Trapani. Getta dal balcone, acqua, residui di cibo e rifiuti nei balconi sottostanti. Condannata.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 41284 Anno 2022
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data Udienza: 30/09/2022ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C,M. nato a T. il ........
avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di M.C. (appello trasmesso a
questa Corte di Cassazione) è inammissibile per manifesta
infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto. Le
circostanze attenuanti generiche non risultano chieste al giudice di
merito ("La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti
generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del
giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il
diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica
istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il
riconoscimento (Conf. n. 4597 del 1973 Rv. 124315)" (Sez. 3,
Sentenza n. 26272 del 07/05/2019 Ud. (dep. 14/06/2019 ) Rv.
276044 - 01).
Sulla responsabilità la sentenza rileva come la ricorrente con
frequenza gettava dal balcone, acqua, residui di cibo e rifiuti nei
balconi sottostanti come riferito dai testi escussi in dibattimento.
Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile
in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento
in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e
delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2022 06-11-2022 16:13
Richiedi una Consulenza