Macerata: il Questore ha errato ad emettere il foglio di via nei confronti di una prostituta.- In Italia l'attività non è considerata reato e non è socialmente pericolosa.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15/02/2022) 23-08-2022, n. 31498
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano - Presidente -
Dott. MANCUSO Luigi F. A. - rel. Consigliere -
Dott. LIUNI Teresa - Consigliere -
Dott. TALERICO Palma - Consigliere -
Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.R., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DI NARDO MARILIA;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Dott.ssa Di Nardo Marilia, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 9 novembre 2017, il Tribunale di Macerata, a seguito di giudizio abbreviato, condannava l'imputata, ora ricorrente, alla pena di venti giorni di arresto, con la concessione della sospensione condizionale della pena, per la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 3, per aver violato le prescrizioni contenute nel foglio di via obbligatorio dal Comune di (OMISSIS), emesso dal Questore di Macerata in data 15 maggio 2014 e notificato il 12 giugno 2014.
2. Avverso detta sentenza proponeva gravame la difesa dell'imputata, deducendo l'illegittimità del citato provvedimento amministrativo emesso dal Questore e la conseguente insussistenza del fatto contestato.
3. Con sentenza del 17 giugno 2019, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado. Il giudice di appello riteneva legittimo il citato provvedimento amministrativo, osservando che esso indicava espressamente due occasioni in cui l'imputata era stata sorpresa mentre esercitava l'attività di meretricio in abiti succinti e adescava i passanti così determinando un pericolo per la circolazione stradale. Il giudice di appello riteneva inoltre congrua l'indicazione sia del pericolo di reiterazione dei reati, in relazione alla possibilità della commissione di atti osceni in luogo pubblico, anche con accompagnamento di minorenni; sia della seria offesa e della messa in pericolo della tranquillità pubblica. IV giudice di appello notava che i residenti della zona avevano in più occasioni effettuato segnalazioni, allarmati dalle condotte turpi tenute dall'imputata.
4. Avverso la sentenza di appello la difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di limiti del sindacato del giudice penale in tema di legittimità del provvedimento amministrativo e della sua motivazione, nel ricorso si sostiene che, nel caso in esame, il foglio di via sarebbe illegittimo, poichè emesso nei confronti di soggetto che non rientra nelle categorie indicate dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1. Inoltre, ai fini dell'adozione di una misura di prevenzione, è anche necessario che il soggetto risulti socialmente pericoloso sulla base di elementi di rilevanza penale. Nel ricorso si nota che è stata abrogata la norma che prevedeva la categoria dei soggetti abitualmente svolgenti attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume, categoria nella quale rientravano anche le persone esercenti attività di meretricio. Di conseguenza, il Questore avrebbe errato a ritenere che l'imputata, in quanto prostituta, rientrasse nella categoria di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. c), poichè, da un lato, l'attività di meretricio non costituisce reato nel nostro ordinamento giuridico; dall'altro lato, non è stato indicato alcun elemento di fatto dimostrativo della commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Infine, nel ricorso si sostiene che la Sezione Prima della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8811 del 2018, ha già annullato senza rinvio una sentenza del Tribunale di Macerata con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 3, in relazione al medesimo foglio di via obbligatorio. In tale pronuncia, il giudice di legittimità ha rilevato l'illegittimità del foglio di via obbligatorio e perciò ha ritenuto insussistente la fattispecie di reato oggetto di contestazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore non può tradursi in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, ma deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649-01). E' stato inoltre statuito che, in tema di reato di violazione del foglio di via obbligatorio, è legittima da parte del giudice penale la disapplicazione del provvedimento amministrativo che sia motivato soltanto sulla base dell'esercizio della prostituzione da parte dell'agente, e della astratta probabilità della commissione dei delitti di atti osceni e di atti sessuali in danno di minorenni, poichè l'ordine, alla cui violazione consegue l'illecito penale, deve essere fondato su indizi - e non su illazioni, congetture o meri sospetti - da cui desumere che il soggetto destinatario rientri in una delle categorie previste dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1 (Sez. 1, n. 41738 del 16/09/2014, Ripa, Rv. 260515-01). Infine, è stato precisato che, in tema di misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità necessario al fine di rendere le misure conformi convenzionalmente, in un'ottica costituzionalmente orientata all'esito della sentenza della Corte EDU De Tommaso c. Italia, si fonda su un'interpretazione restrittiva dei presupposti per l'applicazione ai c.d. "pericolosi generici" e, dunque, sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi significativi di un'effettiva tendenza a delinquere del proposto, e non su meri sospetti (Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272521-01).
1.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive colgono nel segno, laddove deducono l'illegittimità del foglio di via obbligatorio emesso nei confronti dell'imputata e, di conseguenza, l'insussistenza del fatto di reato contestato. La normativa vigente stabilisce, come condizioni per l'emissione di un legittimo foglio di via obbligatorio, che il soggetto destinatario del citato provvedimento rientri in una delle categorie di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 che egli risulti pericoloso per la sicurezza pubblica e che si trovi fuori dei luoghi di residenza. Ai sensi di tale disciplina, la sola indicazione dell'esercizio dell'attività di prostituzione da parte di una persona non può fondare l'emissione nei suoi confronti di un foglio di via obbligatorio. Infatti, la categoria dei soggetti che svolgono abitualmente attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume categoria originariamente prevista alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, n. 5, - è stata oggetto di abrogazione da parte della L. n. 327 del 1988, art. 2, comma 1, e che il reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 5 è stato oggetto di depenalizzazione ad opera del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 81. Alla luce delle considerazioni appena svolte, il provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso nei confronti dell'imputata è affetto da violazione di legge, poichè la persona esercente attività di meretricio non può essere fatta rientrare in nessuna delle categorie di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 sulla base della sola considerazione della citata attività esercitata. Tra l'altro, il provvedimento di foglio di via obbligatorio indica elementi che risultano dei meri sospetti, piuttosto che elementi certi di fatti sintomatici di una tendenza a delinquere. Infatti, la possibilità che vengano commessi atti osceni in luogo pubblico o che la ricorrente, offrendosi incondizionatamente a chiunque, si accompagni a minorenni, viene giustificata dal Questore sulla base di circostanze di tempo e di luogo non meglio chiarite.
La sentenza di appello ora impugnata risulta carente circa tutti i profili finora evidenziati, perchè si limita a richiamare le considerazioni già svolte dal Questore nel provvedimento di foglio di via obbligatorio e ad affermare la legittimità del provvedimento.
Alla luce delle osservazioni finora esposte, deve rilevarsi l'illegittimità per violazione di legge del provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso nei confronti dell'imputata e, conseguentemente, deve pervenirsi alla disapplicazione del citato provvedimento amministrativo e all'affermazione dell'insussistenza del fatto contestato.
2. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per le ragioni sopra esposte, perchè il fatto non sussiste.
Deve disporsi che la cancelleria rediga, in calce o a margine del presente provvedimento, opportuna annotazione recante, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 la prescrizione che, in caso di diffusione del provvedimento, siano obliterati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2022
10-09-2022 04:03
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