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Sentenza

Principio devolutivo. Effetto preclusivo e concetto di "punto della decisione".
Principio devolutivo. Effetto preclusivo e concetto di "punto della decisione".
Cassazione penale SEZ. III

6 MAGGIO 2022, N. 18068

RICORRENTE: C. ed altri

IMPUGNAZIONI.

Principio devolutivo- Effetto preclusivo e concetto di "punto della decisione".

Non viola il principio di devoluzione, il giudice di appello che valuti in termini difformi dal primo giudice l'utilizzabilità di una prova, pur in assenza di una specifica impugnazione al riguardo, atteso che il "punto" della decisione cui si riferisce l'effetto preclusivo previsto dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., riguarda essenzialmente le statuizioni sostanziali, ma non le valutazioni processuali. In proposito, va rimarcato che il "punto" della decisione cui si riferisce l'effetto preclusivo previsto dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., riguarda essenzialmente le statuizioni sostanziali, ma non le valutazioni processuali, in quanto le preclusioni dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. riguardano il soggetto impugnante in riferimento ai singoli "punti" dei "capi" della sentenza impugnata: la cognizione del giudice di appello è limitata "ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti". In altri termini, ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Consegue che il giudice di appello, nei limiti dei punti investiti dal soggetto impugnante (l'accertamento del fatto, dell'elemento psicologico etc), decide in autonomia, non essendo vincolato sul tema della valutazione della prova, ancorché dichiarata nel precedente grado inutilizzabile.

Conforme, Sesta Sezione, n. 1422/2017, CED 271974.
Avv. Antonino Sugamele

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