Intercettazioni: quando sono utilizzabili in un diverso procedimento?
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20/07/2022) 06-10-2022, n. 37911
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Scarl INI Enrico Vittorio - Presidente -
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -
Dott. PILLA Egle - Consigliere -
Dott. TUDINO Alessandrina - rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO Pierangelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
A.A., nato a (Omissis);
avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del Tribunale del riesame di POTENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRINA TUDINO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori.
Svolgimento del processo
1.Con l'ordinanza impugnata del 25 febbraio 2022, il Tribunale per il riesame di Potenza ha confermato l'ordinanza del GIP in sede del 28 gennaio 2022, con la quale è stata applicata a A.A. la misura cautelare degli arresti domiciliari in riferimento al reato di cui all'art. 416 c.p. oggetto di provvisoria contestazione sub 4).
2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso l'indagato con atto a firma dei difensori, Avv. Pantaleo Chiriaco e Donatello Cimadomo, affidando le proprie censure a due articolati motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento all'utilizzabilità delle intercettazioni.
Premesso che il Tribunale del riesame ha condiviso la prospettazione difensiva in ordine alla disciplina applicabile ratione temporis al procedimento de quo, in considerazione della genesi delle contestazioni per cui si procede in seguito ad aggiornamento dell'originaria iscrizione, già relativa al delitto sub 4) (art. 416 c.p.) e, conseguentemente, il ricorso ai criteri di utilizzabilità enunciati dal diritto vivente in relazione all'art. 270 c.p.p., nella formulazione precedente alla modifica introdotta con D.L. n. 161 del 2019, conv. con L. n. 7 del 2020, il ricorrente ricostruisce la sequenza dei decreti - genetico e di proroga - delle captazioni, autorizzate con provvedimento del 3 febbraio 2020, e ne contesta l'utilizzabilità in relazione al delitto associativo di cui al capo 4), con conseguente sterilizzazione della base cognitiva posta a fondamento della valutazione di gravità indiziaria.
A tal fine, evidenzia come il reato-fine dell'associazione di cui all'art. 2635 c.c. - che ex se non legittima intercettazioni - risulti evocato, nella parte in cui si allude all'elargizione di somme a soggetti operanti nell'ambito dell'indotto FIAT di (Omissis) per ottenere subappalti per le società controllate dal B.B. attraverso l'indagato, A.A., solo e soltanto nel decreto di proroga del 22 giugno 2020, che non soddisfa lo standard motivazionale richiesto da SU Cavallo in ordine all'emersione di reati diversi rispetto a quelli oggetto di autorizzazione genetica e che si limita a confermare il giudizio di gravità indiziaria rispetto alla diversa associazione a delinquere, oggetto di originaria iscrizione, finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione, oltre ai reati di atti persecutori ed intestazione fittizia.
Per altro verso, anche i decreti che - ad avviso del Tribunale distrettuale darebbero conto dell'esistenza dell'associazione finalizzata alla corruzione tra privati, iscritta solo il 22 aprile 2021, sono privi di motivazione, anche tenuto conto che l'astratta emersione della predetta fattispecie associativa dalle intercettazioni autorizzate per reati diversi ne legittima l'utilizzabilità dei risultati quale mera notitia criminis ai fini di una nuova iscrizione, rispetto alla quale i medesimi risultati potrebbero delineare i presupposti di una nuova richiesta di autorizzazione delle intercettazioni; con la conseguenza per cui, in assenza del vincolo sostanziale ex art. 12 c.p.p., lett. C) richiesto dal diritto vivente tra i fatti posti a base del decreto autorizzativo così come dei decreti di proroga ed i fatti diversi per cui si procede, viene meno l'utilizzabilità extraprocedimentale dei risultati captativi, laddove si evidenzi che l'originaria iscrizione atteneva al delitto di corruzione in relazione a speculazioni aventi ad oggetto mascherine e appalti "truccati" presso il Comune di Ruoti, e non già in ordine ai reati per i quali qui si procede. Sicchè, in assenza - con valutazione ex post (Sez. 6, 36420-2021, Mazzone) - del rapporto di connessione qualificata, le intercettazioni non sono utilizzabili quanto al reato di cui all'art. 2635 c.c. in relazione ai limiti edittali ed al reato di cui all'art. 416 c.p. in quanto non legato da connessione forte con i fatti oggetto di originaria iscrizione.
Quanto al decreto del 30 aprile 2020 - di autorizzazione, invece definito di proroga nell'ordinanza impugnata - i fatti posti a fondamento della richiesta rivolta al GIP sono relativi all'affare delle mascherine ed a sviluppi affatto sovrapponibili ai reati per cui ora si procede, nè si rinviene la descrizione, seppur embrionale, di una struttura associativa secondo il paradigma richiesto dall'art. 416 c.p., nei termini della provvisoria incolpazione sub 4). Nè il riferimento ad uno dei delitti per i quali trova applicazione il D.L. n. 152 del 1992, art. 13 esonera il giudice dal rispetto del modello legale previsto per il reato per il quale il mezzo di ricerca della prova deve essere impiegato: il decreto del 30 aprile 2020 non enuclea il fatto qualificabile ex art. 416 c.p., con conseguente assenza di un livello minimo sufficiente di gravità, rilevante ai sensi del citato art. 13.
Del resto, alcuno dei successivi decreti (12 maggio 2020; 22 giugno 2020; 26 giugno 2020) contiene il rinvio, anche implicito, al delitto associativo, tenuto conto che risultano originariamente iscritti i soli B.B. e C.C., mentre la provvisoria incolpazione sub 4) è contestata anche ad D.D., A.A. e E.E., e che i provvedimenti di proroga si riferiscono ai soli atti persecutori ed ai delitti contro la pubblica amministrazione.
Con ulteriore argomento, si contesta la mancata descrizione dei ruoli degli indagati e si ribadisce come "in definitiva, le originarie ipotesi della interposizione fittizia, della corruzione per il c.d. "affare delle mascherine", dei reati tributari e di ogni altra per le quali erano stati invocati i primigeni decreti di autorizzazione non hanno trovato conferma alcuna, tanto che esse non sono oggetto di indagine nel presente procedimento, nè sono ovviamente poste a fondamento del titolo cautelare. E, prima ancora, è evidente come non fosse stata nemmeno stata ipotizzata una associazione che avesse in programma tali ipotesi delittuose, ragion per cui l'assicurazione di elementi probatori rilevanti ex art. 2635 c.c. assicurati nel corso delle intercettazioni telefoniche non legittimavano la prosecuzione dell'impiego del mezzo captativo nè giustificavano l'ipotesi associativa finalizzata a commettere le corruzioni tra privati. Ne è riprova la circostanza che la contestazione di cui al capo 4 non comprende nel programma criminoso i reati per i quali l'indagine era stata avviata, nonostante il Tribunale ricavi da queste ipotesi originarie...i presupposti per integrare con riferimento, però, a reati con limiti edittali al di fuori di quelli previsti dall'art. 266 c.p.p.", concludendo per l'assenza del vincolo di connessione forte che legittima la circolazione dei risultati captativi e che il reato associativo in esame non consente l'arresto obbligatorio in flagranza.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento all'erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio della motivazione.
2.2.1. In relazione al capo 4), evidenzia in primis il ricorrente come l'ordinanza impugnata esordisca con un ampio riferimento ai reati di intestazione fittizia delle società riferibili al B.B., non contestati nel presente procedimento, facendone derivare la retrodatazione dell'associazione criminosa in esame e non l'esistenza di un autonomo reato associativo, finalizzato alla consumazione dei reati qui ipotizzati, di cui non si esplica la genetica programmazione.
Deduce, inoltre, l'assenza di motivazione in ordine alla diversa associazione contestata al capo 4), risolta mediante il mero richiamo alla diversa ipotesi e senza alcuna esplicazione della finalità corruttiva tra privati delineata nell'imputazione provvisoria.
Sicchè l'ordinanza impugnata mutua dai delitti di cui all'art. 2635 c.p. la prova dell'ipotesi delittuosa ex art. 416 c.p., senza esplicarne l'in se, strutturale e funzionale, confondendo la serialità degli illeciti con l'attuazione di un più vasto disegno criminoso.
2.2.2. Con ulteriore argomento, contesta la mancata esplicazione del ruolo svolto dal A.A., assimilato a quello del B.B. in ragione dei rapporti familiari.
Premesso che il ruolo di mero vettore di regalie è insufficiente, contesta il fumus del reato di corruzione tra privati in relazione alla mera formulazione di un parere nel corso dell'attività istruttoria, in assenza della dimostrazione che D.D. e E.E. abbiano reso siffatto atto endoprocedimentale, difettando a carico dei predetti il requisito soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, che prevede un reato proprio, essendo il D.D. un mero funzionario commerciale e E.E. un dirigente di BCube, come tali privi del potere di adottare decisioni per conto dell'ente. La stessa ordinanza impugnata, peraltro, rileva come il subappalto necessitasse del previo benestare della committente, in tal modo esplicando che la decisione di favorire il B.B. non poteva essere stata adottata dagli indagati, che potevano, al più, perorarne la causa, mentre la norma incriminatrice contestata non punisce il pactum sceleris ex se, ma solo l'accordo tale da creare nocumento alla società, che rappresenta l'evento necessario per l'integrazione del reato.
Quanto alla vicenda APTIV SERVIVES ITALIA Srl , si rappresenta come manchi del tutto la prova che l'aggiudicazione, mediante il portale (Omissis), sia stata determinata dalla conoscenza, da parte del B.B., delle offerte provenienti da altre società interessate.
Motivi della decisione
Il ricorso è complessivamente infondato.
1.E' infondata la deduzione di inutilizzabilità delle intercettazioni, prospettata nel primo motivo.
1.1. La questione che il ricorso impone, prioritariamente, di affrontare investe il rapporto tra i reati per i quali le intercettazioni sono state autorizzate e le fattispecie per cui si procede e, conseguentemente, se si verta in ipotesi di utilizzazione dei risultati intercettativi nello stesso o in diverso procedimento.
Alla soluzione di siffatti quesiti consegue l'individuazione della disciplina applicabile ratione temporis nel presente procedimento.
Il Tribunale del riesame ha, al riguardo, ritenuto che il reato di cui all'art. 416 c.p., oggetto di provvisoria incolpazione sub 4), finalizzato alla consumazione dei delitti di cui all'art. 2653 c.c., sia legato dal vincolo di connessione qualificata con i reati per i quali erano state ab origine autorizzate le intercettazioni; connessione forte che, secondo l'interpretazione del diritto vivente, esclude l'applicazione dell'art. 270 c.p.p. e legittima l'utilizzazione dei risultati del mezzo di prova nello stesso procedimento.
Il ricorrente contesta, invece, la sussistenza di un vincolo qualificato tra il delitto associativo di cui al capo 4) ed i reati, originariamente iscritti, e per i quali le intercettazioni sono state autorizzate e prorogate, ed evidenzia il difetto delle condizioni per l'utilizzabilità dei relativi risultati nel diverso procedimento in esame.
1.2. Nell'affrontare la questione, sinteticamente illustrata, va qui richiamato il principio per cui, qualora sia sottoposta - come nella specie - al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515).
E poichè la decisione sull'utilizzabilità delle intercettazioni è, evidentemente, una decisione in rito, in quanto involge l'applicazione di norme processuali, non ha rilevanza in questa sede se la statuizione resa sul punto dal Tribunale del riesame sia stata correttamente motivata. Il controllo della Corte di cassazione è, invero, limitato alla motivazione, e non può estendersi direttamente alla decisione, solo se concorrano due condizioni: che sia dedotta l'erroneità di una decisione sul fatto; e che tale decisione sia destinata all'applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell'imputato. Sicchè, quando, come nel caso in esame, viene sottoposta a controllo una decisione di rito, non assume alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che la scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito.
Ne consegue che la decisione, in sede di legittimità, sulla utilizzabilità delle intercettazioni - e sulla disciplina pro tempore applicabile - prescinde dall'esame della motivazione che ha sorretto l'opzione censurata (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322).
