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Sentenza

Valderice. Un uomo tenta di instaurare un contatto sessuale forzato con una persona che non ha compiuto quattordici anni. Condannato a 4 anni e sei mesi di reclusione.
Valderice. Un uomo tenta di instaurare un contatto sessuale forzato con una persona che non ha compiuto quattordici anni. Condannato a 4 anni e sei mesi di reclusione.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2022) 11-02-2022, n. 4974
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.A., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SCARCELLA ALESSIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MOLINO PIETRO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Corte di Appello di Palermo, pronunciata in data 29 ottobre 2020, è stata confermata la statuizione di condanna di primo grado del Tribunale di Trapani, ufficio GUP, che ha condannato in esito al giudizio abbreviato richiesto, l'attuale ricorrente B. alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed alle misure di sicurezza indicate nel dispositivo, unitamente al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto ritenuto colpevole dei reati di: a) art. 56 c.p. - art. 609 bis c.p., comma 1, e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1) (Tentata violenza sessuale commessa nei confronti di persona che non ha compiuto quattordici anni) - così riqualificato il fatto commesso a Valderice per aver, con atti idonei e non equivoci, tentato di instaurare un contatto sessuale forzato, non riuscito solo per cause indipendenti dalla volontà del soggetto agente, in particolare per la resistenza opposta dalla vittima; b) art. 81 c.p., art 609 bis c.p., comma 1 e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1), (Violenza sessuale consumata e continuata nei confronti di persona che non ha compiuto quattordici anni) perchè con più azioni, realizzate in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, aveva costretto la persona offesa a compiere e subire atti sessuali consistiti nel toccarla sul seno, sui glutei e sulle parti intime nonchè nel farsi praticare molteplici rapporti orali.

2. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa eccepisce la contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte di Appello sotto due diversi profili. Anzitutto, l'odierno ricorrente ravvisa contraddittorietà nel ragionamento dei giudici secondo cui vengono ritenute attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa quando accusa l'imputato e non per sostenere la ricostruzione dei fatti come fornita dalla difesa. Infatti, i giudici di merito hanno ritenuto illogica l'ipotesi alternativa dell'appellante per cui le accuse mosse dalla vittima altro non siano che la ripicca per i rimproveri subiti dall'imputato con riguardo al pessimo andamento scolastico sebbene sia la stessa persona offesa ad affermare l'importanza di evitare rimproveri per suddetto il rendimento. Invece, con il secondo profilo, la difesa censura la parte della motivazione in sui il giudice di seconde cure qualifica le dichiarazioni rese dalla vittima come "assolutamente credibili" perchè spontanee, coerenti e disinteressate per poi però, nel proseguo della trattazione, riconoscere l'esistenza di sbavature nel racconto che trovano ragion d'essere nella difficoltà di evocare episodi seriali.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di mancanza e/o apparenza della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sia in ordine all'esclusione dell'esclusione dell'attenuante speciale di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, sia con riferimento alla prova del danno subito dalla p.o. in relazione alle doglianze illustrate con i motivi di appello.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa si duole delle carenti argomentazioni con cui la Corte territoriale ha escluso l'attenuante speciale di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, nonchè dell'apparente motivazione resa dai giudici di merito in riferimento alla prova del danno subito dalla persona offesa. Ed invero, per ciò che concerne il primo profilo, i giudici di seconde cure, pur essendo stati specificamente investiti della questione, non avrebbero sufficientemente e adeguatamente motivato le ragioni poste a fondamento dell'esclusione poichè si sarebbero limitati a richiamare elementi costitutivi e circostanze aggravanti delle fattispecie di reato ovvero avrebbero utilizzato delle presunzioni prive di riscontro fattuale. Per ciò che concerne il secondo profilo, secondo la difesa, il giudice territoriale avrebbe sviluppato una motivazione apparente avendo posto l'accento sulla liquidazione in via equitativa del danno morale non considerando che la doglianza dell'appello riguardasse la prova del danno-evento ingiustamente lesivo di un interesse meritevole di tutela, della causalità materiale e giuridica e infine del danno-conseguenza.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta datata 8.12.2021, le cui conclusioni sono state reiterate all'udienza odierna, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria del 29.12.2021 pervenuta a mezzo PEC presso la cancelleria di questa Corte in data 3/01/2022, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

5. E' infine pervenuta richiesta di condanna formulata dalla parte civile nelle conclusioni depositate a mezzo PEC presso la cancelleria di questa Corte in data 7.01.2022.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Al fine di una migliore intelligibilità dei motivi di impugnazione, relativi ad asserite deficienze motivazionali, è necessario integrare quanto argomentato dalla sentenza impugnata con la pronuncia del GUP di Trapani, in quanto la Corte territoriale, ritenendo il provvedimento del primo giudice immune da censure ed esaustivamente giustificato, ha operato una ricostruzione sintetica degli eventi.

