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Sentenza

Trapani. Ristoratore condannato per occupazione abusiva di uno spazio demaniale con riferimento alla realizzazione di lavori, all'interno dell'area in concessione al ristorante, difformi da quanto autorizzato dalla locale Capitaneria di Porto.
Trapani. Ristoratore condannato per occupazione abusiva di uno spazio demaniale con riferimento alla realizzazione di lavori, all'interno dell'area in concessione al ristorante, difformi da quanto autorizzato dalla locale Capitaneria di Porto.
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 33105 Anno 2022
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 22/06/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
T.A.  nata a E. il .........
avverso la sentenza emessa il 05/03/2021 dalla Corte d'Appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 05/03/2021, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato
la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 17/02/2020, all'esito del
giudizio conseguito all'opposizione a decreto penale di condanna, con la quale
T.A., nella sua qualità di legale rappresentante della V.D.M. s.r.I., era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al reato
di occupazione abusiva di uno spazio demaniale, con riferimento alla realizzazione
di lavori, all'interno dell'area in concessione alla predetta società, difformi da
quanto autorizzato dalla locale Capitaneria di Porto.
2. Ricorre per cassazione la T. a mezzo del proprio difensore,
deducendo:
2.1. Violazione dell'art. 1161 cod. nav. Si deduce che, dallo stesso capo di
imputazione, la condotta attribuita alla ricorrente avrebbe potuto al più configurare
la diversa ipotesi di innovazioni non autorizzate in area demaniale (reato
istantaneo) e non quella di occupazione abusiva (reato permanente), dal momento
che il manufatto era stato realizzato all'interno dell'area in concessione alla V.D.M.. 
Si evidenzia che, in tale diversa prospettiva, il reato doveva
ritenersi già prescritto.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento. Si
deduce che l'eventuale illiceità delle opere poteva evincersi dal solo provvedimento
di concessione in variante, che peraltro non conteneva alcuna prescrizione in
ordine alla "barriera di riparo" da realizzare (ed era stata effettivamente realizzata,
come indicato, con tubi innocenti e tavole di abete). Sotto altro profilo, si rileva
che la struttura non era affatto idonea (come affermato dal teste sulla base di
apprezzamenti personali) ad ospitare le attività già esercitate dalla V.D.M. , 
quali la possibilità di ormeggio già svolta, in regime di regolare
concessione, per decine e decine di metri: in realtà vi era stato solo una
realizzazione attenta anche ai profili estetici, senza alcuna concreta possibilità di
utilizzare la "pedana".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Con il primo motivo, il ricorrente ha sostenuto la riconducibilità della
fattispecie nell'alveo delle "innovazioni non autorizzate" in area demaniale,
previste nella seconda parte dell'art. 1161, primo comma, cod. nav., anziché -
come concordemente ritenuto dai giudici di merito - in quello delle occupazioni
abusive di cui alla prima parte del medesimo comma. In tale prospettiva, fondata
sul fatto che la condotta in contestazione era stata realizzata in area compresa
nella concessione rilasciata alla società rappresentata dalla ricorrente, la difesa ha
sostenuto l'estinzione del reato (di natura istantanea) come diversamente
qualificato.
Tale prospettazione non può essere condivisa, ritenendo il Collegio di dover
dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la
realizzazione di un'opera senza autorizzazione su area demaniale può integrare il
reato permanente di abusiva occupazione se il godimento dell'area viene sottratto
alla fruibilità collettiva, mentre configura il reato istantaneo di illecita innovazione
nel caso in cui la nuova opera non determini alcuna limitazione al godimento
comune del bene» (Sez. 3, n. 39455 del 22/05/2012, Giorgino, Rv. 254332 - 01,
la quale ha tra l'altro chiarito, in motivazione, che «il discrimine tra le due ipotesi,
invero, è dato dall'essersi o non essersi determinata, a seguito della innovazione
non autorizzata, una nuova occupazione di una area demaniale marittima, a
prescindere dalla circostanza — di per sé non decisiva — dell'essere o non essere
intervenuta la nuova opera in una area già lecitamente occupata»).
