Il PM anzichè concludere si può rimettere al Giudice? E' nullità? San Vito Lo Capo: rigettato ricorso che chiedeva la revoca dell'ingiunzione di demolizione emessa dal p.m.
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 16306 Anno 2022
Presidente: MARINI LUIGI
Relatore: ACETO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.F.P. nato a S.V.Lo C. il .....
avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG, PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso;
letta la memoria difensiva dell'AVV. ROCCO CASSARA'.
38313/2021
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. F.P.S. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del
08/07/2021 del Tribunale di Trapani che, pronunciando quale giudice
dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ingiunzione del
22/05/2020 emessa dal pubblico ministero in esecuzione dell'ordine di
demolizione delle opere abusivamente realizzate i impartito con sentenza di
condanna del 23/01/2001 (irr. il 03/04/2001) del GIP del medesimo tribunale per
il reato, tra gli altri, di cui all'art. 20, lett. c), legge n. 47 del 1985.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 178, lett. b), cod. proc.
pen., sotto il profilo della mancanza del titolo esecutivo indicato nell'ingiunzione
del PM / del quale il giudice dell'esecuzione ha omesso di verificare i requisiti di
forma e sostanza. Della sentenza posta in esecuzione, afferma, mancano gli
estremi, non essendone noto il numero, né quello del procedimento, né la
sezione penale del tribunale che l'ha emessa; tanto più - osserva - che
nell'ingiunzione si fa riferimento ad una sentenza del pretore che, quale giudice
monocratico distinto dal tribunale (giudice collegiale), non esisteva più all'epoca
della sentenza. Si tratta, dunque, dell'esercizio dell'azione penale in assenza di
titolo esecutivo.
1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di mancanza assoluta di
motivazione in ordine alla allegata impossibilità tecnica di dar luogo alla
demolizione, pena l'irrimediabile compromissione dell'intero piano sottostante.
1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine
all'argomento relativo alla applicazione del condono edilizio di cui alla legge n.
326 del 2003, chiesto una prima volta 1'11/04/2004 ed una seconda volta il
22/02/2012 e ad oggi non ancora definito a causa dell'inerzia della
Soprintendenza che dal 2004 non si è mai espressa sul nulla-osta al cui rilascio il
Comune aveva in entrambe le occasioni subordinato l'ammissibilità.
1.4.Con memoria del 24/02/2022, il ricorrente: a) ha ulteriormente dedotto
la violazione dell'art. 523 cod. proc. pen. (non avendo il PM sostanzialmente
concluso nell'udienza camerale); b) ha ribadito trattarsi di una pertinenza; c) ha
ribadito l'assenza del titolo esecutivo.
2.11 ricorso è inammissibile.
3.0sserva il Collegio
3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato;
3.2.il titolo esecutivo esiste ed è costituito da una sentenza di applicazione
pena su richiesta delle parti pronunciata nei confronti del ricorrente dal GIP delCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Tribunale di Trapani il 23/01/2001; la (eventualmente) erronea indicazione dei
suoi estremi nell'ingiunzione a demolire del PM non determina alcuna
conseguenza se non quella di rendere incerta la pretesa esecutiva, evenienza nel
caso di specie nemmeno ipotizzabile visto che il ricorrente non deduce nemmeno
di non essersi potuto adeguatamente difendere in sede esecutiva (ove invece si è
difeso con cognizione di causa e la questione, posta con l'odierno primo motivo,
non è stata nemmeno dedotta);
3.3.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato;
3.4.il ricorrente è stato condannato per aver abusivamente realizzato, in
zona sottoposta vincolo paesaggistico e sismico e in assenza di permesso di
costruire, un vano desinato a civile abitazione esteso cinquanta metri quadrati
(oltre un vano WC e un locale antistante) alto 2,5 mt., realizzato al primo piano
di un preesistente immobile (ciò che esclude in radice la natura pertinenziale
dell'opera in questione, e ciò a prescindere dalla natura fattuale della relativa
deduzione, non ammessa per la prima volta in questa sede di legittimità,
tantomeno in una memoria difensiva e nemmeno nel ricorso introduttivo);
3.5.in termini generali, va ricordato (e ribadito) l'insegnamento consolidato
della Corte di cassazione secondo il quale, in tema di reati edilizi, la possibilità di
non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione
di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di cd. "fiscalizzazione" di cui
all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, trova applicazione, in via esclusiva, per gli
interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, rimanendo
esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario
assenso amministrativo (Sez. 3, n. 28747 dell'11/05/2018, Rv. 273291 - 01;
Sez. 3, n. 16548 del 16/06/2016, dep. 2017, Rv. 269624 - 01; Sez. 3, n. 24661
del 15/04/2009, Rv. 244021 - 01; cfr., altresì, Sez. 3, n. 1443 del 18/11/2019,
dep. 2020, Rv. 277724 - 01, che ha precisato che la cd. "fiscalizzazione" non è
mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,
perché queste non possono essere mai essere ritenute "in parziale difformità",
atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona eseguiti in difformità dal titolo
abilitativo si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale
rispetto all'intervento autorizzato; nello stesso senso, Sez. 3, n. 1486
03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258297 - 01);
3.6.peraltro, l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire
un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a
dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al
condannato (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Rv. 281474 - 01, secondo cui è
tale il caso in cui sia stato il medesimo a realizzare l'abuso sull'iniziale
manufatto);
3.7.in ogni caso, il pericolo di danni alla struttura portante del primo piano è
genericamente dedotto come "possibile", non come evenienza certa conseguente
al ripristino dello "status quo";
3.8.il ricorrente non ha alcun interesse a dedurre che il pubblico ministero
abbia concluso "rimettendosi" al giudice senza specificare l'oggetto delle
richieste;
3.9.in disparte la circostanza che il rimettersi al giudice costituisce, per il
pubblico ministero, una legittima (per quanto) generica modalità di rassegnare le
proprie conclusioni, va ricordato che la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b),
cod. proc. pen. ricorre unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia
stato messo nelle condizioni di concludere (Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020, Rv.
279552 - 01; Sez. 6, n. 33165 del 29/05/2012, Rv. 253196 - 01; Sez. 3, n.
5498 del 02/12/2008, dep. 2009, Rv. 242482 - 01, secondo cui il dovere di
partecipazione del PM deve essere valutato in ordine all'"an" e non al
"quo modo");
3.10.quanto alla dedotta possibilità di sanare l'abuso, va ribadito che per le
opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in totale assenza di
permesso di costruire, il condono di cui all'art. 32, commi 25 e segg., d.l. n. 269
del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, non è
consentito, essendo possibile condonare solo gli interventi di minore rilevanza
indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato d.l. (restauro, risanamento
conservativo e manutenzione straordinaria), (Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016,
Rv. 268079 - 01; Sez. 3, n. 28517 del 29/05/2007, Rv. 237140 - 01; Sez. 3, n.
37865 del 04/05/2004, Rv. 230030 - 01).
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/03/2022.
01-05-2022 18:33
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