Chi simula di essere avvocato (senza esserlo) commette il reato di truffa e non esercizio abusivo della professione.-
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09/12/2022) 25-01-2023, n. 3111
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELTRANI Sergio - Presidente -
Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -
Dott. ARIOLLI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. NICASTRO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CERSOSIMO Emanuele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE)APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 conv. in L. n. 176 del 2020
Svolgimento del processo
1. A.A. ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania dell'8/10/2021 che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Ragusa, ha confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato di truffa aggravata in concorso (artt. 81, 110 - 640, 61 n. 7 e n. 11, c.p.) commesso in danno di B.B., dichiarando prescritte le ulteriori condotte di truffa in danno delle altre persone offese indicate al capo A) della rubrica, nonchè di esercizio abusivo di una professione (artt. 348 e 61 n. 2, c.p.), rideterminando, per l'effetto, la pena.
Al riguardo, il ricorrente deduce:
1.1. vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del delitto di truffa.
Si lamenta l'assenza del requisito di fattispecie consistente tanto nell'ingiusto profitto, quanto nel danno cagionato alla persona offesa B.B.: questa, infatti, aveva ottenuto quanto di spettanza a seguito dell'attività svolta dall'imputato quale collaboratore dello studio dell'avv. D'Anca, al quale aveva conferito mandato per agire in giudizio nei confronti del Ministero della Salute ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per i danni permanenti provocati da trasfusioni di sangue infetto; inoltre, gli assegni consegnati dalla persona offesa al ricorrente - e che erano post-datati - facevano parte della somma pattuita in sede di incarico professionale conferito all'avv. D'Anca e di cui l'imputato aveva indirettamente beneficiato solo in quanto collaboratore di detto studio all'epoca dei fatti.
1.2. violazione e falsa applicazione dell'art. 348 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'esercizio abusivo della professione, essendo l'attività defensionale stata svolta unicamente dall'avv. D'Anca, a ciò legittimato sulla scorta di valide procure alle liti, ed essendo l'attività del ricorrente limitata a coadiuvare, in modo del tutto strumentale, detto legale, in assenza del compimento degli atti tipici della professione forense.
1.3. mancanza di motivazione con riguardo all'esercizio abusivo della professione di cui al capo b) della rubrica, essendosi la Corte di merito limitata a richiamare genericamente ed in modo assertivo la formula normativa, in assenza di un'autonoma valutazione delle argomentazioni spese dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità.
1.4. erronea applicazione delle norme sulla prescrizione con riguardo alla truffa e, in particolare, sulla decorrenza del relativo termine, avendo omesso la Corte di appello di considerare che il pagamento era stato dilazionato nell'ambito di un unico incarico per volontà della p.o., in quanto non in possesso dell'intero importo al momento del conferimento.
2. Con nota dell'1/12/2022, il difensore e procuratore delle parti civili B.B. e C.C. ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo relativo alla sussistenza del delitto di cui all'art. 348 c.p. E', invece, inammissibile nel resto.
1. Il primo motivo di ricorso - che lamenta l'insussistenza della truffa stante il difetto dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno - è manifestamente infondato. La censura, infatti, muove da un presupposto di fatto che risulta essere stato smentito dalle sentenze di merito, ossia che quanto versato dalla persona offesa B.B. al ricorrente trovasse diretta causa nell'espletamento del mandato professionale conferito all'avv. D'Anca. Infatti, dalla lettura delle sentenze di merito (v. anche pagg. 12 e ss. di quella di primo grado), risulta che gli assegni emessi dalla persona offesa in favore dell'imputato si riferiscono ad un arco temporale in cui era già cessato il rapporto di collaborazione che legava il ricorrente con l'avv. D'Anca, in origine officiato del mandato ad litem. A conferma di ciò si è anche evidenziato: che le causali addotte a giustificazione della ricezione degli assegni ("Strasburo o TAR"), mal si conciliavano con un'attività defensionale svolta dinanzi ad organi della giustizia amministrativa o alla Corte EDU, considerato che dalla documentazione acquisita al processo non risultavano espletati ricorsi di tal genere; che nessuno dei numerosi assegni consegnati all'imputato sia stato incassato dall'avv. D'Anca o al medesimo girato o che sia confluito in un conto riferibile ad uno studio legale.
