Il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si e' formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato
Corte di cassazione penale, sez. III, 2 settembre 2022 n. 32322
ud. del 19 maggio 2022
Presidente Ramacci Luca; Estensore Cerroni Claudio; Ricorrente Omissis
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 10 gennaio 2022 il Tribunale di Teramo, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da D.P.L., titolare dell'omonima ditta individuale e indagato per il reato di cui all'art. 4, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74 nei confronti del decreto del 28 gennaio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, in forza del quale era stato disposto sequestro preventivo dei denari e dei beni nella disponibilita' dell'indagato, per un valore equivalente al profitto del reato, pari ad Euro 156.222,25.
2. Avverso il predetto provvedimento e' stato proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha contestato la violazione della norma di cui all'art. 649 c.p.p..
In particolare, il ricorrente ha osservato che, prosciolto dal reato di cui al D.L.vo n. 74 del 2000, art. 5 gli era stata contestata la violazione dell'art. 4 cit., laddove all'evidenza la dichiarazione omessa non poteva al contempo essere ritenuta infedele, mentre dallo stesso capo d'imputazione era evidenziato che si trattava del medesimo fatto siccome riqualificato, in spregio alla precedente pronuncia di non luogo a procedere per insussistenza del fatto.
In specie doveva considerarsi maturata una preclusione processuale, ne' il Pubblico ministero, essendo stata errata la prima qualificazione, poteva nuovamente esercitare l'azione penale.
2.2. Col secondo motivo, quanto al merito della contestazione, il ricorrente ha negato in ogni caso il raggiungimento della soglia di punibilita', altresi' affermando che non sussisteva alcun collegamento tra le richieste di incentivo per il cd. conto termico e i conferimenti di incarico in favore del ricorrente, cosi' che al medesimo non poteva attribuirsi guadagno da eventualmente dichiarare.
In ogni caso non era stata tenuta in considerazione la memoria prodotta dal ricorrente, tra l'altro nell'assenza di avvisi di accertamento e avuto riguardo alla questione della deducibilita' dei costi dai ricavi.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilita' del ricorso.
4. La difesa ha prodotto nota conclusiva.
Motivi della decisione
5. Il ricorso e' infondato.
5.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, e' nozione ribadita ricordata anche dal Procuratore generale - che il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si e' formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali (Sez. II, n. 28048 del 08 aprile 2021, Giorgadze, Rv. 281799; cfr. altresi' Sez. I, n. 12943 del 29 gennaio 2014, Bausone, Rv. 260133, dove era stato rigettato il ricorso che formulava exceptio rei iudicatae in relazione all'imputazione del delitto di collusione di militare della Guardia di finanza per essere precedentemente intervenuta pronuncia assolutoria irrevocabile con riferimento al delitto di corruzione, contestato relativamente al medesimo fatto storico).
In specie, appunto, l'ordinanza impugnata ha dato atto che all'odierno ricorrente era stata in origine contestata la fattispecie di cui al D.L.vo n. 74 del 2000, art. 5 mentre, in esito alla redazione del secondo processo verbale di constatazione, era stata verificata la presentazione ad opera dell'indagato della relativa dichiarazione annuale fiscale (circostanza storica assente nell'ambito del primo procedimento), cosi' da escludere in radice la contestazione di cui all'art. 5 cit., e da indurre all'indagine circa la sussistenza della differente, e ben distinta, ipotesi di cui all'art. 4 cit..
5.2. In relazione poi al secondo profilo di censura, osserva preliminarmente la Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 c.p.p. ammette il sindacato di legittimita' soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione cosi' radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. V, n. 43068 del 13 ottobre 2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. VI, n. 6589 del 10 gennaio 2013, Gabriele, Rv. 254893).
Del pari, il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. V, n. 3722 del 11 dicembre 2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152), non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (cfr. Sez. VI, n. 18183 del 23 novembre 2017, dep. 2018, Polofroni e altro, Rv. 272927).
5.2.1. In tal senso l'ordinanza impugnata ha appunto osservato che - a differenza di quanto precedentemente ritenuto anche dal Giudice che aveva conosciuto del procedimento relativo all'ipotesi di reato di cui all'art. 5 cit. - in tema di reati tributari e' legittimo, nel procedimento cautelare reale, nel quale e' sufficiente l'oggettiva sussistenza del fumus del reato e si puo' prescindere da qualsiasi profilo che riguardi la colpevolezza del suo autore, il ricorso alle presunzioni tributarie (cfr. Sez. III, n. 36302 del 15 marzo 2019, Damiano, Rv. 277553; cfr. Sez. III, n. 26274 del 10 maggio 2018, Malluzzo, Rv. 273318). Ed invero le contestazioni formulate dall'odierno ricorrente inclinano sul preteso difetto di prova rigorosa della pretesa fiscale - oggetto invece dell'eventuale giudizio di cognizione - e rifluiscono in sostanza, con procedimento non ammissibile, sul percorso argomentativo del provvedimento impugnato.
Laddove in ogni caso il Tribunale del riesame aveva dato atto - ed il rilievo non ha avuto seguito in sede di ricorso - che lo stesso ricorrente aveva ammesso di non avere fatturato tutte le prestazioni, rese alla clientela al fine di ottenere gli incentivi per l'installazione di caldaie, stufe e condizionatori, siccome previsti dal cd. conto termico. D'altronde infine, quanto al principio di autosufficienza del ricorso, nulla risulta prodotto in grado di specificamente confutare gli elementi richiamati dal Tribunale al fine della valutazione cautelare.
6. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'infondatezza dell'impugnazione conduce al rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
06-11-2022 06:28
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