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Sentenza

Ericina accusata di invasione di edifici e furto di energia elettrica si dichiara innocente, ma i cani rinvenuti dai Carabieniri nell'edificio occupato hanno i microchip intestati all'imputata.
Ericina accusata di invasione di edifici e furto di energia elettrica si dichiara innocente, ma i cani rinvenuti dai Carabieniri nell'edificio occupato hanno i microchip intestati all'imputata.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 36763 Anno 2023
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: PISTORELLI LUCA
Data Udienza: 12/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
V.N. nato a ERICE il 
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
Rilevato che V.N. ricorre avverso la sentenza con cui la Corte
d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede,
ne ha confermato la condanna per il concorso nei reati aggravati di invasione di
edifici e furto di energia elettrica, dichiarando invece di non doversi procedere per
la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. contestata al capo A) dell'imputazione
perché estinta per prescrizione e conseguentemente rideterminando la pena
inflittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di
motivazione in relazione all'errata identificazione, da parte della sentenza
impugnata, dell'imputata, è manifestamente infondato in quanto, dovendosi
riconoscere, come nota lo stesso ricorso, che la V.è stata correttamente
indicata tanto nel dispositivo quanto nello stesso incipit del provvedimento, è
chiaro che trattasi di un mero refuso del tutto ininfluente ai fini della validità della
sentenza.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di
motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di
invasione di edifici ritenendolo non provato, è indeducibile perché fondato su
motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello
e puntualmente disattesi dalla corte di merito, rispetto alla cui valutazione delle
prove in atti - nelle specie, alla riferibilità all'imputata dei cani trovati nell'immobile
sulla base del microchip indossato dagli stessi nonché al rinvenimento della
V. proprio nel luogo del delitto da parte dei Carabinieri - il ricorso sembra
chiedere una revisione, la quale è tuttavia preclusa in questa sede stante la
coerenza e la logicità sul punto da parte della pronuncia impugnata. Peraltro
meramente assertiva è l'obiezione per cui la circostanza evocata dalla Corte a
fondamento del proprio ragionamento sarebbe stata travisata.
Considerato che anche il terzo motivo, con il quale si contesta la motivazione
adottata dalla Corte territoriale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di
furto, è manifestamente infondato in quanto non tiene conto delle specifiche
ragioni poste dal giudice di merito alla base della propria decisione, rispetto alle
quali l'identificazione, nel modulo predisposto da ENEL, quale utilizzatrice
dell'allaccio da parte dell'imputata (come già detto sopra, l'errore grafico nel quale
è incorsa la Corte d'appello va letto semplicemente come un refuso), costituisce
mera conferma della consapevolezza dell'utilizzo illecito dell'energia da parte di
questa.
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la
sussistenza delle aggravanti di cui ai numeri 2 e 7 dell'art. 625 c.p., è
manifestamente infondato in quanto contrario al dato normativo nonché alle
attestazioni giurisprudenziali sul punto, dovendosi ribadire come l'aggravante della
violenza sulle cose prescinda dall'individuazione dell'autore materiale dell'allaccio
abusivo (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440) e, al contempo,
come l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. sia stata contestata, nel caso di
specie, in termini di commissione del fatto su cose destinate a pubblico servizio,
elemento su cui il ricorso non muove censura alcuna.
Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della
recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato
avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
6 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo
cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei
fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto
ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto
esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed
in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante
inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la
commissione del reato "sub iudice", valutazione questa riscontrabile, nella
pronuncia in oggetto, ove si noti come il giudice, accomunando le posizione dei
due coimputati, abbia ritenuto di poter dedurre dalla pluralità di condotte di reato
contestate ai due, lo spregio degli stessi verso l'altrui proprietà nonché la capacità
del reato in oggetto di esprimerne una maggiore colpevolezza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 12.7.23
Avv. Antonino Sugamele

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