2. Il secondo motivo di ricorso - che lamenta l'errata applicazione della disposizione di cui all'art. 348 c.p. - è fondato, con conseguente assorbimento del terzo. Invero, per come risulta dalla lettura delle sentenze di merito, la condotta di esercizio abusivo viene individuata nell'aver simulato la professione di avvocato. In particolare, l'imputato, simulandosi avvocato e associato allo studio legale dell'avv. D'Anca e approfittando dell'esistenza di mandati professionali che le persone offese avevano in precedenza conferito al suddetto legale, continuava ad accreditarsi come avvocato nonostante la collaborazione fosse cessata, tenendo i rapporti con i clienti, organizzando periodiche riunioni, in cui fingeva di ragguagliarli sullo stato di avanzamento dei rispettivi procedimenti e avanzava continue richieste di denaro. Inoltre, si è precisato come l'esame della documentazione acquisita escluda che abbia intentato le cause per cui venne pagato. Pertanto, pur potendo la fattispecie in esame comprendere anche gli atti professionali non strettamente riservati, ma anche quelli caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale (Sez. U., n. 11545 del 23/03/2012, Cani, Rv. 251819 -01), occorre pur sempre che siano espressione di esercizio della professione. Nel caso di specie, gli atti di carattere strumentale indicati a corredo della condotta di avvocato (consulenza, attività informativa, riunioni con i clienti) risultano caratterizzati da falsa rappresentazione, costituendo l'ennesimo artifizio posto in essere dall'imputato per avvalorare il raggiro inizialmente realizzato al fine di ottenere continui indebiti versamenti. Il disvalore del fatto, dunque, è unicamente accentrato sulla truffa, di cui ricorrono gli elementi costitutivi. L'esercizio abusivo, infatti, punisce il colpevole non per essersi comportato da avvocato, ma per avere esercitato quelle prerogative che a detta professione sono riferibili. Una conclusione, del resto, aderente all'oggettività giuridica della fattispecie costituita dall'interesse pubblico che determinate attività non vengano svolte da soggetti privi della necessaria idoneità.
4. Manifestamente infondato è, infine, il quarto motivo in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione della truffa che, a detta del ricorrente, dovrebbe ricondursi al momento della pattuizione dell'onorario, sulla scorta della natura post-datata degli assegni consegnati in pagamento dalla persona offesa.
Sul punto può richiamarsi l'orientamento espresso a Sezioni unite da questa Corte: poichè la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione, da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poichè solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa (Sez. U., n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429 - 01). Di conseguenza, correttamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dall'ultima dazione, in quanto è in detto momento che l'imputato consegue interamente l'ingiusto profitto avuto di mira e la persona offesa subisce la definitiva lesione del proprio patrimonio.
5. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata limitatamente all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 348 c.p. perchè il fatto non sussiste, eliminandosi, per l'effetto, la relativa pena di mesi quattro di reclusione inflitta in aumento ex art. 81 cpv. c.p..
5.1. Non va, invece, dichiarata la prescrizione della truffa sul rilievo del tempo trascorso successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, in quanto, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione (in motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del reato continuato ha valenza unificante esclusivamente sul piano sanzionatorio).(Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Komarov, Rv. 283269 - 01).
5.2. Non deve, infine, provvedersi sulle spese di giudizio sostenute nel presente grado dalla parte civile costituita, in quanto nella relativa nota di conclusioni del 01/12/2020 - a prescindere dalla mancata allegazione della nota spese - non è avanzata alcuna richiesta di condanna in tal senso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 348 c.p. perchè il fatto non sussiste ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi quattro di reclusione.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2023 06-02-2023 13:20
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