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Sentenza

Ericino condannato per  abusiva raccolta di scommesse in assenza di titolo concessorio. La Cassazione annulla la condanna con rinvio. La Corte di Appello di Palermo dovrà celebrare il nuovo giudizio.
Ericino condannato per abusiva raccolta di scommesse in assenza di titolo concessorio. La Cassazione annulla la condanna con rinvio. La Corte di Appello di Palermo dovrà celebrare il nuovo giudizio.
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 41105 Anno 2022
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 13/09/2022
SENTENZA
Sui ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo
nei procedimento a carico di:
C.M.D. , nato a E.  il ......
avverso ia sentenza emessa il 04/02/2022 dal Tribunale di Trapani
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
i. Con sentenza emessa con rito abbreviato in data 04/02/2022, il Tribunale
di Trapani ha condannato alla pena di ventotto giorni di arresto C.M.D. , 
in relazione ai reato a lui ascritto di abusiva raccolta di scommesse in
assenza di titolo concessorio.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Palermo, deducendo violazione di legge con riferimento alla pena applicata,
essendo il reato ascritto al C. un delitto.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita
una declaratoria di inammissibilità del ricorso, non esperible per la sola
sollecitazione di poteri di rettificazione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, l'affermazione della
penale responsabilità dei C., per il reato a lui ascritto di abusiva
accettazione e raccolta di scommesse per conto della POKER & BET s.r.l. in assenza
di titolo abilitativo, concerne all'evidenza il delitto di cui all'art. 4, commi 4 e 4 - bis
della I. n. 401 del 1989. Peraltro, dopo aver compiutamente argomentato le ragioni
a sostegno della condanna, il Tribunale di Trapani ha determinato il trattamento
sanzionatorio su parametri contravvenzionali riguardanti altra fattispecie.
Deve conseguentemente disporsi, in accoglimento del ricorso, l'annullamento
della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio
per nuovo giudizio sul punto, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla
Corte d'Appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamenl:o sanzionatorio
con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso il 13 settembre 2022
il Consigliere estensore Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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