Difensore dell'ente - Medesimo difensore dell'imputato - Nullità - Contrapposizione delle rispettive posizioni difensive - Necessità - Fattispecie.
Cassazione SEZ. IV
UD. 25 MAGGIO 2023, N. 33368
In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, l'assunzione, da parte del medesimo difensore, della difesa sia dell'ente che dell'imputato del reato presupposto, è causa di nullità solo se risulti un effettivo e concreto pregiudizio per il singolo assistito, ovvero quando le linee difensive dei due soggetti risultino in concreto tra loro inconciliabili. (Fattispecie, di ritenuta insussistenza di alcuna incompatibilità, relativa a difensore di ufficio dell'imputato che, stante la contumacia dell'ente dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, era stato nominato dal giudice difensore di ufficio anche dell'ente).
La pronuncia ribadisce il principio espresso in diversa fattispecie da Sesta Sezione, n. 34536/2021, CED 282108. Nella specie, peraltro, nel corso del giudizio di appello, quel medesimo difensore era stato nominato difensore di fiducia tanto dall'imputato, quanto dal nuovo legale rappresentante dell'ente: la Corte, nel rigettare il motivo di ricorso, ha rilevato che "non risulta, né è stato dedotto, un effettivo e concreto pregiudizio per il singolo assistito, ovvero l'inconciliabilità delle linee difensive".
10-09-2023 19:40
Richiedi una Consulenza