Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Un pantesco ed un ericino condannati per ricettazione: a bordo dell'autovettura venivano trasportate 70 scatole di tonno in precedenza da altri asportate al supermercato.
Un pantesco ed un ericino condannati per ricettazione: a bordo dell'autovettura venivano trasportate 70 scatole di tonno in precedenza da altri asportate al supermercato.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 7183 Anno 2022
Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO
Relatore: PARDO IGNAZIO
Data Udienza: 15/02/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
A.N. nato a P.  il .......
V.G. nato a E. il .......
avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 09/11/2020, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI, in data 06/11/2017, nei confronti di
A.N.  e V.G. , confermava la condanna in relazione al reato di
cui all art. 648 CP
Proponevano ricorso per cassazione gli imputati.
A.N.  deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla
ritenuta responsabilità dell'imputato.
Il motivo è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sul rinvenimento
dell'imputato a bordo dell'autovettura ove venivano trasportate le numerose scatole di tonno (70)
in precedenza da altri asportate al supermercato.
E tale valutazione in quanto ancorata a precisi elementi di fatto è priva di illogicità tanto più
manifesta.
V.G.  deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla
determinazione della pena.
Il motivo è inammissibile.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596)
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 15/02/2022
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza