L'Aquila. Presidente del Collegio ricusato. Aveva detto durante l'esame dell'imputato, interrompendone l'atto: "tutto questo francamente non è credibile, mentre invece è molto più credibile, al di là di quello che poi è il giudizio, il contrario, ...dica qualcosa che sia quantomeno credibile, sennò non si può credere a questo" . La Cassazione conferma la ricusazione.
App. Aquila, sez. pen., ord., 2 maggio 2022
Presidente Manfredi – Relatore de Aloysio
Vista la dichiarazione di ricusazione, depositata in Cancelleria in data 11/2/2022 dall'imputato Z., nei confronti dei dottori A., B. e C., giudici del Tribunale di L'Aquila, nell'ambito del procedimento penale n. (omissis) Proc. Rep. L'Aquila;
rilevato che in tale dichiarazione Z., dopo avere premesso di essere stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di L'Aquila per rispondere dei reati di diffamazione aggravata, calunnia aggravata e rivelazione di segreti d'ufficio, ha esposto che all'udienza tenutasi il giorno 8/2/2022, nel corso dell'esame di esso imputato, il presidente del Collegio giudicante, dott.ssa A., attraverso l'uso dì determinate espressioni diffusamente riportate nella suddetta dichiarazione, aveva manifestato indebitamente, con l'acquiescenza dei giudici a latere, il proprio convincimento sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, così incorrendo nella violazione dell'art. 37 c.p.p;
rilevato che, all'udienza del 17/3/2022, fissata per la trattazione del presente procedimento, al termine della discussione, il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'infondatezza della dichiarazione di ricusazione, mentre il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento della stessa;
considerato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27996/21, Cass. n. 26974/20, Cass. n. 43965/15), costituisce indebita manifestazione del convincimento, rilevante ai sensi dell'art. 37 c.p.p., l'anticipazione di valutazione sul merito della res iudicanda o sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta all'interno del procedimento, o in uno connesso, senza che esse siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti;
rilevato che, nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dell'istante, come emerge dal verbale dell'udienza del 8/2/2022 redatto con il sistema della fono trascrizione, allegato alla suddetta dichiarazione, durante l'esame dell'imputato, la presidente dott.ssa A. è intervenuta più volte, anche interrompendo l'imputato, esponendo il proprio parere sulle affermazioni rese da quest'ultimo (v. pag. 31 verb. ud. 8/2/22 da fonotrascr. Presidente: "Non capisco perché si incaponisca ...non capisco perché sono tre ore che discutiamo di questo punto, ma è talmente evidente. Scusi eh") e giungendo, infine, ad asserire che alcune dichiarazioni non erano credibili (v. pag. 44 e pag. 45 verb. ud. 8/2/22 da fonotrascr. Presidente: "allora io le dico, proprio perché voglio che lei si difenda, che tutto questo francamente non è credibile, mentre invece è molto più credibile, al di là di quello che poi è il giudizio, il contrario, ...dica qualcosa che sia quantomeno credibile, sennò non si può credere a questo");
considerato che le affermazioni della dott.ssa A. sopra richiamate comportano, in buona sostanza, direttamente una valutazione di infondatezza della versione difensiva dei fatti ed indirettamente, di contro, un giudizio di fondatezza, quanto meno parziale, dell'ipotesi accusatoria;
considerato che le menzionate esternazioni della dott.ssa A., rese a margine dell'esame dell'imputato e, quindi, definibili indebite, perché rese in assenza di qualsiasi esigenza valutativa procedimentale, sono idonee a rendere manifesto, seppur indirettamente, un convincimento anticipato sulla consistenza delle accuse mosse nei confronti dell'istante, così integrando la causa di ricusazione prevista dall'art. 37 comma 1 lett. b) c.p.p.;
ritenuto, pertanto, che la dichiarazione di ricusazione in esame debba essere accolta, ma solo nei confronti della dott.ssa A., atteso che gli altri due magistrati componenti del collegio giudicante non sono in alcun modo intervenuti nel corso dell'udienza del 8/2/2022, né il loro silenzio può essere interpretato come acquiescenza alle affermazioni della dott.ssa A., in quanto non era in loro facoltà intervenire autonomamente nel corso del dibattimento e formulare domande, se non tramite il presidente;
considerato, infine, che all'accoglimento, anche se parziale, della menzionata dichiarazione di ricusazione, deve seguire la declaratoria di nullità dell'esame dell'imputato svoltosi all'udienza del 8/2/2022, avuto riguardo a tutto quanto sopra rilevato;
visti gli artt. 37,40,41 e 42 c.p.p.
P.Q.M.
Accoglie, nei soli confronti della dott.ssa A., la dichiarazione di ricusazione proposta da Z. nell'ambito del procedimento penale n. (omissis) Proc. Rep. L'Aquila, (n. omissis R.G. Trib). respingendo per il resto la citata dichiarazione.
Dichiara la nullità dell'esame dell'imputato tenutosi, nell'ambito del menzionato procedimento, all'udienza del 8/2/2022.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
23-08-2022 12:26
Richiedi una Consulenza