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Sentenza

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
L'art. 1 dispone che:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Ebbene, il richiamato art. 13 della L. 12 luglio 1991, n. 203, dispone che, in deroga a quanto disposto dall'art. 267 c.p.p., l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria (non già "assolutamente indispensabile") per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi (non già "gravi indizi"). Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 c.p.p.

Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga in un domicilio o in una privata dimora a' sensi dell'art. 614 c.p., l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

Dunque si è verificato un ampliamento dell'ambito della attività di captazione, con ammorbidimento dei presupposti di legittimazione anche in relazione al delitto di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" e al delitto di "Sequestro di persona a scopo di estorsione" e anche per i delitti commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

L'art. 2 del decreto-legge in disamina istituisce infrastrutture digitali centralizzate 'interdistrettuali' per le intercettazioni, al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del Pubblico Ministero.

Un decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, individuerà le dette infrastrutture, definendo i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi.

Con ulteriore decreto del Ministro della Giustizia, da adottare nei successivi novanta giorni, saranno definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurano l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, nonché sarà disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture 'interdistrettuali' istituende e i luoghi di ascolto presso le Procure della Repubblica, assicurando il massimo livello di sicurezza e riservatezza.

I requisiti tecnici delle infrastrutture devono garantire l'autonomia delle funzioni del Procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della Giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.

Soltanto con successivo decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui sopra, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli artt. 269, comma 1, c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p.

È poi previsto che con ulteriore e successivo Decreto del Ministro della Giustizia sarà disciplinata la data di migrazione dei dati dalle singole Procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati: operazioni che saranno effettuate dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, di intesa con i singoli Procuratori della Repubblica.

In ordine alla esecuzione delle operazioni, di cui al combinato disposto degli artt. 268 c.p.p. e 89 disp. att. c.p.p., per i procedimenti iscritti fino alla data del 28 febbraio 2025, sarà la Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione a redigere il verbale delle operazioni con l'indicazione:

1) degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione,

2) della descrizione delle modalità di registrazione,

3) dell'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché dei nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni e, quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile,

4) il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile,

5) i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.

Dopo la data indicata saranno le infrastrutture digitali ad occuparsene.

Tutti i decreti attuativi indicati sopra devono essere adottati previo il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza, da esprimersi entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento potrà essere comunque adottato.

Passando poi alle modifiche intervenute in ordine al delitto di incendio boschivo, l'intervento nomopoietico ha importato aumenti sanzionatori e l'aggiunta di un quinto comma.

La norma aggiornata dispone che:

"1. Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei (quattro) a dieci anni.

2. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due (uno) a cinque anni.

3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

5. La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi".
Avv. Antonino Sugamele

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