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Sentenza

Regime patrimoniale delle unioni civili
Regime patrimoniale delle unioni civili
Da il penalista (Giuffrè)

La regolamentazione dei rapporti e del regime patrimoniale delle unioni civili si basa, in gran parte, sulla tecnica del rinvio puro e semplice operato dalla legge in esame alle disposizioni in tema di rapporti patrimoniali del matrimonio.

Il comma 13 della l. n. 76/2016 prevede, ad eccezione del primo e terzo periodo, un mero rinvio a tutte le disposizioni contenute nelle sezioni II - fondo patrimoniale -, III - comunione legale -, IV - comunione convenzionale -, V - regime di separazione dei beni - e VI - impresa familiare - del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Ciò implica l'integrale applicabilità alle unioni civili delle norme relative a fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni e impresa familiare.

Detto comma riproduce fedelmente il contenuto dell'art. 159 c.c. relativo al regime patrimoniale legale tra i coniugi, limitandosi semplicemente alla sostituzione dei termini "famiglia" e "legale" e, in perfetta coerenza con quanto stabilito per i coniugati all'art. 160 c.c., è sancita l'inderogabilità dei diritti e dei doveri nascenti dall'unione civile.

Come previsto per l'istituto del matrimonio, il regime patrimoniale legale delle unioni civili è rappresentato dalla comunione dei beni salvo che la coppia, al momento della costituzione del loro legame, opti per il regime della separazione dei beni mediante una dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile o ne deroghi attraverso una convenzione patrimoniale - si badi e non matrimoniale - ai sensi degli artt. 162, 163, 164 e 166 del codice civile, anch'essi espressamente richiamati dal suddetto comma 13.

Anche la convenzione patrimoniale deve essere stipulata per atto pubblico a pena di nullità e dovrà essere ugualmente comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile, affinché provveda all'annotazione a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile al fine di renderla opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 162 comma 4 c.c.

Differentemente, però, da quanto è previsto nell'art. 161 c.c., è concesso loro di "pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi" e agli stessi non è imposto di "enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti". Nell'ambito della propria autonomia privata, quindi, le parti dell'unione civile possono redigere convenzioni patrimoniali atipiche, oltre che ricorrere all'atto di destinazione, anche prevedendo l'applicazione di una legge diversa da quella italiana, per cui potrà essere necessario ricorrere alle norme di diritto internazionale privato con particolare riferimento all'art. 30 della legge 31 maggio 1995 n. 218.

Restano infine escluse le disposizioni di cui agli artt. 165 c.c., relativo alla capacità del minore di contrarre matrimonio che, quindi, potrà sposarsi ma non potrà unirsi civilmente e 166-bis c.c. concernente il divieto di costituzione di dote forse perché, l'identità di sesso fra le parti, escluderebbe in radice la possibilità di istituire una dote essendo un istituto tradizionalmente femminile.

In conclusione, si può affermare che la disciplina dei rapporti patrimoniali all'interno dell'unione civile è pressoché interamente modellata su quella della famiglia legittima.

Ciò è comprovato anche dall'applicabilità della normativa fiscale agli uniti civilmente, ai quali è riconosciuta la possibilità di detrazione per il coniuge a carico oltre che, in caso di cessazione dell'unione, di deduzione dal reddito complessivo dell'assegno di mantenimento corrisposto periodicamente e conseguente tassazione per il beneficiario dell'assegno medesimo.
Avv. Antonino Sugamele

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