Ericino condannato per furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dall'avere agito mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e dalla reiterata specifica infraquinquennale.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 14852 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 23/02/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.F. nato a E. il ......
avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato
la sentenza del Tribunale di Trapani del 16 novembre 2020 che, all'esito del
giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di F.M.
per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, dall'avere
agito mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale e dalla reiterata specifica infraquinquennale e, applicate le circostanze
attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, l'aveva
condannato alla pena di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso F.M. , a mezzo del
suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il
quale si duole dell'errata valutazione delle prove, in quanto nella relazione
peritale relativa agli accertamenti svolti sulle tracce ematiche non viene
effettuata una comparazione tra il profilo genetico dell'imputato e quello
emergente dalle suddette tracce, cosicché non risulta possibile effettuare una
comparazione tra di essi; l'identità dei profili viene affermata ma non dimostrata.
Inoltre, sarebbe apodittica la affermazione, contenuta nella motivazione
della sentenza, laddove si afferma che la persona ripresa dall'impianto di
videosorveglianza è l'imputato e comunque le riprese effettuate dall'impianto
non risultano accurate, attendibili e coerenti con l'ipotesi accusatoria.
3. Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto
dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal
giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad
una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato
di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da
ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a
quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente
plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel
contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204
del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco,
Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per
cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione
diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua
contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o
affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa
conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che
attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,
la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una
differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o
evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti
dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del
singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).
Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla
ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai
giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza
impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio
motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di
sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il
controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione
dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se
tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del
30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma
che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 23/02/2022.
Il Consigliere estensore
Michele Romano
Il Presidente
23-04-2022 22:20
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