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Sentenza

Due valdericini titolari di una officina meccanica avrebbero consentito ad un soggetto estraneo alla società di riparare automobili senza usare i mezzi di protezione. La Cassazione dichiara la prescrizione e salva i due dalla condanna.
Due valdericini titolari di una officina meccanica avrebbero consentito ad un soggetto estraneo alla società di riparare automobili senza usare i mezzi di protezione. La Cassazione dichiara la prescrizione e salva i due dalla condanna.
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 36014 Anno 2023
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: GALTERIO DONATELLA
Data Udienza: 12/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.V. , nato a Valderice ............ e A.G. , nato a Valderice il ..........
avverso la sentenza in data 21.11.2022 del Tribunale di Trapani
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott.
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto ad
A.V.  e per l'inammissibilità del ricorso nel resto;
letta la memoria del difensore, avv. Salvatore Alagna, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21.11.2022 il Tribunale di Trapani ha dichiarato la
penale responsabilità di V. e G. A.  per il reato di cui all'art. 18 lett. f
d. 1gs. 81/2008 per aver omesso, in qualità di titolari di un'officina meccanica per
autovetture, di richiedere a G.L.  che utilizzava tale ambiente per
riparare le automobili dei propri clienti l'osservanza delle modalità operative
aziendali e l'uso dei mezzi di protezione necessari per il sollevamento dei veicoli
da riparare (capo a) e del reato di cui all'art. 71 lett. a, b, c per aver messo a
disposizione del suddetto collaboratore dei cunei in legno per il sollevamento
dell'auto Range Rover affidatagli in riparazione senza considerare le caratteristiche
del lavoro da svolgere né i rischi derivanti dall'ambiente di lavoro e dall'impiego
di tali attrezzi impropri (capo b), condannandoli alla pena, escluso il vincolo della
continuazione, di C 2.000 di ammenda per il capo a) e di C 4.000 di ammenda per
il capo b)
2. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno
congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per
cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173
disp.att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo deducono che, essendo stata la società titolare
dell'officina meccanica costituita in forma di s.n.c. con conferimento dei poteri di
legale rappresentante e di amministrazione sia ordinaria che straordinaria al solo
G.A., esclusivamente quest'ultimo avrebbe potuto essere chiamato a
rispondere di quanto occorso nell'officina, mentre V.A. , semplicemente
socio prestatore di lavoro, era del tutto estraneo ai fatti. Rilevano che la
motivazione spesa in ordine all'insussistenza di una delega di funzioni da parte di
G.A. si risolva in un sostanziale travisamento del fatto, non essendovi
nell'atto costitutivo alcuna attribuzione di qualifica di responsabile tecnico a V.
A. conferita al solo G.A.  unitamente ai compiti di rappresentanza
e gestionali della società: l'errore in cui era incorsa la sentenza impugnata era
stato quello di ritenere nei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria non
fossero compresi quelli di rappresentanza della società così come quelli volti al
conseguimento degli scopi sociali, onde era esclusivamente sul legale
rappresentante che incombevano i doveri di vigilanza e controllo della sicurezza e
non già anche sui singoli soci.
2.2. Con il secondo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di
legge e al vizio motivazionale, che il rapporto di mera collaborazione, così come
accertato dal giudice di merito, intercorso tra i titolari dell'officina e il L.
ponesse a carico di costoro gli obblighi gravanti sul datore di lavoro nell'ambito di
un rapporto di lavoro subordinato, rilevando come invece il d. Igs. 81/2015 abbia
definito la collaborazione come "disponibilità del commissionato a perseguire gli
scopi perseguiti dal committente con il proprio apporto lavorativo, senza essere
assoggettato ad alcun potere direttivo, disciplinare o di controllo", precisando in
ogni caso come la disciplina del rapporto di lavoro subordinato trovi applicazione
allorquando la collaborazione si concretizzi in prestazioni esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal
committente anche in relazione ai tempi e ai luoghi di lavoro. Deducono come
dall'espletata istruttoria fosse emerso che il L. utilizzasse gli spazi
dell'officina esclusivamente per riparare le auto dei propri clienti, ovverosia delle
Land Rover essendo egli stato ex capo officina della locale concessionaria, che per
tale utilizzo, comprensivo dell'area e degli utensili corrispondesse agli imputati la
somma di C 500,00, che non aveva orari fissi di lavoro e che l'area di cui si serviva
era solo quella esterna e che operava autonomamente. Contestano la rilevanza
attribuita dal Tribunale alle sole deposizioni della moglie e del figlio della vittima
secondo le quali, contrariamente a quanto affermato da tutti gli altri testi, il proprio
congiunto era un dipendente dell'officina di cui rispettava gli orari lavorativi a
tempo pieno ed operava anche nei locali interni dell'azienda, senza che a sostegno
delle valutazioni effettuate il giudice di merito avesse reso alcuna motivazione.
