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Sentenza

Trapani. Danneggia 15 autoveicoli ed un display Bancomat con un tubo di ferro.
Trapani. Danneggia 15 autoveicoli ed un display Bancomat con un tubo di ferro.
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 1697 Anno 2022
Presidente: VERGA GIOVANNA
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA
Data Udienza: 26/10/2021
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.V.M.  nato a E. IL 
avverso la sentenza del 25 settembre 2019 della CORTE di APPELLO di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
GIUSEPPINA FODARONI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv.
Agatino Scaringi, che ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo parzialmente riformando la
sentenza resa il 19 dicembre 2017 dal Tribunale di Trapani ha confermato la
responsabilità dell'imputato in ordine a 16 reati di danneggiamento di 15 autoveicoli e
di un display bancomat ed, esclusa l'aggravante prevista dall'articolo 61 numero cinque
codice penale, ha rideterminato la pena inflitta.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dall'avv.
Agatino Scaringi deducendo:
violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen. poiché il capo di imputazione recitava
testualmente perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
danneggiàia facendo uso di un tubo in ferro numero 15 autovetture, così operando la
contestazione di un unico reato continuato, mentre la corte ha riqualificato il fatto in 15
autonomi episodi di danneggiamento applicando la pena in base a questa nuova
formulazione. Così facendo la corte è incorsa in una violazione dell'articolo 521 codice
penale poiché avrebbe dato luogo ad una sostanziale modifica del capo di imputazione.
3. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato in quanto la
corte ha reso sul punto adeguata motivazione, osservando che il capo di imputazione
descriveva i fatti come una pluralità di condotte di danneggiamento tra loro unite dal
vincolo della continuazione, sicché il primo giudice, sia nel dispositivo che in seno alla
motivazione, si è limitato a considerare la complessiva reiterata condotta ascritta
all'imputato, determinando il conseguente trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art.
81 cod.pen.. Trattasi di motivazione corretta sotto il profilo giuridico che risulta del tutto
immune dalla censura dedotta. Ed in effetti non può certo dubitarsi della pluralità dei
reati posti in essere dall'imputato trattandosi di condotta aventi ad oggetto beni mobili
di diversi proprietari, e il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le stesse
avrebbe potuto essere riconosciuto anche in assenza di specifica contestazione.
Questa Corte ha infatti precisato che non viola il principio di correlazione tra accusa e
sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra
più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e
non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi è nel capo di imputazione il
riferimento all'art. 81 cod. pen., posto che ciò che rileva è la compiuta descrizione del
fatto e non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati.(Sez. 5,
Sentenza n. 9706 del 30/01/2015 Ud. (dep. 05/03/2015 ) Rv. 262592 - 01 )
4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06 ottobre 2021
Motivazione semplificata
Il Consigliere estensore  il Presidente
Maria Da . la Borsellino  Giovanna Verga
Avv. Antonino Sugamele

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