Violenze fisiche e verbali sui piccoli alunni: maestra condannata per maltrattamenti
Cass. pen., sez. VI, ud. 12 ottobre 2022 (dep. 12 dicembre 2022), n. 46924
Violenze fisiche e violenze verbali – cioè ingiurie e minacce – ai danni dei piccoli alunni di una scuola materna non possono mai essere catalogate come frutto di un eccessivo e sproporzionato ricorso, da parte dell'insegnante, ai cosiddetti mezzi di correzione. Legittimo, perciò, parlare di veri e propri maltrattamenti.
In classe. A finire sotto processo è una donna, maestra in una scuola materna in Piemonte. A suo carico l'accusa è gravissima: le viene contestato di essersi resa protagonista in classe di violenze fisiche e verbali ai danni di alcuni piccoli alunni. E per i giudici di merito l'accusa non è solo gravissima ma è anche fondata: consequenziale la condanna della donna a oltre due anni di carcere per il reato di maltrattamenti. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta la maestra prova a ridimensionare la vicenda, sostenendo non vi sia prova «della abitualità delle condotte e del necessario dolo unitario, nel senso di consapevole obiettivo di prevaricazione e mortificazione del soggetto passivo», cioè dei piccoli alunni. Sempre sulla stessa falsariga, poi, il legale sostiene sia più corretto parlare di «abuso dei mezzi di correzione». Per dare forza a questa tesi il legale pone sul tavolo alcuni elementi: «tra i fatti oggetto d'addebito vi sono anche sporadici episodi di rimproveri dinanzi ai compagni; i motivi della condotta reattiva dell'insegnante e la proporzione rispetto a quella dell'alunno, rilevanti sotto il profilo della necessità e della congruenza dell'intervento correttivo; mancata dimostrazione del ricorso sistematico alla violenza fisica e della correlata condizione di avvilimento dei minori, condizione effettiva e non pregiudizialmente ritenuta in astratto; mancata specificazione di quali bambini siano stati diretti destinatari di determinati comportamenti e quali vi abbiano soltanto assistito, eventualmente anche in modo solo occasionale». Per completare la linea difensiva, infine, il legale sottolinea che «molti genitori, sia con le loro testimonianze che con una missiva, hanno mostrato apprezzamento per la maestra ed hanno escluso qualsiasi ricaduta negativa sulla condizione psicologica dei loro figli, tra i quali anche alcuni di quelli indicati come vittime delle condotte» oggetto del procedimento penale. Ultima carta difensiva, poi, è il richiamo alle precarie condizioni di salute della maestra, con particolare riferimento alla «capacità della donna, provata da lutti, amarezze familiari e stress lavorativo, di rappresentarsi la natura vessatoria dei suoi comportamenti, nonché della volontà di persistere in quei comportamenti».
Violenza. Per i giudici di Cassazione, però, le obiezioni difensive sono prive di fondamento, soprattutto alla luce di un quadro probatorio che poggia, tra l'altro, «sulla lettera e sulle testimonianze dei genitori, oltre che sulle manifestazioni psicologiche reattive di almeno alcuni bambini». Impossibile, secondo i giudici, ipotizzare un mero abuso dei mezzi di correzione o di disciplina che «consiste nell'uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi od educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate». Su questo fronte i giudici chiariscono che l'uso di determinati metodi poco ortodossi «deve ritenersi appropriato, quando ricorrano la necessità dell'intervento correttivo, in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'alunno, dei doveri di comportamento su di lui gravanti, e la proporzione tra tale violazione e l'intervento correttivo adottato, sotto il profilo del bene-interesse del destinatario su cui esso incide e della compressione che ne determina». Di conseguenza, «qualsiasi forma di violenza, invece, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo. E qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì in quella di maltrattamenti».
Tirando le somme, «l'abuso di mezzi di correzione o di disciplina, qualora sistematico e tale da determinare all'interno della classe un regime di abituale prevaricazione in danno degli alunni e di una loro afflizione, integra il più grave delitto di maltrattamenti». E nella vicenda presa in esame per escludere l'abuso dei mezzi di correzione è sufficiente rilevare che «in vari e reiterati episodi la maestra ha tenuto verso i suoi alunni condotte caratterizzate da violenza fisica, ingiurie e minacce, che come non possono mai annoverarsi tra i mezzi di correzione consentiti e, in ipotesi, suscettibili di un uso inappropriato», concludono i giudici. Per quanto concerne la pena, è privo di efficacia il richiamo difensivo alle presunte precarie «condizioni psichiche» della donna. Ciò non consente di mettere in discussione il dolo che ha caratterizzato i comportamenti da lei tenuti a scuola, soprattutto tenendo presenti la sua «pluriennale esperienza», «le reazioni evidenti dei bambini» e «la sollecitazione agli alunni di non riferire in famiglia» di quanto accaduto in classe.
13-12-2022 14:20
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