Valderice: omicidio di una prostituta. Ecco la motivazione dell'assoluzione dell'imputato. La prova storica (o diretta) e la prova critica (o indiziaria). La prova critico-indiziaria è ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta - sulla base di una operazione di raccordo logico tra più circostanze - di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto - l'indizio - si perviene alla conoscenza di quello ignoto). Autonoma capacità rappresentativa dell'indizio e le conseguenze della sua parzialità.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 47378 Anno 2021
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: APRILE STEFANO
Data Udienza: 07/12/2021
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO
nel procedimento a carico di:
B. A. nato a ERICE il ……….
avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
MARCO DALL'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. Antonino SUGAMELE, difensore dell'imputato
B. A., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Assise d'appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata in data 16 maggio 2017 dalla Corte d'Assise di Trapani con la quale A. B. è stato assolto per non avere commesso il fatto dall'accusa di rapina e omicidio aggravati commessi nella notte tra il 23 e il 24 dicembre 2013 in danno di U. B..
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata esclusa la sussistenza di gravi, precisi e concordanti indizi a carico di A. B.: gli elementi circostanziali dedotti dal pubblico ministero sono stati giudicati inconsistenti, generici, non univoci e comunque imprecisi.
2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando l'inosservanza di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192, 513, 178, 495 e 125 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU.
2.1. Ad avviso del pubblico ministero, il giudice di secondo grado ha violato i principi legali per la valutazione della prova indiziaria ex art. 192 cod. proc. pen., giungendo a conclusioni intrinsecamente logicamente incompatibili in merito alla localizzazione dell'imputato e la possibilità di raggiungere Trapani la notte dell'omicidio, contraddittoriamente affermando che se l'imputato avesse voluto, come dedotto dall'accusa, subornare la teste F. avrebbe più agevolmente indotto la stessa a riferire di avere passato la notte con l'imputato (così
fornendogli un alibi diretto circa la notte dell'omicidio), mentre la Corte giunge alla medesima conclusione, cioè che i due erano insieme la notte dell'omicidio, non avvedendosi che è proprio ciò che l'imputato ha indotto la tese a riferire, in contrasto con gli elementi di prova forniti.
2.2. Ad avviso del pubblico ministero, il giudice di secondo grado ha violato l'art. 192 cod. proc. pen. anche in relazione alla confusione in cui è incorso tra le nozioni normative di indizio e di prova.
Costituiscono, infatti, prove e non semplici indizi, come erroneamente affermato dal giudice di merito: le rivelazioni del teste F. circa i momenti drammatici dell'omicidio cui aveva assistito, come colte dai messaggi inviati nel frangente; la conoscenza da parte dell'imputato di fatti e circostanze che erano noti soltanto all'omicida (conoscenza della sottrazione del cellulare e dei
documenti della vittima; conoscenza identità della vittima prima che fosse nota agli stessi inquirenti e divulgata alla stampa); il possesso da parte dell'imputato del telefono cellulare della vittima, come si desume dall'intercettazione; la confessione stragiudiziale captata nel corso di un soliloquio.
2.3. Ad avviso del pubblico ministero, il giudice di secondo grado ha violato le norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità ex art. 513 cod. proc. pen. perché non sono state utilizzate le dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio in data 22 gennaio 2015 in cui ammetteva di essersi recato quella notte a Trapani, seppure facendo riferimento unicamente all'acquisto di stupefacenti, mentre tali dichiarazioni contrastano con l'affermata presenza dello
stesso nella sua abitazione che i giudici di merito hanno basato sui dati del traffico internet e sui messaggi nonché sulle inattendibili e contraddittorie dichiarazioni del teste F..
2.4. Da ciò consegue anche la violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. sulla
«parità delle armi» che è assicurata ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU attraverso il
diritto all'acquisizione della prova, essendo stata preclusa al pubblico ministero
l'utilizzazione di prove a carico dell'imputato.
