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Sentenza

Esercizio abusivo della professione per il praticante che svolge attività per conto del "dominus"
Esercizio abusivo della professione per il praticante che svolge attività per conto del "dominus"
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15/06/2023) 31-07-2023, n. 33469
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VILLONI Orlando - Presidente -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

Dott. TRIPICCIONE Debora - Consigliere -

Dott. DI GERONIMO Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nata a (Omissis);

avverso la sentenza emessa l'11/10/2022 dalla Corte di appello di Milano;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato Giuseppe Capobianco, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di A.A., in ordine al reato di abusivo esercizio della professione di avvocato.

2. Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, assumendo che l'art. 348 c.p. presuppone il compimento di atti tipici della professione di avvocato, mentre nel caso di specie risulterebbe al più dimostrata una generica attività di consulenza in ambito civilistico. Più in particolare, B.B. aveva richiesto una consulenza relativamente ad una problematica civilistica che vedeva coinvolta la banca (Omissis) e la società (Omissis) Ltd. Tale incarico, tuttavia, era stato conferito congiuntamente alla A.A. e all'avvocato C.C., il quale risultava essere il vero dominus, mentre la ricorrente - che pure aveva conseguito il titolo di avvocato in Spagna - si sarebbe dovuta occupare solo delle attività al di fuori dei confini nazionali.

Per quanto concerne, invece, la nomina della A.A. quale difensore di fiducia, formalizzata da B.B. all'atto della perquisizione del 4 giugno 2015, si deduce la mancanza di prova in ordine all'accettazione dell'incarico. Peraltro, la ricorrente avrebbe espressamente rinunciato al mandato difensivo, senza svolgere alcun tipo di attività.

2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena che, pur essendo stata commisurata in misura prossima al massimo edittale, non era supportata da idonea giustificazione dei criteri di commisurazione applicati.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, non essendo inammissibile, impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.

2. Occorre premettere che la ricorrente, all'epoca dei fatti, risultava iscritta nel registro dei praticanti avvocati presso il Foro di Fermo, non essendo neppure iscritta nella Sezione speciale dell'Albo prevista per gli "Avvocati stabiliti".

La Corte di appello ha enucleato plurimi atti rientranti nella specifica attività professionale dell'avvocato e non qualificabili, come dedotto dalla ricorrente, quale mera consulenza legale.

La A.A., infatti, aveva ricevuto da B.B. un incarico professionale contemplante l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nell'ambito della controversia che vedeva contrapposto il primo alla (Omissis). L'incarico, inoltre, prevedeva la remunerazione tanto nel caso di conciliazione che nell'ipotesi di giudizio.

Altrettando inequivocabile è il conferimento del mandato difensivo, questa volta in favore della sola A.A., da parte del B.B. in occasione della perquisizione alla quale veniva sottoposto.

E' pur vero che la nomina quale difensore costituisce un atto unilaterale dell'indagato, ma la Corte di appello ha sottolineato plurimi elementi fattuali dai quali desumere l'effettivo svolgimento del mandato defensionale, sia pur per un periodo di tempo limitato.

In particolare, sottolineano i giudici di merito come la A.A., nell'annunciare la volontà di rinunciare al mandato, chiedeva al B.B. il saldo per le prestazioni eseguite, il che - secondo una valutazione di merito insindacabile in questa sede - presuppone logicamente che vi sia stato lo svolgimento di attività professionale e che la ricorrente avesse ricevuto anche un acconto.

Altrettando eloquente è stata considerato il contenuto della mail con la quale la A.A. comunicava che, ottenuto il pagamento, avrebbe inviato al B.B. "il tuo fascicolo" nonchè a comunicare alla Procura della Repubblica ed alla Guardia di Finanza l'avvenuta rinuncia all'incarico.

2.1. Orbene, sulla base di tali elementi, si pone la questione concernente l'effettivo svolgimento di atti tipici e riservati ai soggetti abilitati alla professione forense.

Tuttavia, deve rilevarsi l'intervenuta, prescrizione, maturata al più tardi il 28 febbraio 2023, considerando il termine massimo pari a sette anni e sei mesi, nonchè la data di consumazione del reato (28 agosto 2015, così come indicata nel capo di imputazione), nè risultano periodi di sospensione idonei a far ritenere non ancora maturato il termine di prescrizione.

Premesso che, sulla scorta delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e dei motivi di ricorso, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275), deve dichiararsi l'intervenuta estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2023
Avv. Antonino Sugamele

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