3. Con memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, il
difensore degli imputati ha insistito per l'accoglimento del ricorso stigmatizzando
come il materiale probatorio acquisito all'esito di un'articolata istruttoria
dibattimentale evidenziasse il vizio motivazionale anche con riferimento al
travisamento della prova inficiante l'intera decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può, quanto al primo motivo, ritenersi manifestamente
infondato.
Ed invero, avendo gli imputati prodotto in corso di giudizio l'atto costitutivo
della "A. G. & V. s.n.c", fatto di cui dà atto la stessa impugnata, non
può ritenersi che la risposta resa dalla Corte distrettuale alla censura svolta dalla
difesa in ordine alla titolarità della legale rappresentanza e dei correlati poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria della suddetta società in capo al solo
G. A. sia calzante. L'assenza di una valida delega di funzioni nei
confronti di A. V. affermata da Tribunale trapanese è osservazione che suona
apodittica, non venendo tenuto di quanto stabilito dall'art. 2295 cod. civ., secondo
il quale l'atto costitutivo deve indicare espressamente i soci che hanno
l'amministrazione e la rappresentanza della società della società in nome
collettivo, nonché più in generale dall'art. 2257 cod. civ. che, nel disciplinare i
poteri di amministrazione della società semplice spettanti a ciascuno dei soci
disgiuntamente dagli altri, fa salva la diversa pattuizione contenuta per l'appunto
nel contratto sociale. Nessuna disamina risulta per contro compiuta in ordine al
contenuto di tale documento relativamente al soggetto o ai soggetti cui siano stati
conferiti i poteri di rappresentanza della società, sul quale o sui quali incombevano,
nella veste di datore di lavoro, i doveri di vigilanza e di controllo, compresi quelli
preordinati alla sicurezza dei lavoratori: omissione questa che presta perciò
apertamente il fianco alle censure difensive.
2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il secondo motivo.
Essendo in contestazione la riconducibilità dell'attività di collaborazione di
A.L.  con l'officina A. ad un rapporto di lavoro subordinato,
ovvero ad una prestazione d'opera autonoma, risulta dalla decisione impugnata
che tra loro discordanti siano le dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto,
avendo, da un canto, i familiari della vittima riferito che il loro congiunto era a tutti
gli effetti un dipendente perché rispettava un orario di lavoro a tempo pieno e
riparava le auto sia all'interno che all'esterno dei locali, e, dall'altro, gli altri testi
dichiarato che il L. non aveva orari fissi, che riparava esclusivamente
autovetture Rover per le quali aveva una competenza specifica essendo stato capo
officina della locale concessionaria automobilistica e venendo contattato
personalmente dai proprietari, che operava solo sul piazzale esterno
all'autorimessa e che versava agli A. la somma di C 500,00 per l'utilizzazione
delle attrezzature presenti nel locale. Pur avendo la decisione impugnata ritenuto
di privilegiare le deposizioni dei familiari, non emerge tuttavia dalle
argomentazioni rese dal giudice di merito la ragione per la quale gli altri testi
fossero inattendibili o le cui dichiarazioni fossero irrilevanti ai fini della
ricostruzione del rapporto contrattuale intercorso tra gli imputati e la vittima e
della conseguente posizione di garanzia rivestita dai primi. La contestazione
articolata dalla difesa non può perciò ritenersi, quanto meno sul piano della
carenza motivazionale, manifestamente infondata.
In conclusione, dovendo ritenersi correttamente instaurato il rapporto
processuale con il ricorso presentato a questa Corte, occorre rilevare la
prescrizione dei reati in contestazione intervenuta, calcolato il termine di cinque
anni decorrente dalla data di consumazione (1.6.2017) e delle relative
sospensioni, in data 25.12.2022. Si impone conseguentemente, in difetto delle
condizioni per l'adozione di una formula assolutoria nel merito, tenuto conto delle
censure di natura motivazionale dedotte dai ricorrenti, l'annullamento della
decisione in esame senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione
Così deciso il 12.7.2023
Avv. Antonino Sugamele

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