Fugge dopo l'incidente: non si può escludere la particolare tenuità.
Secondo una giurisprudenza costante, il riconoscimento dell'astratta applicabilità dell'art. 131-bis c.p. è possibile per tutti i reati, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge (Cass. pen., Sez. Un., 25/2/2016, n. 13681, in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico; più di recente: Cass. pen., Sez. III, 22/4/2020, n. 12653, in caso di impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato; Cass. pen., Sez. IV, 24/9/2018, n. 40926, sempre in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico; Cass. pen., Sez. III, 9/4/2018, n. 15782, in un caso di violazione di norme antisismiche; contra Cass. pen., Sez. IV, 3/12/2015, n. 49825).
Per quanto riguarda, più specificamente, i reati previsti dal codice della strada, si è riconosciuta la compatibilità della causa di non punibilità con il reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all'interno della fattispecie tipica (Cass. pen., Sez. IV, 29/3/2021, n. 11699; Cass. pen., Sez. IV, 29/3/2021, n. 11655; Cass. pen., Sez. IV, 3/12/2018, n. 54018; Cass. pen., Sez. IV, 12/10/2018, n. 46438; Cass. pen., Sez. IV, 9/2/2018, n. 6520; Cass. pen., Sez. IV, 24/11/2015, n. 48843; Cass. pen., Sez. IV, 9/9/2015, n. 44132, secondo cui anche in caso di applicazione della causa di non punibilità va disposta la revoca della patente di guida; Cass. pen., Sez. IV, 9/9/2015, n. 50243). Con riferimento a tale reato v. anche Cass. pen., Sez. IV, 12/11/2018, n. 51304. Per l'esclusione della non punibilità in caso di soggetto che si sia posto alla guida di una potente motocicletta con elevato tasso alcoolico (Cass. pen., Sez. IV, 20/4/2021, n. 14609). Per la necessità di verificare, in relazione ai reati di cui all'art. 186, commi 1 e 7, cod. str., che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni tutelati dalla norma (Cass. pen., Sez. IV, 18/12/2020, n. 36436). Non può però essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. str., nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento (Cass. pen., Sez. III, 2/9/2020, n. 24974; Cass. pen., Sez. IV, 19/2/2019, n. 7526), né la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista anch'essa solo in caso di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. str. (Cass. pen., Sez. IV, 22/3/2022, n. 9719).
Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte d'appello aveva confermato la condanna di un uomo per le fattispecie di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada») e per lesioni personali colpose giudicate guaribili in sette giorni. Ricorrendo in Cassazione, la difesa aveva sostenuto l'erroneità in caso di mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. In particolare, sosteneva che la Corte aveva errato nell'escludere la particolare tenuità del fatto argomentando solo in ragione dell'intrinseca gravità della condotta tenuta, essendo l'imputato fuggito dopo il sinistro, e dai precedenti penali.
La Cassazione, nell'accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C. ha ricordato che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., è difatti configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - con riferimento ad ogni fattispecie criminosa e il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (ex plurimis, Cass. pen., Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, CED Cass. 266590). Ne consegue, secondo i Supremi Giudici, l'errore nel quale era incorsa la Corte d'appello nell'argomentare l'esclusione della particolare tenuità del fatto dall'intrinseca gravità della condotta di fuga tenuta dall'imputato dopo il sinistro causa delle lesioni personali, integrando essa proprio i delitti di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. str., con i quali deve invece ritenersi astrattamente compatibile l'istituto in esame, dovendo il giudice di merito valutare in concreto, ai fini del giudizio di particolare tenuità, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del pericolo. Nell'accertamento di cui innanzi, infine, non deve tenersi conto, diversamente da quanto avvenuto nella specie, della condotta di vita dell'imputato, susseguente al reato (anche con riferimento a quello di lesioni personali) ovvero anteatta (di soggetto gravato da precedenti penali), in quanto elemento ricompreso non nell'art. 133, comma 1, al quale invece rinvia l'art. 131-bis, comma 1, dello stesso codice, bensì nel comma 2 del medesimo art. 133.
29-12-2022 20:46
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