1.3. Come esplicato nell'ordinanza impugnata e dedotto dal ricorrente - con allegazioni che trovano conferma negli atti, accessibili a questa Corte di legittimità per la soluzione della proposta questione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - il presente procedimento R.G.N. R. 626/2021 origina dal fascicolo R.G.N. R. 2307/2019 per i reati di cui agli artt. 110, 319, 321, 353 e 353-bis c.p., iscritti nei confronti del ricorrente e di altri in relazione a vicende correlate ad ipotesi di corruzione nel settore dei pubblici appalti.
Dalle intercettazioni, autorizzate in riferimento ai predetti reati con decreto genetico del 3 febbraio 2020 e, successivamente, prorogate ed estese ad ulteriori utenze e contesti ambientali, emergeva un parallelo filone investigativo, che delineava - come si evince dalla motivazione del decreto di proroga del 22 giugno 2020 - fatti di corruzione tra privati in relazione ad appalti ottenuti dalle società orbitanti intorno alla figura del B.B..
Con provvedimento del 26 febbraio 2021, il Pubblico ministero operava uno stralcio dall'originario fascicolo (R.G.N. R. 2307/2019), e il 22 aprile 2021 procedeva, mediante aggiornamento dell'iscrizione, all'annotazione dei reati di cui agli artt. 612-bis, 615-ter, 319, 321 e 416 c.p., art. 2635 c.c., oltre all'iscrizione delle società coinvolte ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2000 (R.G.N. R. 626/2021).
1.4. Facendo applicazione dei principi enunciati da Sez. un. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, il Tribunale del riesame ha reputato come già il decreto autorizzativo genetico del febbraio 2020 avesse fatto riferimento ad ipotesi corruttive che, "guardate progressivamente e in un'ottica d'insieme, davano prova dell'esistenza di un'associazione a delinquere" capeggiata dal B.B., e come i successivi decreti di proroga - e di nuova autorizzazione - delineassero, sin dal febbraio 2020, la fattispecie di cui all'art. 2635 c.c. quale reato fine della medesima associazione ed i rapporti tra il B.B. e C.C., amministratore delle società operanti nell'indotto Fiat (decreti del 30 aprile e del 12 maggio 2020). Ne ha tratto la conseguenza dell'identità del fatto storico di natura associativa, emerso tanto nel procedimento R.G.N. R. 2307/2019 che nel procedimento R.G.N. R. 626/2021 e, su tale premessa, ha affermato l'utilizzabilità delle intercettazioni, autorizzato nel medesimo procedimento e per lo stesso reato associativo.
Il Tribunale ha, invece, ritenuto insussistente il vincolo di connessione e, in parte, la ricorrenza dei limiti edittali richiesti dall'art. 266 c.p.p., in riferimento ai reati di cui agli artt. 110, 116, 81, 319 e 321 c.p. sub 6), di favoreggiamento e calunnia, ad eccezione del fatto oggetto di provvisoria incolpazione al capo 8), provvisoriamente contestati al B.B..
1.5. La ricostruzione dei rapporti tra i reati per i quali le intercettazioni sono state autorizzate e le fattispecie rispetto alle quali ne sono stati ritenuti utilizzabili gli esiti non è condivisibile.
1.5.1. Nell'organica ricostruzione sistematica resa dalle Sezioni unite Cavallo, nel quadro dei principi costituzionali di riferimento, l'identificazione del rapporto tra il reato in relazione al quale l'autorizzazione all'intercettazione è stata emessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione è stato, come noto, risolto nei termini di un legame sostanziale, individuato nella connessione di cui all'art. 12 c.p.p., poichè solo un vincolo qualificato è in grado di attrarre quest'ultimo reato nel fuoco del provvedimento autorizzatorio e, dunque, si rivela idoneo ad assicurare la salvaguardia delle garanzie delineate dall'art. 15 Cost., che vieta forme indebite di "autorizzazioni in bianco" e l'elusione dei divieti posti dalla legge.
Richiamando il sostrato identitario del vincolo di connessione delineato dalla predetta norma, che finisce per selezionare i "procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri" e, dunque, a disegnare un rapporto di necessaria continenza fattuale, le Sezioni unite hanno concluso come "in caso di imputazioni connesse ex 12 c.p.p..... il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai "fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede" (Corte Cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'autorizzazione in bianco". Soluzione, questa, che, d'altra parte, consente di attribuire al sintagma "procedimenti diversi" un significato coerente con i differenti riferimenti normativi ora, appunto, ai procedimenti (art. 270 c.p.p., comma 1), ora ai reati (art. 270 c.p.p., comma 1-bis, così come formulato alla data della deliberazione della presente sentenza) impiegati dal legislatore nella specifica disciplina delle intercettazioni".
1.5.2. Alla luce di siffatta conclusione, le stesse Sezioni unite hanno coerentemente escluso che il criterio basato sul collegamento investigativo di cui all'art. 371 c.p.p. (fuori dei casi di connessione, naturalmente), sia idoneo ad attrarre nella latitudine del decreto autorizzativo genetico ulteriori fatti, emersi per via intercettativa, in quanto il collegamento ivi previsto, che risponde ad esigenze di efficace conduzione delle indagini, non presuppone quel necessario legame, originario e sostanziale che, come si è visto, consente invece di ricondurre anche il reato oggetto del procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. all'originaria autorizzazione. E si è precisato che, con specifico riguardo alle prime due ipotesi della disposizione, si tratta di relazioni intercorrenti non già tra il reato in riferimento al quale è stata emessa l'autorizzazione e quello messo in luce dall'intercettazione, ma tra le "conseguenze" del primo e il secondo, ovvero di relazioni che si risolvono in una mera "occasionalità" tra la commissione dell'uno e dell'altro: "l'intrinseca natura delle relazioni presupposte dalle figure di collegamento in esame e le univoche indicazioni sistematiche offerte dal legislatore del 2001 convergono nell'escludere che dette figure diano corpo a quel "legame oggettivo" tra i reati necessario per assicurare la riconducibilità del "nuovo" reato all'autorizzazione giudiziale, così da non eludere la garanzia costituzionale della motivazione del provvedimento autorizzatorio. Rilievo, questo, valido a fortiori per le altre figure di collegamento delineate dall'art. 271 c.p.p., comma 2, lett. b) considerate fin dalla formulazione originaria della disposizione codicistica nella sola prospettiva dell'efficace conduzione delle indagini".
