Busto Arsizio. Il caso Maltesi: premeditazione, motivi abietti e futili e crudeltà
La circostanza aggravante della crudeltà
La crudeltà rivela una particolare qualità dell'animo dell'agente, il suo carattere; consiste nell'assenza dei sentimenti di pietà che contraddistinguono l'uomo civile; è rivelata, sul piano oggettivo, dal mezzo usato e dalle modalità dell'azione, che debbono estrinsecarsi in un quid pluris rispetto all'ordinaria produzione dell'evento (Cass. pen., Sez. I, 12/3/2015, n. 14998).
La circostanza può esplicitarsi, oltre che nelle modalità dell'azione, anche nella scelta di un mezzo che, tra quelli disponibili ed in astratto utilizzabili dall'agente, riveli lo scopo di infierire sulla vittima per infliggerle particolari sofferenze o tormenti (Cass. pen., Sez. I, 14/10/2014, n. 2489).
Per "sevizie" deve intendersi una condotta studiata e specificamente finalizzata a cagionare sofferenze ulteriori e gratuite, rispetto alla "normalità causale" del delitto perpetrato; si ha invece "crudeltà" quando l'inflizione di un male aggiuntivo, che denota la spietatezza della volontà illecita manifestata dall'agente, non è frutto di una sua scelta operativa preordinata (Cass. pen., Sez. Un., 23/6/2016, n. 40516). L'aggravante della crudeltà ha natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole (Cass. pen., Sez. Un., 23/6/2016, n. 40516).
Venendo al caso deciso dalla sentenza in commento, "posto che una certa quota di crudeltà è inevitabilmente insita in qualunque delitto doloso cruento, per decidere se la condotta omicida per cui è processo sia stata caratterizzata dalla circostanza aggravante in esame è ancora una volta necessario rifarsi ai concetti di sevizie e di crudeltà elaborati dalla Corte di Cassazione".
Le Sezioni Unite hanno affermato che «la crudeltà si distingue dalle sevizie, che fanno riferimento ad una "condotta studiata e specificamente finalizzata a cagionare sofferenze ulteriori e gratuite, rispetto alla "normalità causale" del delitto perpetrato» ed hanno spiegato che «si ha invece "crudeltà" quando l'inflizione di un male aggiuntivo denota la spietatezza della volontà illecita manifestata dall'agente, specificando che la circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, c.p., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole".
Ciò premesso, "bisogna allora chiedersi se avere inferto a C.M. tredici colpi di martello alla testa con i quali le sono state cagionate gravissime lesioni craniche ed encefaliche, ancorché non immediatamente letali, costituisca condotta crudele nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità; il che equivale a chiedersi se si possa ritenere che la descritta condotta di D.F. fosse volta ad infliggere un male aggiuntivo, fosse caratterizzata da spietatezza e fosse sintomatica di un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, moralmente inaccettabile".
A tale quesito, la Corte d'Assise ha fornito risposta negativa, rilevando che la condotta cristallizzata nell'imputazione ed accertata in dibattimento "è stata unica ed è consistita in una serie di colpi di mazzetta portati senza soluzione di continuità quando D.F., per le ragioni già sottolineate, decise che era giunto il momento di uccidere C.M., approfittando – come si vedrà – del fatto che la donna fosse legata a terra mani e piedi, imbavagliata ed incappucciata, e non potesse rendersi conto di quanto stava per accaderle e difendersi".
Nulla in concreto "ha dimostrato che i colpi di martello siano stati inferti in più fasi e che il movimento della testa della vittima fosse stato un movimento reattivo, drammaticamente consapevole; è invece ragionevole ritenere che quel movimento altro non sia stato che la reazione "meccanica" provocata dalla stessa violenza dei colpi".
Secondo la Corte, "non può pertanto ritenersi provato in modo convincente che D.F. abbia continuato a colpire C. nonostante la reazione della donna, a testimonianza di malvagità, di insensibilità morale e di particolare ferocia".
Nessun elemento processuale, del resto, "ha smentito la sua affermazione, secondo la quale il taglio della gola sarebbe stato un modo per alleviare le sofferenze della M., quando da un movimento della gamba di lei si era accorto che fosse ancora viva: se fosse stato mosso da crudeltà, F. avrebbe potuto "semplicemente" continuare ad infierire con il martello sul capo o sul corpo della donna".
Né "può farsi il grave errore di desumere la crudeltà nel realizzare l'omicidio dalla raccapricciante, orripilante condotta successiva ed in particolare dall'agghiacciante "gestione" del cadavere e dello spaventoso scempio fattone (che tanto orrore ha suscitato nella pubblica opinione)".
05-08-2023 19:09
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