Costruzione abusiva - Sanatoria - Requisiti - Doppia conformità - Realizzazione di abuso edilizio in violazione della normativa antisismica - Applicabilità - Esclusione.
Cassazione penale SEZ. III
UD. 14 DICEMBRE 2022, DEP. 2023, N. 2357
Il rispetto del requisito della cd. "doppia conformità", ossia della conformità delle opere alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione, ed a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione, richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.
Il principio non è stato mai precedentemente statuito negli esatti termini dalla Corte, che, in tema di costruzioni edilizie in zone sismiche, ritiene, con orientamento univoco, che "Il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, , della comunicazione richiesta dall'art. 93 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 del medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche" (Terza Sezione, n. 19196/2019, CED 275757).
17-02-2023 19:55
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