In altri termini, le Sezioni unite Cavallo hanno affermato che il divieto probatorio di utilizzabilità di intercettazioni in relazione a reati diversi da quelli in relazione ai quali l'autorizzazione del giudice è stata adottata, è destinato ad operare in presenza di un rapporto tra i reati riconducibile - fuori dai casi di connessione - alle ipotesi di collegamento tra indagini, che esprime "un collegamento di tipo probatorio tra reato a quo, per il quale è stata disposta l'intercettazione, e reato ad quem, accertato grazie ai risultati di tale intercettazione, e non su quel legame originario e sostanziale necessario a ricondurre anche il secondo al provvedimento autorizzatorio e, quindi, ad escludere l'operatività del divieto probatorio di cui all'art. 270 c.p.p.".
1.6. La nozione di stesso procedimento così delineata, in termini di sussistenza di un legame sostanziale e "forte" tra i reati, consegna all'interprete il criterio discretivo necessario ad escludere il divieto, posto dall'art. 270 c.p.p., alla esportabilità - o all'ultrattività - del materiale intercettativo, e a verificarne le deroghe, sul terreno dei rapporti tra il reato oggetto del provvedimento autorizzativo ed il reato per il quale il mezzo di prova vuol essere utilizzato.
Il che impone - nel caso al vaglio - di verificare la relazione tra le fattispecie poste a fondamento della richiesta di autorizzazione alle captazioni ed il reato sub 4) per cui si procede.
1.6.1. L'identificazione del sostrato ontologico del reato associativo che qui rileva è, all'evidenza, definito dai reati scopo alla cui realizzazione è finalizzato il sodalizio.
Il tema investe, dunque, i rapporti tra l'associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati contro la pubblica amministrazione (originariamente ipotizzata ed alla quale le intercettazioni autorizzate si riferiscono) e l'associazione avente come scopo, invece, fatti di corruzione tra privati, per cui si procede; rapporti risolti, nell'ordinanza impugnata, in termini di idem factum (f. 21 ordinanza impugnata).
1.6.2. Nel solco dell'insegnamento delle Sezioni unite (n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799), l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
La Corte Costituzionale (n. 200 del 31/5/2016) ha, a sua volta, ulteriormente ribadito, nel quadro della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, come la medesimezza del fatto vada apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello Spa zio, col ripudio di ogni riferimento alla mera qualificazione giuridica della fattispecie, ed a condizione che, nell'applicazione pratica, tutti gli elementi del reato siano assunti nella loro dimensione empirica, in tal modo evitandosi che la valutazione comparativa tra fattispecie - cui è chiamato il giudice - sia influenzata dalle sempre opinabili considerazioni sulla natura dell'interesse tutelato dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell'evento, sul ruolo che ha un medesimo elemento all'interno delle fattispecie, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant'altro concerne i singoli reati.
Siffatti principi, enunciati in tema di bis in idem ma espressivi di valori fondamentali dell'ordinamento, si rivelano idonei ad orientare l'interprete anche nella verifica dei rapporti tra fattispecie quando - come nel caso in esame - dalla soluzione del tema dell'unità o pluralità di reati dipenda l'applicazione di norme processuali.
1.7. Nel delineato contesto, la valutazione comparativa svolta dal tribunale per il riesame delle fattispecie coinvolte nella verifica, in termini di idem factum, non si rivela corretta.
1.7.1. L'associazione per delinquere oggetto di iniziale iscrizione nel proc. R.G.N. R. 2307/2019 è stata esclusivamente connotata, in linea con la notitia criminis più volte richiamata dal Tribunale di Potenza, dalla finalizzazione alla consumazione di reati contro la pubblica amministrazione e, specificamente, dei delitti di corruzione, per i quali sono state autorizzate le intercettazioni. Dal testo del provvedimento impugnato, risulta altresì enunciata una compagine soggettiva (si veda, ad esempio, f. 71), coinvolta organicamente nel sistema B.B..
Dalla richiesta e dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni autorizzate non è dato evincere, ex ante, l'inclusione nel programma associativo, geneticamente ipotizzato, di una pluralità finalistica, atta a ricomprendere reati diversi da quelli ivi delineati.
Il reato associativo qui contestato al capo 4) si caratterizza, invece - oltre che per una delimitazione soggettiva che non risulta sovrapponibile alla composizione della compagine, originariamente ipotizzata - per l'esclusiva finalizzazione alla consumazione di plurimi reati di cui all'art. 2635 c.c., evocando un'ambientazione in fatto che non evidenzia alcuna affinità con il reato originariamente ipotizzato.
In tal modo, ed alla stregua della stessa formulazione dell'imputazione provvisoria, il reato di cui al capo 4) finisce per delineare una struttura del tutto nuova ed autonoma rispetto a quella originariamente ipotizzata, scaturita da un diverso patto criminale e, per quanto consta, emersa attraverso i risultati captativi di cui si discute.
Del resto, non sussiste un rapporto d'identità tra consorterie criminali che, sebbene connotate da una parziale sovrapposizione dei partecipi, siano declinate secondo una diversa articolazione e siano caratterizzate da autonome sfere operative e di interessi, essendo a tal fine irrilevante la mera identità del profilo temporale (V. Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano, Rv. 268226).
Il nucleo fattuale unitario enunciato dal Tribunale di Potenza si rivela, pertanto, inidoneo a dimostare un vincolo di connessione per identità tra i diversi reati associativi, rilevante nei termini qui in rassegna.
1.7.2. Il Tribunale non ha, peraltro, argomentato riguardo l'esistenza di altro vincolo di connessione qualificata tra il fatto associativo per cui si procede ed i reati oggetto di originaria iscrizione, qui non contestati e, dunque, sottratti ad ogni verifica estrinseca di interferenza fattuale, rilevante ex art. 12 c.p.p..
