Ericino condannato per ricettazione di una cassaforte contenente blocchetti di carte di identità in bianco.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 7219 Anno 2022
Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA
Data Udienza: 15/02/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
L.P. nato a E. il ......
avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata, per quel che qui rileva,
ha confermato la sentenza resa il 20 maggio 2020 dal Tribunale di Trapani che ha
dichiarato la responsabilità di L.P. per il reato di ricettazione di una
cassaforte e per la contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello a
serramanico .
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:
vizio di motivazione poiché la corte non ha preso in considerazione le
specifiche doglianze mosse con l'atto di appello in ordine alla errata
ricostruzione della vicenda in punto di fatto e alla versione alternativa
offerta dall'imputato, nonché alla documentazione presentata dalla difesa
che lascia emergere un rilevante dubbio in ordine all'integrazione del fatto
tipico.
Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte
perché generico in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e
non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed
esaustiva risposta. In particolare la corte ha sottolineato che nell'abitacolo
dell'autovettura del L. parcheggiata a poca distanza dal luogo di rinvenimento
della cassaforte, divelta e aperta, è stata trovata una buona parte della refurtiva
costituita da blocchetti di carte di identità in bianco e l'imputato è stato trovato
nel possesso di oltre 3000 C di contanti che sono stati ritenuti ingiustificati, in
ragione della condizione di disoccupato dell'imputato.
Il ricorrente non si confronta con questi elementi e si limita a ribadire l'assunto
difensivo invocando una rivalutazione da parte di questa corte degli elementi di
prova, che sono stati oggetto di adeguata valutazione critica ad opera dei giudici
di merito.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene
equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/2/2022
23-04-2022 22:33
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