Il presente giudizio trae origine dalla denuncia sporta dalla madre della vittima nonchè compagna dell'imputato stesso, che lo accusa di aver molestato sessualmente in più occasioni la figlia C.J.. Secondo le dichiarazioni rese dalla persona offesa sia in sede di sommarie informazioni nonchè di incidente probatorio, i fatti sarebbero iniziati durante una vacanza a Valderice a casa dei nonni materni nell'agosto 2013. La C., all'epoca tredicenne, riferisce di essere uscita nel primo pomeriggio con il B., il quale le pose domande circa la sua sfera sessuale per poi denudarsi e, afferrata la mano della vittima, l'aveva incoraggiata a toccarlo nella zona genitale. La ragazza riuscì ad opporsi ponendo fine alla vicenda, di cui non ne parlò con la madre su indicazione dell'imputato stesso il quale la rassicurò affermando che "non era successo nulla". Rientrati a Susegana, il ricorrente, approfittando dell'assenza della compagna dovuta ai turni di lavoro che in qualità di infermiera era tenuta a rispettare, tornò di nuovo ad affrontare argomenti a sfondo sessuale e a tentare di instaurare un contatto fisico con la giovane. Dinanzi alle assillanti richieste del B., la promessa di farla uscire nonostante le restrizioni della madre e di comprarle le sigarette, la C. finì per cedere e per farsi toccare, sopra i vestiti, le parti intime. Dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa emerge chiaramente che questi toccamenti iniziarono prima del quattordicesimo compleanno, mentre non è possibile stabilire con precisione la data di inizio dei rapporti orali ai quali l'odierno ricorrente, attraverso minacce e ricatti, costrinse la minore. La ragazza ne parlò con due amiche che la esortarono a confidarsi con la genitrice. Disattendendo il consiglio, spinta anche dalle parole dell'imputato, secondo il quale la madre non le avrebbe creduto, la ragazza non ne fece parola e cercò di passare meno tempo possibile in casa. A tal proposito, nel marzo 2014, sapendo che la madre sarebbe stata più assente per motivi di lavoro, la vittima, per non rimanere da sola con l'imputato, mentì dicendo che sarebbe andata trovare il padre, mentre si ritrovò a girare da sola tra Venezia e Treviso. I rapporti, con le modalità sopra esposte, sarebbero proseguiti, non a cadenza prestabilita ma in base ai turni della madre, fino all'ottobre 2014 quando la C. decise di non voler più assecondare le richieste del ricorrente. I fatti rimasero a conoscenza della sola vittima, dell'imputato e delle amiche fino al 24 marzo 2015 quando, dopo la minaccia di dover passare più tempo a casa con il B., la ragazza confessò i fatti alla madre. Quest'ultima affrontò quindi il compagno, il quale se in un primo momento aveva negato, aveva poi confermato quanto raccontato dalla minore cercando però di far ricadere la responsabilità sulla giovane dichiarando che la volontà iniziale era stata proprio di quest'ultima. All'esito della discussione il B. non potè che essere allontanato da casa della compagna. Il giudice di prime cure ha dapprima svolto un vaglio di attendibilità dei dichiaranti minuziosamente riportato in sentenza. Un ragionamento logico che a parere della terza sezione penale della Corte d'Appello di Palermo non poteva che ritenersi esaustivo e logico sia per ciò che riguarda la persona offesa che gli altri testimoni, quali le amiche e la madre. Passando, poi, alla doverosa verifica delle dichiarazioni rese dalla persona offesa affinchè potessero essere poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, il GUP di Trapani ha concluso per la credibilità oggettiva del dichiarato. Conclusione avvallata dal giudice dell'appello, poichè come già rilevato in primo grado, le parole della persona offesa hanno trovato significativo riscontro nelle ricostruzioni rese dai testimoni.

3. Tanto premesso, può quindi procedersi ad esaminare i motivi di ricorso.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè articolato su censure in fatto e genericamente reiterativo di doglianze difensive già prospettate con l'atto di appello, a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto.

