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Sentenza

Quando si può configurare il tentativo del delitto di mercato di voto?
Quando si può configurare il tentativo del delitto di mercato di voto?
Il reato di mercato di voto ha una struttura bilaterale a concorso necessario, in cui creditore e fallito devono accordarsi e stipulare vantaggi in favore del creditore quale contropartita dell'espressione del voto favorevole di quest'ultimo alla proposta di concordato. La presenza di due soggetti in concorso è quindi espressamente richiesta dalla norma incriminatrice come elemento costitutivo della fattispecie, che non può essere realizzata da una sola persona. Quindi, come nel caso di specie è avvenuto, la sola proposta del creditore non accettata dal debitore sarebbe riconducibile solo alla fattispecie dell'istigazione, non punibile ai sensi dell'art. 115 c.p..
La Corte d'appello aveva imputato al ricorrente atti idonei, diretti, in modo univoco, ad ottenere vantaggi compensativi a fronte dell'esercizio del voto in favore del concordato, senza però considerare il comportamento assunto dal destinatario della pretesa nell'intera vicenda, limitandosi a registrare la mancata accettazione quale elemento idoneo a ritenere integrato il tentativo di reato. I Giudici di ultima istanza condividono le prospettazioni circa la natura del delitto in questione come reato a consumazione necessariamente bilaterale e a concorso necessario, un vero e proprio reato plurisoggettivo che protegge il regolare svolgimento della procedura concorsuale. Per configurare il tentativo, «occorre che la trattativa sia pervenuta ad uno stadio tale da consentire di ravvisare l'idoneità degli atti diretti in modo non equivoco alla stipula dell'accordo e che l'accordo poi non si sia concluso per cause indipendenti dalla volontà degli autori; sicché ove, invece, la proposta proveniente da una delle parti sia rimasta – come nel caso di specie – non accolta dall'altra neppure in termini di avvio di una trattativa, il tentativo non è configurabile». L'imputato si è limitato a prospettare i termini dell'accordo, sì istigando il destinatario all'adesione, ma non può in ciò quindi ravvedersi la forma tentata del delitto di cui all'art. 233 l.fall.. La Corte non rileva alcun pericolo per il bene tutelato nel caso concreto ed accoglie pertanto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza.
Avv. Antonino Sugamele

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