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Sentenza

Sanvitese condannato a due mesi di arresto. Ha svolto un'attività casearia del tutto abusiva in un manufatto: in pessime condizioni igienico-sanitarie (sporcizia, pavimenti e pareti in cemento allo stato grezzo); con diffusa presenza di mosche, che si posavano sui prodotti; con soffitto in lamiera visibilmente sporco; con attrezzature e mobilia del tutto insudiciate, impolverate e coperte da mosche.
Sanvitese condannato a due mesi di arresto. Ha svolto un'attività casearia del tutto abusiva in un manufatto: in pessime condizioni igienico-sanitarie (sporcizia, pavimenti e pareti in cemento allo stato grezzo); con diffusa presenza di mosche, che si posavano sui prodotti; con soffitto in lamiera visibilmente sporco; con attrezzature e mobilia del tutto insudiciate, impolverate e coperte da mosche.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 33734 Anno 2022
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MENGONI ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.D.  nato a S. V. L. C. il .....
avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4/5/2021, la Corte di appello di Palermo confermava la
pronuncia emessa il 9/12/2019 dal Tribunale di Trapani, con la quale D.M. 
 era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv.
cod. pen., 5„ 6, I. n. 283 del 1962 e condannato - con rito abbreviato - alla pena
di due mesi di arresto.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore,
chiedendo l'annullamento della decisione per la mancata applicazione dell'art. 131-
bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. La Corte di appello, pronunciandosi sulla causa di esclusione della punibilità
per particolare tenuità del fatto, ne ha evidenziato l'assenza di presupposti, al
riguardo redigendo una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti
elementi istruttori e priva di illogicità manifeste. La sentenza, in particolare, ha
evidenziato non solo la natura del bene protetto dalla norma (invero, di per sé non
ostativa al riconoscimento dell'istituto, in assenza di un espresso divieto), ma
anche - e soprattutto - le modalità della condotta, pacifiche e ben descritte nelle
sentenze di merito: il M., infatti, era risultato svolgere un'attività casearia del
tutto abusiva (al pari, peraltro, di quella di allevamento di ovini, bovini e suini) in
un manufatto: a) di circa 30 mq. privo dei requisiti minimi per lo svolgimento della
stessa attività; b) in pessime condizioni igienico-sanitarie (sporcizia, pavimenti e
pareti in cemento allo stato grezzo); c) con diffusa presenza di mosche, che si
posavano sui prodotti; d) con soffitto in lamiera visibilmente sporco; e) con
attrezzature e mobilia del tutto insudiciate, impolverate e coperte da mosche.
Nessuna documentazione, peraltro, attestava la provenienza del latte, né - si
ribadisce - alcuna autorizzazione per lo svolgimento dell'attività.
5. La motivazione sul punto, dunque, emerge rigorosa e completa, e in nessun
modo può esser superata dai generici argomenti oggetto del ricorso, che, peraltro,
non contesta affatto tutte le circostanze in fatto appena riportate.
6. La stessa impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla
luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato
che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a
norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 15 luglio 2022
Avv. Antonino Sugamele

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