4.1. A tal proposito, giova rilevare che, in sede di ricorso di legittimità, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali e tali ad imporre diversa conclusione del giudizio. Pertanto, "risultano inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come le deduzioni volte a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove ovvero ad evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (Cass. Pen., Sez. 6, sent. n. 13809 del 2015). Ne consegue che il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto proponendo ricostruzioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente plausibili o perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata in quanto si tratterebbe di una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Cass. Pen., Sez. 5, n. 25567 del 10/06/2019, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148.) Il sindacato di legittimità sul percorso giustificativo del provvedimento è, per espressa disposizione legislativa, rigorosamente racchiuso nella verifica che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da errori nell'applicazione delle regole della logica ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze. In particolare, nel rendere conto della valutazione effettuata su una prova dichiarativa, secondo indirizzo ormai costante, il Giudice di merito dovrà evidenziare come, dopo aver collocato gli elementi emersi nel generale contesto probatorio, sia emersa una ricostruzione logica, armonica e unitaria che gli consente di attribuire la responsabilità penale "al di là di ogni ragionevole dubbio", ovvero con alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nel risultanze processuali ed estranee all'id quod p/erumque accidit ed alla normale razionalità umana. (Cass. Pen, Sez. 3 n. 30382 del 18/09/2016; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013). Questa Corte ha altresì ripetutamente affermato che il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Cass. Pen, Sez. 2 n. 17440 del 09/04/2019; Sez. 2, n. 55425 del 28/11/2018). Ed infatti, il controllo svolto dalla Suprema Corte investe esclusivamente la coerenza strutturale interna della decisione, di cui va accertata la tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando, pertanto, preclusi il riesame o la rivisitazione degli elementi ovvero l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di valutazione dei fatti.

4.2. Tanto considerato in diritto, nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi approfondita, nonchè priva di aporie logiche ed incongruenze.

Nè tantomeno vale, a confutazione di tali argomentazioni, operarne letture frazionate - come in più punti del ricorso si tenta di fare - dovendo, piuttosto, eseguirsi una valutazione complessiva ed unitariamente volta a scrutinarne la portata dimostrativa. Invero sia il GUP di Trapani, e più segnatamente il Giudice dell'Appello, attraverso un'articolata e minuziosa ricostruzione, hanno giustificato, attraverso con una serie di passaggi logici, i motivi che li hanno condotti alle odierne conclusioni basando il loro ragionamento sulle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa successivamente confrontate con gli ulteriori elementi emersi.

In proposito, giova premettere, quanto ai criteri per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, come, per ormai consolidato indirizzo interpretativo, il relativo procedimento debba realizzarsi secondo una precisa scansione logica: dall'analisi della capacità a testimoniare, che va intesa come l'abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle in modo coerente e compiuto (che deve, ovviamente, presumersi, salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio: dall'età del dichiarante, alle sue particolari condizioni psichiche), alla disamina della credibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne, finanche in maniera inconsapevole, la genuinità); dal vaglio della attendibilità intrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati) a quello degli eventuali riscontri esterni, peraltro, ritenuti non necessari dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, - possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, le quali, specie nei casi in cui la persona offesa sia anche costituita quale parte civile, devono essere valutate in maniera più penetrante e rigorosa rispetto al vaglio cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Cass. Pen., Sez. 3, n. 41467 del 30/03/2016; Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).

4.3. Tanto osservato, si rileva che lo scrutinio operato dalle due sentenze di merito è stato particolarmente scrupoloso in relazione ai diversi profili sopra indicati. Infatti, i giudici di merito hanno adeguatamente spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato sono da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili e trovano univoci e significativi elementi di convergenza negli altri elementi investigativi acquisiti.

Invero, per ciò che concerne la credibilità soggettiva della dichiarante il giudice di seconde cure, confermando quanto già emerso in primo grado, attraverso un'elencazione quanto più puntuale, ha affermato che non esistono dei motivi per affermare il contrario non essendo ravvisabili, nel caso di specie, nè motivi di astio o rancore nei confronti dell'imputato, nè ragioni di carattere economico, essendo l'odierno ricorrente tutt'altro che un soggetto abbiente in quanto operaio di un'impresa edile con uno stipendio mensile pari 1.500,00 Euro ma soprattutto, dalla ricostruzione operata dalla stessa persona offesa, non è emersa nessuna tendenza ad enfatizzare i fatti, anzi ad ogni audizione successiva alla prima, con l'acquisizione di consapevolezza, la C. chiarisce, spesso ridimensionando (vd. episodio a Valderice), gli stessi i fatti.

