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Sentenza

Sequestro probatorio. Lo smartphone sequestrato deve essere restituito dopo la creazione della copia forense
Sequestro probatorio. Lo smartphone sequestrato deve essere restituito dopo la creazione della copia forense
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02/11/2022) 18-11-2022, n. 44010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. RICCIARELLI Massimo - rel. Consigliere -

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -

Dott. GALLUCCI Enrico - Consigliere -

Dott. RICCIO Stafania - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato il (Omissis);

avverso l'ordinanza in data 05/07/2022 del G.i.p. del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria;

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 05/07/2022 il G.i.p. del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha respinto l'opposizione presentata nell'interesse di A.A., avverso il decreto di rigetto emesso dal P.m. in data 21/05/2022 della richiesta di restituzione all'avente diritto di cellulare e relativa scheda, sottoposti a sequestro con decreto del 11/02/2022.

2. Ha proposto ricorso A.A. tramite il suo difensore.

2. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 262 e 125 c.p.p., 42 Cost. e 1 Proc. add. C.E.D.U. Il Gip. aveva respinto l'opposizione con motivazione apparente, senza spiegare perchè il mantenimento del sequestro fosse coerente con esigenze di pertinenza e proporzionalità e con ulteriori esigenze probatorie, a fronte del fatto che dopo il sequestro era stata effettuata l'analisi demandata al consulente tecnico del P.m. che aveva depositato la sua relazione, con i report di tutti i dati estratti, fermo restando che erroneamente il G.i.p, aveva fatto riferimento ad accertamento tecnico non irripetibile.

Richiama il ricorrente consolidati principi giurisprudenziali a sostegno dell'assunto del difetto di proporzionalità sotteso al mantenimento del sequestro.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria, ribadendo gli argomenti a fondamento del ricorso.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020 art. 23, commi 8 e 9, e successive proroghe, senza l'intervento delle parti.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Se il P.m. aveva respinto l'istanza di dissequestro, rilevando la necessità di attendere il completamento degli accertamenti in corso, il G.i.p. ha respinto l'opposizione del ricorrente, segnalando la persistenza delle esigenze di indagine, per i possibili sviluppi in ordine alle attività di analisi dei dati estrapolati dal telefono, nel quadro di un accertamento tecnico disposto ai sensi dell'art. 359 c.p.p..

A fronte di ciò, il ricorrente ha sottolineato come il consulente fosse stato in realtà incaricato di un accertamento tecnico di tipo irripetibile e avesse in concreto depositato il suo elaborato, con copia forense del contenuto del cellulare.

3. Deve in tale prospettiva rilevarsi che non sono state indicate puntualmente le esigenze di indagine, che dovrebbero suffragare la persistenza del vincolo, dovendosi per contro sottolineare che nel caso di sequestro di un apparato informatico complesso, quale quello costituito da un telefono cellulare e dalla relativa memoria, deve aversi riguardo, in vista di un adeguato contemperamento delle opposte esigenze, sia alla possibilità di verificare il contenuto a fini di indagini, secondo precise direttrici, sia alla necessità di rispettare il principio di proporzionalità, da intendersi non solo in senso quantitativo, in relazione alla messe di dati, ma anche in senso temporale (si richiamano al riguardo i principi affermati in materia di sequestro probatorio di un telefono cellulare: Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949).

Alla luce di tali premesse, deve valutarsi la possibilità di sottoporre il cellulare ad una rapida duplicazione del contenuto, mediante la creazione di una copia forense, costituente lo strumento per lo svolgimento di ulteriori verifiche, a fronte delle quali, tuttavia, l'esigenza della materiale disponibilità del bene sfuma in assenza di specifici elementi di segno contrario.

4. Posto che nel caso di specie non sono stati formulati rilievi in ordine al tipo di estrapolazione effettuata nè in ordine all'interesse del ricorrente a salvaguardare la riservatezza del contenuto del cellulare, ma è stata posta solo la questione dell'interesse alla materiale restituzione del bene, si osserva che, in base alle prospettazioni difensive, suffragate dalla documentazione allegata al ricorso, l'espletamento delle indagini tecniche con creazione di una copia forense costituisce elemento idoneo a far venir meno esigenze di indagine tali da giustificare l'ulteriore mantenimento in sequestro del cellulare e della relativa scheda, in assenza della specifica indicazione di esigenze di segno diverso.

5. Su tali basi, dunque, il ricorso deve essere accolto, conseguendone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con dissequestro e restituzione dei beni all'avente diritto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il dissequestro e la restituzione dei beni all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 02 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2022
Avv. Antonino Sugamele

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