiesta, anch'esso ovviamente espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica, corollario dell'art. 21 Cost., nonchè della Legge Professionale n. 69/1963, art. 2 (dedicato alla deontologia del giornalista nell'ambito dell'Ordinamento della professione di giornalista) è stato, tra l'altro, riconosciuto dalla CEDU e dalla Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla Fnsi e dall'Ordine nazionale dei giornalisti).
Quest'ultima, in particolare, tra i principi ispiratori, prevede che:
- il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini ricercando e diffondendo ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile;
- quanto innanzi nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro;
- la responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra.
La Cassazione ha affermato che al giornalismo di inchiesta deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai cennati limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca (e di critica), una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale (Cass. civ., sez. III, ord., 16 febbraio 2021, n. 4036).
Ed allora, il giornalismo di inchiesta è legittimamente esercitato qualora: sussista un oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti e avvenimenti socialmente rilevanti; venga usato un linguaggio non offensivo; non siano violate la correttezza professionale e le regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali (Trib. Milano, sez. I, 22 settembre 2021, n. 7628).
Ed ancora, un altro settore di particolare rilievo è rappresentato dal mondo del lavoro. L'esercizio del diritto di "critica da parte del lavoratore" nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell'ordinaria convivenza civile (App. Roma, sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 3887).
Infine, il diritto di critica riferito all'ambiente sindacale può risolversi in un giudizio negativo riferito a specifiche vicende, attraverso l'uso di termini anche offensivi, purché non trasmodanti in gratuita ed ingiustificata aggressione (Cass. pen. sez. V, 20 aprile 2023, n. 16952).
08-08-2023 08:13
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