Ericino condannato per incendio a 9 mesi di reclusione. Era stato riconosciuto dalla polizia Giudiziaria attraverso le immagini di videosorveglianza e dalle ustioni rinvenute sul suo corpo compatibili con le fiamme dell'incendio.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 39308 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: BIANCHI MICHELE
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
T.R. nato a ERICE il ....
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13
aprile 2021, con cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato R.T. colpevole del reato di
cui all'art.424 cod. pen., commesso il 5 maggio e il 16 settembre 2017, condannandolo alla
pena di mesi nove di reclusione;
rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del
giudizio di colpevolezza, fondato su un non attendibile riconoscimento dell'imputato da parte
della polizia giudiziaria nelle immagini del servizio di video sorveglianza e sulle ustioni riportate
dall'imputato, compatibili anche con cause diverse dalle fiamme di un incendio;
rilevato che il secondo motivo denuncia difetto di motivazione del diniego delle
attenuanti generiche;
ritenuto che il primo motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito
della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti
del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità;
ritenuto che il secondo motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in
relazione alla decisione impugnata;
ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 settembre 2023.
30-09-2023 21:21
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