Il tema è stato ripreso, più di recente, da Sez. 3, n. 31290 del 11/04/2019,
Bellia, la quale, analizzando il rapporto tra le due norme incriminatrici, ha anzitutto
escluso che l'ipotesi dell'illecita innovazione «potrebbe configurarsi soltanto da
parte di chi abbia ottenuto il provvedimento di concessione e, per altro verso, non
determinerebbe alcuna limitazione al godimento comune del bene proprio perché
necessariamente realizzata su un'area già limitata/concessa. Si tratterebbe, di
fatti, di un'interpretazione riduttiva della disposizione, non legittimata dalla lettera
della norma e contrastante con la ratio della medesima. Deve ritenersi, piuttosto,
che l'ipotesi di reato delle innovazioni illecite su beni demaniali - le quali di per sé
mettono in pericolo il bene penalmente protetto sottraendo all'autorità
amministrativa il potere di valutarne la conformità al miglior utilizzo collettivo del
bene ed agli altri interessi pubblici - da un lato può essere effettuata da chiunque
(concessionario o meno) e, d'altro lato, proprio perché realizza un'anticipata tutela
del bene penalmente protetto secondo lo schema del reato di pericolo, non
necessita la verifica che da essa sia derivata una (apprezzabile) limitazione del
godimento del bene demaniale da parte della collettività».
Inoltre, ed è quel che più interessa ai fini dell'odierna decisione, la sentenza
n. 31290 ha posto in evidenza che, «proprio perché si tratta di condotte che
ugualmente ledono il medesimo bene penalmente protetto, la realizzazione di
innovazioni non autorizzate può altresì integrare, in concreto, gli estremi della
occupazione arbitraria di suolo demaniale laddove l'opera sottragga una porzione
di area al godimento della collettività. In questo caso, il reato - altrimenti
istantaneo, che si consuma con l'ultimazione dell'opera (cfr. Sez. 3, n. 26249 del
26/04/2018, Fabbri, Rv. 273317; Sez. 3, n. 39455 del 22/05/2012, Giorgino, Rv.
254332) - può assumere i caratteri dell'illecito permanente».
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la sentenza impugnata si sottrae
ai rilievi difensivi, avendo conferito - non diversamente dal primo giudice - decisiva
rilevanza all'ampliamento della superficie utile di circa 69 mq, rispetto a quella
oggetto di concessione, ottenuto grazie alla realizzazione, in difformità rispetto a
quanto assentito, del pontile documentato dalle fotografie in atti (cfr. pag. 2 e 4
della sentenza impugnata).
3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto alle residue
censure.
Va in particolare esclusa la sussistenza del denunciato travisamento, in cui la
Corte sarebbe incorsa non avvedendosi del fatto che la struttura era stata
realizzata con il materiale prescritto (tubi innocenti e tavole di abete), ed era del
tutto inidonea ad assicurare ampliamenti dell'attività svolta dalla società
amministrata dalla T..
In realtà, la documentazione fotografica in atti contribuisce a far ritenere
tutt'altro che illogica o contraddittoria (e men che meno frutto di travisamento) la
valutazione espressa dai giudici di merito, secondo i quali la struttura realizzata -
!ungi dal risolversi in un "posizionamento provvisorio di tubi innocenti e tavole di
abete, in prossimità della banchina di via dei Gladioli, al fine di creare una barriera
di riparo per evitare un'ulteriore caduta in acqua di massi posti a sostegno della
banchina" (cfr. l'autorizzazione della Capitaneria di Porto di Trapani, allegata al
ricorso) - costituisce un vero e proprio "pontile con piano di calpestio occupando
una superficie di mq 69 circa" (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 3
della sentenza impugnata, nella quale si valorizza la deposizione dell'operante
secondo cui "doveva esserci semplicemente una barriera...invece troviamo un
pontile vero e proprio ed era pronto all'utilizzo di qualsiasi tipo di attività").
In tale univoco contesto, non può conferirsi rilevanza alle obiezioni difensive
concernenti la concreta possibilità di avvalersi della struttura per le manovre di
ormeggio, non solo e non tanto perché attinenti al merito della valutazione
operata, quanto soprattutto perché la rilevanza del manufatto quale abusiva
occupazione è direttamente correlata alla realizzazione del pontile, ed al
conseguente considerevole ampliamento del piano di calpestio (senza considerare
l'ulteriore rilievo della Corte d'Appello in ordine all'accertata apertura sul muretto
di delimitazione, che "seppur non fruibile al momento del sopralluogo, lasciava
prefigurare l'intenzione di rendere il piano di calpestio realizzato accessibile
dall'area adibita a ristorante e bar" (cfr. pag. 4 della sentenza).
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 22 giugno 2022
Il Consigli stensore Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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