Per contro, l'ordinanza impugnata ha escluso che il reato di corruzione, provvisoriamente contestato al B.B. al capo 6), si trovasse, pur nell'omogeneità dell'illecito ivi descritto rispetto alla compagine associativa ab origine ipotizzata, in rapporto di connessione essenziale con l'originario assetto delle iscrizioni e dei correlati provvedimenti autorizzatori delle captazioni, in tal modo palesando un profilo di incongruenza ulteriore sul punto dell'applicazione dei criteri di utilizzabilità endoprocedimentale delle captazioni.
Non può, pertanto, essere condivisa la statuizione che, attraendo nell'alveo dell'originaria formulazione del reato sul quale è stata misurata l'esistenza di gravi indizi l'odierna contestazione sub 4), ha reputato sussistente uno stesso procedimento e direttamente utilizzabili le intercettazioni, in presenza dell'ulteriore requisito - delineato da Sez. un. Cavallo - dell'ammissibilità del mezzo captativo ai sensi dell'art. 266 c.p.p..
Tra i diversi procedimenti in comparazione sembra, allora, profilarsi una relazione di mero collegamento d'indagine, la riconducibilità di fatti diversi al medesimo "filone investigativo" che, esplorando la costellazione societaria del B.B., i rapporti tra i soggetti coinvolti ed i settori di ingerenza alla stregua di un'iniziale ipotesi di sistematica corruzione pubblica, ha, invece, disvelato l'esistenza di una compagine illecita operante nei rapporti tra società private.
1.8. A tanto consegue che la verifica di utilizzabilità delle intercettazioni deve essere svolta entro le rime declinate dall'art. 270 c.p.p..
1.8.1. Affrontando il tema limitatamente al - non connesso - delitto di atti persecutori sub 1) ascritto al B.B., il Tribunale del riesame ha ritenuto, in adesione alla prospettazione difensiva, che siffatta verifica dovesse essere svolta, ratione temporis, secondo la disciplina prevista dall'art. 270 citato, nella formulazione antecedente al D.L. n. 161 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 7 del 2020, in ragione del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 8 dello stesso D.L., come sostituito dal D.L. 287 del 2020, art. 1, comma 2, convertito dalla L. n. 70 del 2000, che ha previsto l'applicazione del novellato art. 270 ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.
A fondamento di siffatto assunto, il Tribunale ha osservato come le notizie di reato legittimanti i decreti di intercettazione fossero state iscritte ben prima della predetta data, avendo dato origine al proc. R.G.N. R. 2307/2019.
Trattasi di conclusione non condivisibile, alla luce della esatta individuazione del segmento temporale in cui, effettivamente, i reati per cui qui si procede - e per i quali occorre verificare l'utilizzabilità delle intercettazioni - sono stati iscritti.
Come già rilevato (p.1.3.), i fatti per cui si procede risultano iscritti, con la modalità dell'"aggiornamento", il 22 aprile 2021.
Occorre, dunque, interrogarsi sulla natura giuridica di siffatta modalità di iscrizione, al fine della individuazione della disciplina applicabile al caso in esame, e risolvere il quesito del se siffatto adempimento configuri una nuova iscrizione, come tale eseguita successivamente alla data del 31 agosto 2020 o se, al fine della risoluzione della questione di diritto intertemporale che qui si pone, occorra fare riferimento - secondo l'opzione prescelta dal Tribunale - alle precedenti iscrizioni.
1.8.2. Premesso che il pubblico ministero è obbligato a procedere all'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244378), la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero salvi i soli casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - debba procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato (Sez. 2, n. 22016 del 06/03/2019, Nicotra, Rv. 276965; N. 150 del 2013 Rv. 254676, N. 32998 del 2015 Rv. 264191).
La materia delle iscrizioni è, invero, funzionale non solo al controllo del rispetto dei termini di durata previsti dall'art. 405 c.p.p., la cui violazione trova sanzione processuale nell'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza, ma anche nei casi in cui a siffatto adempimento la legge colleghi effetti giuridici o, come nel caso in esame, l'applicazione di norme ratione temporis.
Ebbene, ricorrono, nella struttura e nella disciplina dell'atto di iscrizione, elementi di inevitabile fluidità, che rendono lo scrutinio dei suoi presupposti meno meccanica di quanto i predicati di doverosità presenti nella disposizione dell'art. 335 c.p.p. potrebbero, prima facie, suggerire: l'iscrizione è atto a struttura complessa, nel quale simbioticamente convivono una componente "oggettiva", qual è la configurazione di un determinato fatto ("notizia") come sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa; e una componente "soggettiva", rappresentata dal nominativo dell'indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini cominciano a decorrere. Di guisa che l'iscrizione presuppone l'evidenza di specifici elementi indizianti, ovvero di una piattaforma cognitiva che consente l'individuazione degli elementi essenziali di un fatto di reato e l'indicazione delle relative fonti di prova (Sez. un., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248).
E' così individuata, per imporre l'iscrizione, "un'area tutta da perscrutare sul piano contenutistico", nella quale sono inevitabili margini di variazione, efficacemente esemplificati da questa Corte (Sez. un., n. 40538/2009, cit.), con riferimento sia alla componente oggettiva ("è evidente che la configurabilità, anche solo in termini di notizia di reato, di una complessa fattispecie associativa, evoca un "lavorio" definitorio che può comportare Spa zi temporali non comparabili rispetto a quelli che, invece, consuetamente richiedono fatti ictu oculi sussumibili nell'ambito di una determinata fattispecie di reato"); sia, e ancor più, con riferimento alla componente soggettiva ("al punto che è lo stesso legislatore, stavolta, ad aver espressamente previsto che l'obbligo di iscrizione del relativo nominativo debba avvenire soltanto "dal momento in cui esso risulta").
La consapevolezza della potenziale complessità dello scrutinio ha, dunque, condotto ad escludere la configurabilità di un potere del giudice di verificare la tempestività dell'iscrizione, per farne conseguire effetti sanzionatori di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine decorrente, anzichè dal momento della formale iscrizione, dal momento in cui la notitia criminis avrebbe potuto e dovuto essere annotata, ciò che esalta le prerogative processuali del Pubblico Ministero a fini di garanzia.
Del tutto diverso è, invece, il sindacato del giudice sullo sviluppo dinamico delle iscrizioni, dell'aggiornamento - ove ne ricorrano le condizioni (ex multis Sez. 4, n. 32776 del 06/07/2006, Maniero, Rv. 234822 - e delle nuove iscrizioni, fondate sul principio dell'autonoma individuazione del dies a quo per la determinazione del termine di durata e del regime di utilizzabilità degli atti che ne deriva; regime condizionato, quanto alla valenza nei diversi procedimenti iscritti, della tempestiva adozione dell'atto nel procedimento in cui è stato acquisito (Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345, in motivazione).
Da quanto premesso, consegue che per determinare il "dies a quo" ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, l'unico criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dall'art. 335 c.p.p., comma 2 secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto, nè di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma.
1.8.2. Siffatti principi, enunciati in tema di determinazione della durata delle indagini preliminari, vanno tenuti in debito conto quando - come premesso - al momento dell'iscrizione la legge correli un qualsivoglia effetto giuridico e, quindi, quando a tale formalità sia riferita l'applicazione di una norma giuridica sopravvenuta quale è, nel caso in esame, l'art. 270 c.p.p..
Il riferimento all'iscrizione del procedimento per la soluzione di questioni di diritto intertemporale non è, del resto, nuovo nell'ordinamento.
La L. 17 ottobre 2017, n. 161, art. 37 sotto la rubrica "Interpretazione autentica della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 194 a 206", ha già stabilito che "le disposizioni di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 194 a 206, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. prima del 13 ottobre 2011".
Nel caso in esame, quello che nell'ordinanza impugnata è definito "aggiornamento" dell'iscrizione altro non è che autonoma e nuova iscrizione dei reati per cui qui si procede.
E poichè l'iscrizione è stata effettuata solo il 22 aprile 2021, è a tale data che occorre fare riferimento per l'individuazione della norma regolatrice della materia.
1.8.3. Occorre, allora, interrogarsi su un ulteriore profilo, e cioè se il riferimento alla data di iscrizione dei reati, contenuto nella norma transitoria supra richiamata, riguardi i reati per i quali i decreti di intercettazione sono stati emessi o quelli del diverso procedimento.
Richiamando i lavori preparatori e le modifiche apportate al testo della predetta disposizione transitoria, la Relazione del Massimario n. 35/2020, concernete "L. 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni", già segnalava come il D.Lgs. n. 216 del 2019, art. 9, comma 1, prevedesse, originariamente, che gli artt. 2, 3 4, 5 e 7 si applicassero alle operazioni di intercettazione relative ai provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs.cit..
Come noto, la data indicata dal D.Lgs. n. 16 del 2017, art. 9 per l'applicazione della riforma è stata successivamente differita più volte (D.L. 25 luglio 2018, n. 91, art. 2, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108; L. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. legge di bilancio; D.L. 14 giugno 2019, n. 53, art. 9, comma 2, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 e, infine, dal D.L. n. 161 del 2019, art. 2, comma 8, convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 7).
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, art. 1, modificando ulteriormente il D.Lgs. n. 216 del 2017, art. 9, aveva stabilito, innovando il precedente testo, che le nuove norme sulle intercettazioni si applicano "ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020" e, quindi, non più "alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019", come fissato in precedenza; testo rimasto immutato nella definitiva versione oggi vigente.
Al parametro temporale delle "operazioni di intercettazione" è stato, dunque, sostituito quello della "iscrizione del procedimento", al fine di "evitare la commistione di discipline diverse applicabili alle intercettazioni disposte nello stesso procedimento" (così la Relazione del Massimario cit.), in tal modo abdicando al principio "tempus regit actum", che invece ispirava la precedente versione della stessa disposizione la quale, come si è visto, faceva riferimento all'epoca di adozione dei decreti autorizzativi.
Siffatta indicazione rende ragione, all'evidenza, di come la locuzione "procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020" si riferisca ai procedimenti nel cui ambito si intendano utilizzare i risultati di intercettazioni aliunde captate, e non già ai procedimenti in cui le stesse siano state autorizzate: è solo riguardo la circolazione extraprocedimentale del dato captativo che si pone, infatti, la questione del divieto di utilizzabilità e delle deroghe, e non già nel diverso procedimento nel quale le intercettazioni stesse siano state generate.
1.8.4. Da quanto argomentato discende che, nel procedimento in disamina, diverso da quello nel cui ambito le intercettazioni sono state autorizzate, la valutazione di utilizzabilità dei risultati capativi deve essere svolta entro le rime delineate dall'art. 270, nella nuova formulazione vigente e, nel caso, applicabile.
1.8.4.1. Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. n. 7 del 2020, ha modificato l'art. 270 c.p.p., comma 1, stabilendo che "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1".
Siffatta disposizione, dunque, anche dopo la riforma, continua a prevedere il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti. Essa, inoltre, ha previsto due distinte deroghe a tale divieto di utilizzazione: la prima ricalca la disciplina previgente, e consente la circolazione extraprocedimentale delle intercettazioni in relazione all'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; la seconda, concerne i reati di cui all'art. 266 c.p.p., comma 1, (tra i quali, ai sensi del D.L. n. 161 del 2019, art. 2, comma 1, lett. b-bis), come modificato dalla legge di conversione n. 7 del 2020, che ha introdotto nell'art. 266, comma 1, la lett. f-quinquies, sono stati inseriti anche i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo).
Per la prova di reati che rientrano nelle suddette deroghe, i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate se sono "rilevanti" e "indispensabili".
Siffatta locuzione, che aggiunge al carattere di indispensabilità anche quello di rilevanza, implica innovativamente, ed in modo rafforzato, la valutazione del "peso" del mezzo di prova, dovendo il giudice esplicitare, con adeguata motivazione, la rilevanza e la imprescindibilità delle captazioni, autorizzate nel procedimento a quo, per la prova dei reati contestati nel diverso procedimento ad quem.
