Trapani. Un furto e 13 evasioni. Il giudice dell'esecuzione penale, accogliendo la domanda di applicazione della continuazione in relazione a 4 sentenze di condanna, omette di specificare il reato più grave e i vari aumenti applicati, limitandosi a indicando soltanto la pena finale.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 45497 Anno 2022
Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO
Relatore: RUSSO CARMINE
Data Udienza: 23/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.G.nato a E. il ....
avverso l'ordinanza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lettele conclusioni del PG, FELICETTA MARINELLI, che ha concluso per
l'accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto del primo.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 10 dicembre 2021 il Tribunale di Trapani, in funzione di
giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza di G.A. di
applicazione della disciplina della continuazione tra cinque sentenze di condanna
emesse nei suoi confronti.
In particolare, il Tribunale ha accolto l'istanza con riferimento alle prime
quattro condanne, rideterminando la pena complessiva inflitta al condannato, e
l'ha respinta con riferimento alla quinta sentenza di condanna, rilevando che si
trattava di evasione, reato non programmato e frutto di volizione estemporanea
dettata dalla situazione contingente del momento, non vi era nessun elemento che
poteva deporre per la programmazione unitaria della stessa insieme ai precedenti
reati.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per
il tramite del difensore, con due motivi.
Nel primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul
mancato riconoscimento della continuazione per il reato oggetto della condanna
per evasione, rilevando che anche la prima condanna era stata pronunciata, oltre
che per furto, anche per tredici evasioni commesse dal condannato.
Nel secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella
determinazione della pena inflitta a seguito del riconoscimento della
continuazione, atteso che il giudice non ha individuato né la pena base né i singoli
aumenti per gli ulteriori reati, indicando soltanto la pena finale.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di
cassazione, dr.ssa Felicetta Marinelli, ha concluso per l'accoglimento del secondo
motivo ed il rigetto del primo.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
In esso si censura il mancato riconoscimento della continuazione con il reato
oggetto della condanna per evasione per il fatto commesso il 5 giugno 2016.
In realtà, in modo non illogico il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non
individuabile un medesimo disegno criminoso tra essa ed i fatti messi in
continuazione con la pronuncia sub 1), attéso che un'evasione è frutto, in effetti,
di una volizione estemporanea e difficilmente può essere programmata, atteso che
in occasione della commissione del reato a monte l'autore del reato non sa da
prima se sarà sottoposto o meno a misura cautelare.
E' vero poi quanto argomenta il difensore, ovvero che sono state però messe
in continuazione la condanna per il furto con altre condanne per evasione, però
l'evasione del 5 giugno 2016, oggetto della sentenza di condanna sub 5), è
temporalmente sganciata da tutte le altre evasioni oggetto della pronuncia sub 1),
che risalgono tutte al periodo immediatamente successivo al 27 agosto 2016 in
poi, avvengono quasi tutte in settembre 2016.
2. Il secondo motivo, invece, è fondato.
Nella motivazione del provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione ha
dedicato alle modalità di rideterminazione della pena la seguente frase: "sulla base
di ciò ben può trovare applicazione l'invocata disciplina dell'art. 671 cod. proc.
pen. per le sentenze sub 1), 2), 3) 4), e per l'effetto determinare la pena delle
sentenze, che in atto risulta di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.920 di
multa, in anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 1.280 di multa".
In questa determinazione della pena manca, come correttamente evidenziato
dalla difesa, l'indicazione di quale sia il reato assunto come più grave tra quelli
riuniti in continuazione, manca l'indicazione della pena base per tale reato, manca
il calcolo della incidenza sulla pena base dell'eventuale bilanciamento delle
circostanze del reato più grave, mancano i singoli aumenti per la continuazione
con ciascuno dei reati diversi da quello assunto come più grave, e manca
l'eventuale riduzione per il rito.
In mancanza di tutti questi passaggi logici - necessari perché il giudice
dell'esecuzione è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della
pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex
art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo
effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena
(v., tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021,
Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021,
Bruzzaniti, Rv. 280216) - è impossibile controllare se la pena finale individuata dal
giudice dell'esecuzione sia o meno pena legale.
Il secondo motivo di ricorso deve essere, quindi, accolto e la ordinanza
impugnata annullata con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trapani; rigetta nel resto il
ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2022.
02-12-2022 18:03
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