2.5. Ad avviso del pubblico ministero, il giudice di secondo grado ha violato
le norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc.
pen. per la mancanza assoluta di motivazione circa le suddette dichiarazioni
dell'imputato in ordine ai suoi movimenti la notte dell'omicidio che, essendo
incompatibili con la ricostruzione operata dai giudici di merito, dovevano essere
specificamente esaminate mentre sono state del tutto neglette.
Ciò è pure accaduto per le dichiarazioni rese dall'imputato nel suddetto
interrogatorio nel quale ha ammesso, oltre alla decisiva circostanza di essere
uscito dall'abitazione per recarsi a Trapani, anche di avere visto la donna in
piazza mentre attendeva i clienti.
Nel medesimo interrogatorio, che il giudice di secondo grado ha
completamente negletto, l'imputato ha anche falsamente dichiarato di avere
appreso: 1) del ritrovamento del cadavere, dal proprio amico B.la mattina del
giorno 24 dicembre 2013, mentre i testi B.e F. riferiscono il contrario; 2)
della identità della donna uccisa (che egli conosceva come Jennifer), alle ore
14:00 di quello stesso giorno e per il tramite del notiziario, mentre tale
informazione non era nota alla stampa (tanto che il notiziario non ne fa
menzione) e neppure agli inquirenti (che identificarono la vittima soltanto nella
notte tra il 24 il 25 dicembre 2013).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Trattandosi di doppia conforme di assoluzione nel merito, il ricorso del
pubblico ministero è sottoposto al limite di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod.
proc. pen. secondo il quale: «Se il giudice di appello pronuncia sentenza di
conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere
proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo
606».
Si tratta di una limitazione che non può essere tacciata di palese illegittimità
costituzionale; si è chiarito, infatti, che «è manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.,
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione agli artt. 111 e 112
Cost., in quanto la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per
cassazione della sentenza d'appello confermativa della decisione di
proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione,
nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore: nell'esigenza di
deflazione del giudizio di legittimità; nell'ontologica differenza di posizione delle
parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della
proporzionalità, di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una
diversa modulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di
non colpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi di
giudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello;
nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato,
assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non
colpevolezza» (Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020 - dep. 2021, Pg c/ Mannino, Rv.
280631 - 01; Sez. 4, n. 53349 del 15/11/2018, Pg c/ Schuster, Rv. 274573 -
01).
2. È inammissibile, perché non costituisce violazione della legge processuale
e dunque esorbita dai limiti di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., la
questione della valutazione indiziaria ex art. 192 cod. proc. pen.
Come è costretto ad ammettere lo stesso pubblico ministero ricorrente, si è
autorevolmente chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il
motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in
relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare
l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in
quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati
specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono
essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima
disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,
Rv. 280027 - 04).
Ogni deduzione sull'errata valutazione degli indizi, dunque, è estranea al
perimetro di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., sicché risulta
inammissibile.
3. È, del resto, inammissibile la deduzione circa l'errore di diritto in cui
sarebbe incorso il giudice di merito nel confondere le nozioni di indizio e di prova.
3.1. Va premesso che quando le valutazioni compiute in sede di merito
trovano fondamento in elementi probatori di natura indiziaria, la cui effettiva
sussistenza e/o valenza viene contestata nei singoli motivi di ricorso, è
necessario approfondire innanzitutto la natura e la valenza dell'indizio.
Va, in proposito, ricordato che la prova del fatto è sempre fondata su un
giudizio di correlazione tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta
nella ipotesi di accusa) e fatti secondari, capaci, in rapporto al loro contenuto
informativo, di evidenziare un significato di corrispondenza al vero dell'enunciato
introdotto nell'atto di accusa.
La classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica
(o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muove esclusivamente sul piano della
loro idoneità rappresentativa (dello specifico contenuto informativo) rispetto al
fatto da provare.
Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone
può essere portatore quanto dell'una che dell'altra classe di elementi), bensì il
rapporto esistente tra la capacità dimostrativa del singolo elemento considerato
e il fatto da provare nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella
imputazione.
È definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur
non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta - sulla base di
una operazione di raccordo logico tra più circostanze - di contribuire al suo
disvelamento (dal fatto noto - l'indizio - si perviene alla conoscenza di quello
ignoto).
L'indizio, pertanto, ha una sua propria autonoma capacità rappresentativa
che, tuttavia, per la sua parzialità - e per il rappresentare una circostanza
diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare - , consente
esclusivamente di attivare, nella mente del soggetto chiamato a operare la
ricostruzione, un meccanismo di inferenza logica capace di condurre a un
accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio.
È proprio in ragione di tale differenza di capacità dimostrativa, che la prova
indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore
che richiede particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta
inferenza (gravità, precisione, concordanza; art. 192, comma 2, cod. proc. pen.),
il tutto nell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti
(Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678: «poiché l'indizio è
significativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti - tra cui quello
da provare -, nella valutazione di una molteplicità di indizi è necessaria una
preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi - sia pure di portata
possibilistica e non univoca - sulla base di regole collaudate di esperienza e di
criteri logici e scientifici, e successivamente ne è doveroso e logicamente
imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa
ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nella
valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che
il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria
viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire al complesso
indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può
affermarsi conseguita la prova logica del fatto»).
Il singolo indizio, inteso come dato con contenuto informativo tale da
concorrere all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va
pertanto sottoposto a verifica al fine di individuarne il grado di persuasività (Sez.
1, n. 42750 del 9/11/2011, Livadia, Rv. 251502) fermo restando che non può
pretendersi che il giudizio di gravità (ossia il peso dimostrativo in rapporto al
fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto
logica la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma
restando la necessaria precisione (intesa come direzione tendenzialmente
univoca del contenuto informativo) e concordanza (il che implica, almeno
tendenzialmente, la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la convergenza
dimostrativa e l'assenza di dati antagonisti).
Il diverso «grado» di gravità del singolo indizio influisce sulla valutazione
complessiva, nel senso che «in tema di prova indiziaria, il requisito della
molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità
sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di
indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi,
quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza
di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per
il raggiungimento della prova del fatto» (Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, P.G.
in proc. Maggi, Rv. 259552).
La prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche,
non può offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una
prova diretta, poiché la dimostrazione è figlia di un raccordo logico tra il fatto
secondario e il fatto da provare.
Del resto, la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato
rispetto alla prova diretta (o storica) posto che, tra l'altro, la stessa prova
storica, se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (si pensi
alla narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una
videoripresa del delitto), dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della
deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico, ecc.)
tali da determinare la necessità di un approccio critico.
3.2. Ciò premesso, la critica introdotta dal ricorso si limita a sottolineare la
natura probatoria di alcuni elementi d'accusa che i giudici di merito hanno invece
qualificato come indizi.
Oltre a essere introdotta in modo non consentito, poiché la censura denuncia
una insussistente violazione di legge in quanto in realtà critica un canone
probatorio, ridonda piuttosto in un vizio della motivazione sulla precisione,
gravità e concordanza dei singoli elementi di prova.
In realtà, come pure il pubblico ministero ricorrente è costretto ad
ammettere, i giudici di merito hanno correttamente qualificato come prove
determinati elementi (intercettazioni; tabulati; dichiarazioni testimoniali), ma
hanno fatto correttamente rilevare che essi non sono direttamente dimostrativi,
neppure secondo la prospettazione dell'accusa, della responsabilità dell'imputato
quanto, piuttosto, assumono natura di indizio, sicché sono stati valutati sotto la
regola di giudizio odi cui all'art. 192 cod. proc. pen.
Così è, ad esempio, per la questione dell'intercettazione in cui si parla del
telefono cellulare della vittima ovvero della questione dei mozziconi di sigaretta
lasciati nei pressi del luogo di rinvenimento del cadavere e del soliloquio auto-
accusatorio, ecc.: non si tratta, di certo, di elementi direttamente dimostrativi
della responsabilità dell'imputato, ma piuttosto di elementi indiziari che sono
stati sottoposti al vaglio di due giudici di merito i quali li hanno giudicati
inattendibili, incerti e contraddittori, così compiendo una valutazione di merito
che non sconfina nella violazione della norma processuale denunciata.
4. È inammissibile anche la deduzione concernente l'omessa motivazione
sulla rilevanza indiziaria degli interrogatori resi dall'imputato.
4.1. È opportuno premettere che «in tema di integrazione delle motivazioni
tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può
motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto
o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure
prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora
siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel
giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si
limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti
meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie» (Sez. 6, n.
5224 del 02/10/2019 dep. 2020, Acampa, Rv. 278611).
4.2. Ebbene, il ricorso si limita a denunciare una omessa risposta al motivo
di appello sulla valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato, motivo che,
però, era del tutto generico poiché, a sua volta, non si confrontava con la
motivazione stesa dal primo giudice sulla inattendibilità di dette dichiarazioni.
L'appello del pubblico ministero, infatti, si limitava a sostenere, come oggi
reitera il ricorso per cassazione, che le dichiarazioni rese dall'imputato non erano
state adeguatamente valorizzate, prima, dalla Corte d'Assise di Trapani e, poi,
dalla Corte d'Assise d'appello di Palermo.
Piuttosto, l'atto di appello era del tutto disancorato dal percorso logico
seguito dal primo giudice, sicché si presentava originariamente inammissibile e,
perciò, non necessitante di una specifica risposta da parte del giudice di secondo
grado. Di tale mancata risposta, quindi, non può dolersi il pubblico ministero con
il ricorso per cassazione il quale si limita a reiterare le argomentazioni già
sviluppate nell'atto di appello inammissibile.
4.3. Sono inammissibili, del resto, anche le ulteriori deduzioni sul presunto
omesso esame di elementi indiziari (ritrovamento del cadavere; identità della
donna, ecc.) che fanno leva sul denunciato contrasto tra le dichiarazioni rese
dall'imputato e altri elementi di prova, perché, oltre a esorbitare i limiti di cui
all'art. 608, comma 1-bis, cod. pen. in quanto volte a introdurre una critica
all'apparato della motivazione, si poggiano sulla credibilità delle dichiarazioni
dell'imputato che, invece, è stata escluda con giudizio di merito che non può
essere criticato in questa sede; né, del resto, il pubblico ministero sviluppa
alcuna critica — che sarebbe comunque preclusa — sulla valutazione di
inattendibilità compiuta da entrambi i giudici di merito.
5. Non sussiste, del resto, alcuna violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. o
del principio di «parità delle armi» processuali.
Il pubblico ministero non denuncia che sia stato impedito l'ingresso delle
prove d'accusa ovvero di quelle a carico introdotte a seguito di quelle a discarico,
ma si limita, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione delle prove che sono
state acquisite (in particolare, degli interrogatori dell'imputato), come se il
giudizio di inconsistenza o inadeguatezza della prova d'accusa possa riverberarsi
sulla violazione della regola processuale del fair trial.
La prova (interrogatorio dell'imputato) ha avuto ingresso nel processo ed è
stata esaminata: semplicemente le dichiarazioni di costui sono state giudicate
inattendibili.
È, del resto, non attinente al tema agitato nel ricorso il precedente
giurisprudenziale indicato dal pubblico ministero ricorrente (Sez. 5, n. 2511 del
24/11/2016 - dep. 2017, Mignona, Rv. 269050) perché riguarda, piuttosto, «la
revoca del provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di
motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una
violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma
secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità
delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si
richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio
tra le parti».
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 7 dicembre 2021.
05-01-2022 17:39
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