4.4. Passando invece alla attendibilità estrinseca del racconto, le Corti di merito hanno, poi, indicato specifici elementi oggettivi di riscontro alle dichiarazioni della vittima, consistenti nelle dichiarazioni delle amiche, dei nonni, della vicina e della madre. Proprio in merito alle affermazioni di quest'ultima, il giudice dell'appello sottolinea come sia la stessa difesa a ritenerle attendibili non avendo mai posso specifiche riserve in merito.

Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. ex plurimis Cass. Pen., Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493). In definitiva, l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, illogicità o carenze argomentative, che con riguardo al caso concreto non si rinvengono.

5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto risulta anch'esso generico, non avendo il ricorrente indicato alcun elemento specifico in grado di scardinare la valutazione, corretta in diritto, dei giudici di merito.

Giova infatti precisare la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico - argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem nel corpo della motivazione.

In proposito va ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218, Cass., Sez. 3, n. 47410 del 14/10/2021). In tal caso, infatti, le motivazioni dei due provvedimenti di merito si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di seconde cure abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Foggetti, Rv. 252615).

5.1. Con riferimento poi alla possibile applicazione dell'attenuante speciale in questione, giova ricordare l'indirizzo, ormai consolidato, di questa Corte per cui il giudice di merito è chiamato a valutare il fatto nella sua globalità, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. (Cass. Pen., Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, Rv. 277615; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 dep. 2016, Rv. 266272; Sez. 3, n. 1057 del 19.12.2006, dep. il 17.1.2007). Invero, l'attenuante di cui all'art. 609-bis c.p., u.c., non può essere di per sè esclusa per la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, occorrendo in tal caso valutare se queste ultime, in relazione al bene giuridico tutelato, incidano sui parametri che rilevano ai fini dell'accertamento della minore gravità del fatto, costituiti dal grado di compromissione della libertà sessuale subito dalla vittima e dalla consistenza del danno arrecabile (Cass. Pen., Sez. 7, n. 6502 del 29/11/2018 - dep. 2019). A ciò si aggiunga l'impossibilità di concedere la minore gravità, quando gli abusi in danno della vittima "sono stati reiterati nel tempo perchè tale reiterazione, ove non sia del tutto occasionale, approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, sicchè non è compatibile con la "minore gravità" del fatto" (Cass. Pen., Sez. 3, n. 17177 del 03/03/2020).

Da ultimo in merito alla compressione della liberà sessuale, questa Corte, ha precisato che l'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, può essere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalità esecutive e le circostanze dell'azione attraverso una valutazione globale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato, anche sotto il profilo psichico (Cass. Pen., Sez. 3, n. 39445 del 1/7/2014, Rv. 260501; Sez. 3, n. 23913 del 14/5/2014, Rv. 259196; Sez. 4, n. 18662 del 12/4/2013, Rv. 255930).

5.2. Poste tali premesse di metodo e di limite, occorre osservare che i giudici di merito, nel negare la circostanza della minore gravità ex art. 609 c.p., u.c., hanno attentamente vagliato i criteri sopra esposti ai fini dell'applicabilità dell'attenuante. Per ciò che concerne le modalità, in entrambi i gradi di giudizio, sono state ritenute tali da non consentire l'applicazione della riduzione di pena.

Inoltre, si rileva che, in tema di reati contro la libertà sessuale, "deve escludersi la configurabilità dell'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui la condotta sia stata tenuta ai danni di una minore nell'ambito di un rapporto fiduciario di affidamento tra l'autore del reato e la vittima" (Cass. Pen., Sez. 3, n. 43623 del 3/10/2018), ipotesi in cui è facile ricondurre la vicenda in esame considerata la posizione della persona offesa rispetto all'odierno imputato: il B., infatti, in qualità di compagno della madre, era tenuto alla cura e supervisione della minore.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa e come correttamente evidenziato dai giudici dell'appello, in merito alla concedibilità dell'attenuante de qua, non è nemmeno possibile obiettare sulla conduzione di vita della vittima. In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità dell'attenuante della minore gravità del fatto, è irrilevante la condotta di vita della persona offesa, in quanto il bene della libertà sessuale, afferendo alla sfera personale più intima dell'individuo ed al nucleo intangibile dei sui diritti personalissimi, ha il medesimo valore sia che appartenga a persona che intenda farne un uso misurato, sia che sia riferito a persona che ne disponga con leggerezza ed anche in maniera prezzolata. (Cass. Pen., Sez. 4, n. 19793 del 18/04/2017; Sez. 3, n. 19732 del 08/04/2010, Rv. 247490).