L'utilizzabilità degli esiti delle captazioni realizzate aliunde, in altri termini, presuppone o che il reato sia tanto grave che per esso il legislatore ha previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, o, alternativamente, che per il titolo di reato accertato sarebbe stato comunque consentito procedere autonomamente ad operazioni di intercettazione.
L'utilizzo della congiunzione "e" ha, così, introdotto la previsione di una doppia deroga al divieto di utilizzazione, riducendone l'ambito originariamente tracciato.
1.8.4.2. Ritiene il collegio che una lettura cumulativa dei requisiti predetti, che richiederebbe - ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni captate in altro procedimento - che il nuovo delitto in via di accertamento sia riconducibile tanto nel catalogo dell'art. 380 c.p.p., quanto in quello dell'art. 266 c.p.p., non sia autorizzata nè dall'interpretazione letterale della disposizione, nè dalla voluntas legis che affiora dai lavori preparatori (parere della Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2020 relativamente all'emendamento n. 2.219): una restrizione della latitudine della deroga all'inutilizzabilità extraprocedimentale che deriverebbe dalla valutazione congiunta dei predetti parametri, e che sarebbe parzialmente abrogativa del precedente testo normativo, non si rivela coerente con la successiva disposizione di cui all'art. 270 c.p.p., comma 1-bis, che, nel regolamentare l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, hanno previsto analoga deroga al divieto, consentendone l'esportabilità per la prova di "reati diversi" da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, sempre che si tratti di risultati indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti indicati dall'art. 266 c.p.p., comma 2-bis, in tal modo superando il rigore che era stato voluto dal D.Lgs. n. 216 del 2017 e che aveva il fine di restringere l'ambito di operatività, sia pure indirettamente, del trojan horse.
1.8.4.3. Nel quadro così delineato, i principi espressi da Sez. un. Cavallo e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280326; Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027), conservano intatta la loro rilevanza quanto all'identificazione della nozione di stesso procedimento e quanto ai requisiti di utilizzabilità delle captazioni endoprocedimentali; in relazione all'applicazione dell'art. 270, nella nuova formulazione, gli stessi principi dovranno comunque orientare l'interprete nella valutazione dei limiti alle deroghe dell'inutilizzabilità extraprocedimentale, nel quadro dei principi costituzionali richiamati.
L'opzione qui accolta non evidenzia, invero, tensioni con i principi fondamentali, poichè la Corte costituzionale ha fatto sempre riferimento al bilanciamento rimesso al Legislatore: "la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, risponde all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore gravità", e dunque "la norma che eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla legge, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, costituisce indubbiamente un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono" (Corte Cost., sent. n. 63 del 1994).
L'estensione dell'ambito della deroga introdotta dal legislatore, con il correttivo della richiesta motivazione rafforzata nella valutazione di indispensabilità e rilevanza, non sembra, allora, contraddire il principio di eccezionalità dei limiti al generale divieto di circolazione dei risultati captativi.
1.9. Alla luce di quanto sin qui argomentato, le censure del ricorrente si rivelano infondate.
1.9.1. Vertendosi in ipotesi di utilizzabilità extraprocedimentale, le doglianze prospettate nel primo motivo si rivelano eccentriche rispetto ai parametri delineati dall'art. 270 c.p.p. nella nuova formulazione, nel caso applicabile.
Quanto alle censure svolte sul punto della motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga, la verifica del relativo standard non può che essere riferita agli originari delitti iscritti nel procedimento a quo e per i quali le intercettazioni stesse sono state autorizzate, mentre il ricorrente lamenta, piuttosto, un deficit giustificativo correlato ai reati successivamente iscritti, il che rende le censure non direttamente perspicue.
Lo stesso è a dirsi in riferimento alla base legale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 13 - invero solo genericamente richiamata nel ricorso - che non può che essere vagliata in relazione ai primigeni delitti ipotizzati nel procedimento a quo.
1.9.2. Il tema della motivazione rileva, invece, nel nuovo contesto normativo di cui qui si assume l'applicazione, in relazione ai requisiti della rilevanza e della indispensabilità probatoria in riferimento al delitto associativo contestato nel procedimento ad quem.
Ebbene, seppur non esplicata secondo i parametri dell'art. 270 c.p.p., nella nuova formulazione che qui si è reputata applicabile, la trama argomentativa dell'ordinanza impugnata rende ragione dell'infungibilità dei materiali captativi per il sostegno indiziario dell'associazione sub 4), che ha trovato nelle intercettazioni intercorse tra il ricorrente, il B.B. e i sodali (ampiamente trascritte alle pp. 81106) indispensabile strumento dimostrativo, nella misura in cui restituisce i rapporti tra le parti, le utilità messe a disposizione dei coindagati e la finalizzazione delle medesime ad assicurare alla società del B.B., attraverso l'attivo contributo del ricorrente, indebite utilità, in tal modo delineando incensurabilmente i reati fine dell'associazione e, attraverso di essi, gli scopi criminali perseguiti dal consesso criminoso.
In particolare, l'ordinanza impugnata ricostruisce analiticamente i rapporti del ricorrente con lo zio, B.B., e con C.C. (amministratore delegato, Presidente del consiglio di amministrazione e consigliere di APTIV CONNECTION SYSTEM SERVICE ITALIA Spa e APTIV SERVICE Srl ), D.D. (Sales Account BU Automotive-BCUBE Spa ) e E.E. (Dirigente BCUBE e direttore dello stabilimento di (Omissis)), e l'aggiudicazione di ventisei subappalti, il conseguimento di commesse e assegnazione di lavori in favore delle società del gruppo B.B. sin dal 2014, evidenziando come la gestione di siffatti rapporti - e la remunerazione dei predetti - fosse riconducibile ad una "sovrastruttura sociale" e ad un "indispensabile apparato operativo", ricostruiti attraverso le intercettazioni. L'ordinanza impugnata non manca, altresì, di riportare i relativi riscontri documentali.
