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Sentenza

Genova: trapanese condannato per insolvenza fraudolenta. La Cassazione conferma la condanna.
Genova: trapanese condannato per insolvenza fraudolenta. La Cassazione conferma la condanna.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 30979 Anno 2022
Presidente: MANTOVANO ALFREDO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
Data Udienza: 05/04/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
V.S. nato a Trapani il ..
avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 01/07/2021, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 14/01/2019, nei confronti di V.S. confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 641 CP come qualificato in
secondo grado.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596).
Nel caso in esame, oltre a rilevare la genericità del ricorso, si evidenzia che la Corte ha giustificato
la sanzione in misura di gran lunga inferiore alla media edittale attraverso il richiamo ai numerosi
precedenti penali del ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 05/04/2022
Avv. Antonino Sugamele

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