In sostanza, quindi, per giudicare della minore gravità del fatto, bisogna aver riguardo non già ai profili quantitativi di violenza impiegata o alla tipologia dell'aggressione sessuale, ma piuttosto a quelli qualitativi dell'atto compiuto, che deve desumersi dall'intero contesto del fatto e dalle condizioni personali della vittima (grado di coartazione esercitato da soggetto agente, caratteristiche psicologiche della p.o. anche in relazione all'età, danno arrecato alla vittima in termini psichici). In particolare, l'assenza di un rapporto sessuale consumato non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l'attenuante (Cass. Pen., Sez. 3, n. 10085 del 5/02/2009; Sez. 3, n. 14230 del 15/02/2008). D'altra parte, l'attenuante di cui all'art. 609-bis c.p., u.c., non può essere di per sè esclusa per la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, occorrendo in tal caso valutare se queste ultime, in relazione al bene giuridico tutelato, incidano sui parametri che rilevano ai fini dell'accertamento della minore gravità del fatto, costituiti dal grado di compromissione della libertà sessuale subito dalla vittima e dalla consistenza del danno arrecabile (Cass. Pen., Sez. 3, n. 17177 del 03/03/2020; Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, Rv. 268063).

6. In ordine all'apparente motivazione circa la prova del danno, ci si riporta a quanto sopra esposto. Entrambi i giudici di merito hanno motivato il danno subito attraverso la compressione della libertà sessuale, il patimento subito dalla minore reso palese dalla modalità dei fatti e della loro reiterazione del tempo. Anche in questo caso, la difesa non ha fatto che proporre una lettura alternativa a quella dei giudici di merito, da un lato - ed esula, come è noto, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione- e, dall'altro, fornire un quadro frastagliato delle argomentazioni rese nei precedenti giudizi.

6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, le doglianze sollevate dalla difesa non trovano positivo riscontro perchè appaiono congrue e prive di lacune le argomentazioni del GUP, successivamente accolte e condivise anche dalla Corte territoriale. In particolare, poichè sia soddisfatto l'obbligo di motivazione, non è necessario che il giudice "indichi analiticamente in base a quali calcoli ha determinato il quantum del risarcimento (ovvero ha ritenuto che il danno non possa essere liquidato in misura inferiore ad una determinata somma)", ma è sufficiente che "siano indicati i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella decisione, (...) fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato" (Sez.4, n. 18099 del 01/04/2015; Sez. 3, n. 10802 del 13/02/2018).

7. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

8. Quanto alla richiesta di condanna formulata dalla parte civile nelle conclusioni depositate a mezzo PEC presso la cancelleria di questa Corte in data 7.01.2022, deve darsi atto che D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 2, (recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), ha stabilito che "Le disposizioni di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1 gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022". Per effetto di tale previsione, dunque, le disposizioni che consentono il rito camerale non si applicano ai procedimenti dinanzi a questa Corte con udienza di trattazione fissata fra il 1 gennaio e il 31 gennaio 2022. L'udienza pubblica si è quindi svolta ex lege nelle forme ordinarie, non essendo appunto applicabile sino al 31.01.2021 la procedura "speciale" prevista dal L. n. 176 del 2020, art. 23.

Il deposito delle conclusioni scritte a mezzo PEC, peraltro, non è sufficiente per ottenere la liquidazione delle spese processuali nel presente giudizio di legittimità. Ed invero, ritiene il Collegio che non ricorrono le condizioni per la liquidazione, atteso che quanto esposto nelle conclusioni scritte non offre alcun contributo critico rispetto alle censure esposte nel ricorso, limitandosi genericamente ad un richiamo a quanto contenuto nella sentenza del GUP e nel ritenere le argomentazioni difensive inidonee a scalfire la solidità della motivazione della sentenza. Difetta, pertanto, qualsiasi condizione per la liquidazione alla parte civile delle spese del grado. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541 c.p.p., trova infatti il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del suo diritto. Si è, in particolare, affermato che nel giudizio di legittimità, ai fini della liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile - che, sulla base di quanto disposto dall'art. 541 c.p.p., ne ha diritto anche quando non sia intervenuta all'udienza di discussione -, occorre verificare che la stessa abbia dato un contributo effettivo, anche solo attraverso memorie scritte, allo svolgimento del processo e non si sia limitata ad una richiesta di liquidazione associata ad una memoria che non si confronta in alcun modo con i temi processuali (da ultimo: Sez. 2, n. 46062 del 24/11/2021 - dep. 16/12/2021, in corso di massimazione). Contributo, nella specie, mancante.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022
Avv. Antonino Sugamele

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