Con l'analitica rassegna così delineata il ricorrente non si confronta, limitandosi ad asserire che la dimostrazione dell'esistenza dell'associazione sarebbe stata risolta nella prova dei reati fine.
In tal modo, il ricorso non si confronta con il principio, che va qui ribadito, secondo il quale, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (ex multis Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670), tanto pìù che, nel caso in esame, è stata incensurabilmente valorizzata la strumentalizzazione dell'apparato societario riferibile al B.B. (ed il coinvolgimento di personale e mezzi) e la peculiarità delle modalità delle sistematiche corruzioni disvelate dalle intercettazioni, che delineano il sostrato organizzativo e la finalizzazione dell'illecito consesso.
Quanto alla definizione del ruolo degli indagati (p. 1.5 del primo motivo), di cui il ricorrente contesta la specificazione, va solo richiamata l'analitica descrizione che degli apporti individuali è stata resa nell'ordinanza impugnata, che restituisce le attribuzioni di ciascuno ed il contributo di partecipazione effettivamente reso.
Ne deriva che il costrutto giustificativo dell'ordinanza impugnata rende ragione della rilevanza e dell'indispensabilità delle intercettazioni per la dimostrazione indiziarla del reato di cui al capo 4), la cui cornice edittale rientra nei limiti di cui all'art. 266 c.p.p., in tal modo risultando delineate le condizioni che, secondo il disposto dell'art. 270 c.p.p., legittimano la deroga al divieto di inutilizzabilità dei risultati captativi nel presente procedimento.
Il primo motivo è, pertanto, infondato.
2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.
2.2. Le censure rivolte alla piattaforma indiziaria del reato associativo sono proposte fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto prospettano una riduttiva lettura delle evidenze indiziarie, richiedendone una rivalutazione che si pone oltre l'orizzonte cognitivo rimesso a questa Corte di legittimità.
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Richiamando quanto già osservato al p. 1.9.2., va rilevato come il ricorrente censuri l'attribuzione del ruolo di partecipe al A.A., assumendone una sorta di presunzione derivante dai rapporti familiari con il B.B., ma finisce per non contestarne la funzione di "vettore di regalie", dal medesimo ricorrente svolta in favore dei coindagati che, nell'ordinanza impugnata, è stato considerato solo uno degli apporti causali prestati dal A.A., la cui incondizionata collaborazione nel perseguimento degli illeciti interessi del B.B. trova plurimi elementi dimostrativi.
Ne consegue che il ruolo di partecipazione è stato assegnato al ricorrente facendo corretta applicazione dei principi, autorevolmente affermati (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670) e, del resto, costantemente ribaditi (ex multis Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180), in presenza del rapporto di stabile e organica compenetrazione del A.A. con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non già un mero "status" di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale il ricorrente ha "preso parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Per altro verso, il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi esplicata nel provvedimento impugnato, che ha analiticamente ricostruito i rapporti tra le società del B.B., strumentalizzate a fini illeciti, e le competenza attribuite, tra gli altri, anche al A.A., in tal modo delineando non solo il contesto in cui il reato associativo si colloca, la latitudine degli interessi del B.B. e della vasta rete di figure compiacenti asservite ai suoi scopi, nonchè la peculiare relazione corrente tra questi ed il ricorrente, rafforzata anche dal legame familiare (che, peraltro, ricorre nella complessiva vicenda, connotando la familistica visione del potere, politico ed economico, perseguita dal B.B.), in tal guisa corroborando la stabilità del vincolo associativo sub 4) e la proiezione finalistica illecita.
A fronte di siffatto iter giustificativo, che si sottrae a censure deducibili in questa sede cautelare, la prospettazione che il reato associativo sia stato risolto nella provvista indiziaria relativa ai reati scopo perde di spessore, risultando, al contrario, le condotte di corruzione tra privati - come già rilevato - poste in essere nell'ambito di un complesso organismo autosufficiente, al quale il ricorrente ha apportato uno specifico contributo causale nell'ambito della collaudata distribuzione, di competenze e mezzi, operata dal B.B..
2.3. E', invece, reiterativa e manifestamente infondata la questione proposta in riferimento alla configurabilità del reato di cui all'art. 2635 c.c..
Nel contestare la qualifica soggettiva degli indagati D.D. e E.E., il ricorrente non si confronta con l'ampia argomentazione resa dalla sentenza impugnata che, richiamando gli approdi di questa Sezione, ha diffusamente motivato sul punto controverso.
Va qui solo osservato come, nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 15265 del 10/12/2021, dep. 2022, NUOVA BANCA DELLE MARCHE Spa C/ BIANCONI, Rv. 283076, che sviluppa e precisa, anche nel quadro dell'Unione Europea, i principi già affermati da Sez. 5, n. 5848 del 13/11/2012, dep. 2013, Corallo, Rv. 254831), l'atto che integra la condotta illecita del delitto di cui all'art. 2635 c.c. - e, di conseguenza, l'individuazione della latitudine soggettiva del reato proprio - è strettamente correlata alla definizione di nocumento, in termini di "qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante e di qualsiasi natura subito, ad opera di un proprio collaboratore, dal soggetto passivo del reato di infedeltà"; il che implica, da un lato, come il reato in questione sia strettamente legato al soggetto infedele e alla società per cui questi agisce e, dall'altro, che la condotta può consistere anche nell'adozione di atti preparatori e prodromici alla conclusiva delibera degli organi societari che siffatto nocumento è in grado di determinare.
Per altro verso, il motivo è aspecifico laddove, ascrivendo al D.D. ed al E.E. il ruolo di meri sponsorizzatrici, non considera come, in tal modo, gli stessi abbiano comunque concorso nel reato proprio dei soggetti apicali.
Nel resto, la doglianza riproduce valutazioni in fatto, relative alla posizione aziendale degli indagati D.D. e E.E. nell'ambito delle rispettive società ed alla reclamata mancata conoscenza delle offerte delle società concorrenti per gli appalti gestiti mediante il portale (Omissis), puntualmente approfondite nell'ordinanza impugnata.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria, il 6 ottobre 2022 23-10-2022 18:32
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