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Sentenza

Trapani: realizza in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale una recinzione di un'area con pali di ferro e rete ad uso gallinaio,  un casotto in legno e una struttura formata da tubi in acciaio.  La valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo, costituente il presupposto di un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all'esito di una controversia instaurata sulla base di mere allegazioni di parte
Trapani: realizza in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale una recinzione di un'area con pali di ferro e rete ad uso gallinaio, un casotto in legno e una struttura formata da tubi in acciaio. La valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo, costituente il presupposto di un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all'esito di una controversia instaurata sulla base di mere allegazioni di parte
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 34627 Anno 2022
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: CORBETTA STEFANO
Data Udienza: 08/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.M.L. , nato a  il 
avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte di appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino,
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Maurizio Stefani del foro di Bologna, che
insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo confermava la
pronuncia emessa dal Tribunale di Trapani e appellata dall'imputato, la quale aveva
condannato L,P.M.  alla pena ritenuta di giustizia, con i doppi
benefici di legge, per i reati di cui agli artt. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 1) - in
esso assorbito il reato di cui agli artt. 142-146 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 in
relazione all'art. 20, lett. c), I. n. 47 del 1985 di cui al capo 3 -, 44 d.P.R. n. 380
del 2001 (capo 2) e 734 cod. pen. (capo 4), con riferimento alla realizzazione, in
area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, in assenza della prescritta
autorizzazione rilasciata dalla competente autorità e del necessario permesso di
costruire, di una recinzione di un'area con pali di ferro e rete ad uso gallinaio, di
un casotto in legno di dimensioni di tre metri per due e di una struttura formata
da tubi in acciaio di dimensioni di otto metri per dodici coperta da un telo in pvc.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia,
propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione
all'affermazione della penale responsabilità. Lamenta il difensore che la Corte di
merito avrebbe confermato la sentenza di primo grado su un presupposto giuridico
errato, ossia che le opere realizzate dall'imputato richiedano la preventiva
autorizzazione e il necessario permesso di costruire, trattandosi non di strutture
destinate a una stabile e non meramente temporanea utilizzazione, ma di opere
precarie che, quindi, si inscrivono nel novero delle realizzazioni temporanee.
Aggiunge il difensore che la Corte di merito avrebbe erroneamente valutato la
sentenza del T.a.r. Sicilia n. 00333/2020, in atti, la quale ha ritenuto che gli
interventi in esame "non sono qualificabili in termini di opere edilizie e che pertanto
non necessitavano di nulla osta della Soprintendenza e di autorizzazione edilizia"
(p. 4 della sentenza). Rileva, infine, il difensore l'errata applicazione del d.P.R. n.
380 del 2001, il quale è stato recepito dalla Regione Sicilia solo con la I.r. n. 16 del
2016, e, quindi, in epoca posteriore ai fatti.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione in relazione al
trattamento sanzionatorio, essendo la pena stata inflitta in misura eccessiva, in
violazione della finalità rieducativa ex art. 27, comma 3, Cost. e dei parametri
previsti dall'art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile perché generico, in quanto non si correla
con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata.
3. Si rammenta che, secondo il consolidato orientamento assunto da questa
Corte di legittimità, in materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo
rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto per la sua
asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della
destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi
alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e
temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente
possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro,
sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo (Sez. 3, n. 966 del
26/11/2014, dep. 13/01/2015, Mandredini, Rv. 261636: fattispecie in cui la Corte
ha ritenuto penalmente rilevante la realizzazione abusiva di una stalla costruita
con pali in legno saldamente ancorati al suolo e copertura in lamiera per soddisfare
esigenze permanenti e durature nel tempo). Si è precisato, inoltre, che per definirsi
precario un immobile, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è
necessario ravvisare l'obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo
per specifiche esigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con
materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili (Sez. 3, n. 5821 del
15/01/2019, dep.06/02/2019, Dule, Rv. 275697).
4. Allo modo, anteriormente all'emanazione del d.P.R. 13 febbraio 2017, n.
31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), questa Corte
ha affermato che integra il reato previsto dall'art. 191, comma 1-bis, d.lgs. n. 42
del 2004, la realizzazione su aree vincolate di interventi precari o facilmente
amovibili in difetto di autorizzazione paesaggistica, anche in caso di occupazione
temporanea del suolo per un periodo (inferiore a 120 giorni) predeterminato dalla
normativa che regola la materia, trattandosi di attività da svolgere previo
necessario assenso dell'Autorità amministrativa competente, sebbene all'esito di
procedura semplificata (Sez. 3, n. 29080 del 19/03/2015, Palau, Rv. 264183).
Tale principio è stato ribadito a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 13
febbraio 2017, n. 31, affermandosi che non è soggetta ad autorizzazione
paesaggistica la sola realizzazione su aree vincolate di interventi precari o
facilmente amovibili, anche in caso di occupazione temporanea del suolo, con
installazione di manufatti senza opere murarie o di fondazione, per un periodo
inferiore a 120 giorni (Sez. 3, n. 15125 del 24/10/2017, dep. 05/04/2018, p.m.
In c. Moretti, Rv. 272587).
5. Orbene, facendo buon governo dei principi dinanzi evocati la Corte di merito
ha escluso che i manufatti in esame avessero una destinazione temporanea per
fini contingenti e limitati nel tempo, sia perché, in un caso, una struttura era
stabilmente destinata al ricovero di animali, e, nell'altro, il manufatto era
saldamente fissato con dei tiranti ad alcuni massi sottostanti; sia perché l'imputato
era solito svolgere l'attività di agricoltore, come logicamente desunto dalla
presenza sui luoghi in esame di animali, di attrezzi di lavoro e di materiale di vario
tipo, la cui quantità e accatastamento denotavano in maniera chiara ed univoca
un uso abituale e risalente di tali manufatti, e perciò destinati allo stabile
espletamento di attività lavorative quotidiane e non certamente a specifiche
esigenze del tutto contingenti.
6. La Corte di merito, inoltre, con logica motivazione, ha escluso qualsiasi
rilevanza alla menzionata sentenza del T.a.r. Sicilia, e ciò sul corretto presupposto
giuridico, qui da ribadire, in forza del quale in materia urbanistica, le disposizioni
introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla
legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo
da non collidere con i detti principi (Sez. F, n. 46500 del 30/08/2018,
dep. 12/10/2018, C., Rv. 274173; Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016,
dep. 20/06/2017, Calabrò, Rv. 270210).
Oltre a ciò, pur prescindendo dal fatto che non vi è prova che la sentenza del
T.a.r. sia definitiva, si osserva che la valutazione del giudice penale in ordine alla
legittimità di un atto amministrativo, costituente il presupposto di un reato, non è
preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all'esito di una controversia
instaurata sulla base di mere allegazioni di parte, e, quindi, su presupposti fattuali
diversi da quelli acquisiti ed accertati nel processo penale.
7. Privo di pregio è l'assunto difensivo secondo cui, al momento del fatto, non
era ancora stato recepito dalla Regione Sicilia il d.P.R. 380 del 2001, posto che la
I.r. n. 16 del 2016 non riguarda le disposizioni di carattere penale, le quali, in forza
del principio della riserva di legge ex art. 25, comma 2, Cost., possono essere
contenute esclusivamente in atti normativi aventi forza di legge statale, che hanno
immediata valenza precettiva per tutto il territorio dello Stato.
8. Inammissibile è anche il secondo motivo.
8.1. Va premesso che la pena pecuniaria inflitta è illegale, essendo di gran
lunga inferiore al minimo edittale; invero, per effetto dell'art. 32, comma 47, d.I
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla I. 24 novembre
2003, n. 326, la pena pecuniaria prevista dall'art. 44, comma 1, lett. c) - a cui
espressamente rinvia l'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2006 - è pari a 30.986 euro,
mentre il Tribunale ha inflitto la pena di 15.6000 euro; ovviamente, in assenza di
impugnazione da parte del titolare della pubblica accusa, tale errore non è
emendabile.
Ciò chiarito, evidentemente la censure relative all'eccessività della pena
evaporano di fronte a tale ultima considerazione; la motivazione relativa al
trattamento punitivo appare comunque adeguata, avendo la Corte di appello
rilevato come la pena è del tutto congrua in relazione ai parametri di cui all'art.
133 cod. pen., dovendosi ribadire che nell'ipotesi in cui la determinazione della
pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera
all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove
adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento",
ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773
del 29/05/2007 - dep. 03/09/2007, Ruggieri, Rv. 237402).
8.2. In ogni caso, il motivo appare del tutto generico, perché si limita, in
maniera astratta, a richiamare i parametri di cui agli artt. 27, comma 3, Cost. e
133 cod. pen., ma senza indicare puntuali elementi di fatto, presenti nel caso
concreto, che, se valutati, avrebbero condotta a una più benevola commisurazione
della pena.
9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.
Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del
reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n.
32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, D. L., Rv. 217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 08/09/2022.
Avv. Antonino Sugamele

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