La Cassazione condanna un ericino che aveva sottratto energia elettrica ad un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 12330 Anno 2022
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
Data Udienza: 16/02/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
O.G. nato a E. il ......
avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Fatto e diritto
Con sentenza del 27/05/2020 la Corte di Appello di Palermo dichiarava
inammissibile l'appello proposto da G.O. avverso la sentenza di
primo grado, che lo aveva condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli
artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2, 633 639 bis cod. pen., in Calatafimi ed
altrove, il 07/10/2014.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla
declaratoria di inammissibilità del gravame.
Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su
censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591,
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza
impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come
l'appello non si confrontasse con la motivazione del primo giudice, posto che lo
IACP aveva comunicato che l'imputato non fosse assegnatario dell'appartamento
e che, se anche questi non fosse stato l'autore dell'allaccio abusivo alla rete Enel,
circostanza del tutto ipoteticamente rappresentata, comunque aveva beneficiato
dell'allaccio medesimo, realizzato con modalità idonee ad integrare la contestata
aggravante, essendo stato realizzata una notevole sottrazione di energia
elettrica.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022
Il Componente estensore Il Presidente
23-04-2022 22:27
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