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Sentenza

Trapani. Inammissibile il ricorso di un rapinatore. Spintonare e strattonare, finalizzando l'azione a conseguire la sottrazione del bene, integra la violenza di cui alla fattispecie incriminatrice contestata (rapina impropria) ed è tale da evidenziare la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dalla norma.
Trapani. Inammissibile il ricorso di un rapinatore. Spintonare e strattonare, finalizzando l'azione a conseguire la sottrazione del bene, integra la violenza di cui alla fattispecie incriminatrice contestata (rapina impropria) ed è tale da evidenziare la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dalla norma.
Cass. Penale Sent. Sez. 2 Num. 45566 Anno 2022
Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI
Relatore: MONACO MARCO MARIA
Data Udienza: 14/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.V. nato a T. il ../../.....
avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 19/11/2019, in parziale riforma
della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI il 13/11/2018 ha ridotto la pena e
confermato nel resto la condanna nei confronti di S.V. per il reato di rapina
impropria di cui all'art. 628, comma secondo cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore,
ha dedotto i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica con riferimento
all'assenza di violenza in quanto la condotta sarebbe consistita in un mero allontanamento
dopo avere pronunciato una frase, peraltro non minacciosa.
1.3 Vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di effettuare
una compiuta disamina dei profili di criticità della sentenza impugnata.
1.3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica della sussistenza
dell'elemento soggettivo del reato.
1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di qualificare
i fatti quale furto e applicare l'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.
1.5. Violazione di legge e vizio di motivazioni con riferimento al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. In data 27 settembre 2022 sono pervenute le conclusioni con le quali il
Procuratore Generale, Sost. Proc. Ettore Pedicini, chiede che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. La difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla
qualificazione giuridica, alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla valutazione
delle prove e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, nonché in i ordine alla mancata
applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. e al diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che afferiscono la
logicità della motivazione, sono manifestamente infondate.
La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del
giudice di primo grado ha fornito corretta e adeguata risposta alle medesime censure già
dedotte nei motivi di appello.
1.1. La qualificazione giuridica attribuita al fatto, fondata sulla ricostruzione emersa
all'esisto del processo sulla base delle testimonianze acquisite, è corretta.
La condotta, infatti, consistita in spintonare e strattonare, finalizzata a conseguire
la sottrazione del bene, integra la violenza di cui alla fattispecie incriminatrice contestata
ed è tale da evidenziare la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dalla norma.
1.2. I limiti di pena previsti per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., come
correttamente indicato, sono incompatibili con l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131
bis cod. pen.
1.3. La censura afferente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
La questione relativa al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.,
infatti, non aveva costituito oggetto di appello né risulta che la difesa vi abbia fatto
espressa richiesta nelle proprie conclusioni (cfr. atto di appello, riepilogo dei motivi di
gravame contenuto nella sentenza impugnata e verbale d'udienza, cfr. Sez. U, n. 22533
del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).
2Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/10/2022
Avv. Antonino Sugamele

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