Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Trapani: non luogo a procedere nei confronti di diversi albergatori che avevano omesso, prima dell'entrata in vigore del D.L. 19/5/2020, n. 34, conv. con modif. dalla L. 19/7/2020, n. 77, di versare al Comune gli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno. Non è peculato.
Trapani: non luogo a procedere nei confronti di diversi albergatori che avevano omesso, prima dell'entrata in vigore del D.L. 19/5/2020, n. 34, conv. con modif. dalla L. 19/7/2020, n. 77, di versare al Comune gli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno. Non è peculato.
L'art. 5-quinquies, D.L. n. 146/2021, inserito dalla L. n. 215/2021, in sede di conversione del "decreto fiscale" 2021 detta una norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2020 conv., stabilendo che detto comma 1-ter, «ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020».

Sul piano penalistico, l'effetto è evidente: se la modifica dello status soggettivo del gestore della struttura ricettiva vale anche per i fatti anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, ne consegue che anche per tali fatti debba escludersi la punibilità a titolo di peculato.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza