Ericina indagata per il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla convivenza della vittima per avere cagionato la morte del convivente, pugnalandolo con un coltello nella regione sottoclaveare sinistra e recidendogli i vasi sanguigni. Rigettato il ricorso in Cassazione.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 40550 Anno 2022
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
Data Udienza: 14/07/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.V. nata a E. il ..........
avverso l'ordinanza del 19/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
L'avvocato TRANCHIDA DIEGO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo rigettava la
richiesta di riesame proposta nell'interesse di V.G. avverso quella del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani che aveva applicato la
misura della custodia cautelare in carcere.
V.G. è indagata per il delitto di omicidio aggravato dalla
premeditazione e dalla convivenza della vittima per avere cagionato la morte di
C.F. nel corso di una lite, pugnalandolo con un coltello nella regione
sottoclaveare sinistra e recidendogli i vasi sanguigni. In precedenza, sul proprio
profilo Facebook, l'indagata aveva già preannunciato che avrebbe fatto qualcosa
di impensabile, chiedendo perdono a tutti e precisando di non avere nulla 'da
perdere. Il G.I.P., in sede di convalida dell'arresto, aveva escluso l'aggravante
della premeditazione.
In sede di convalida dell'arresto, la donna aveva confermato il fatto, pur
sostenendo di avere rivolto verso F. il coltello allo scopo di farlo allontanare
e di avere tenuto il braccio in avanti proteso verso l'uomo che le stava venendo
addosso. Si trattava di due conviventi dediti alla droga e all'alcool; F. si
trovava agli arresti domiciliari. Secondo la versione dell'indagata, ella aveva chiuso
a chiave la porta di casa per impedire all'uomo di uscire dall'abitazione per
consumare droga; aveva telefonato al 112 e aveva, poi, rotto il telefono cellulare
di F., destando l'ira del convivente, che l'aveva aggredita rivolgendole contro
una sedia e tirandole i capelli.
La difesa aveva invocato la scriminante della legittima difesa e, in subordine,
l'eccesso colposo, negando anche l'esistenza del dolo omicidiario.
Il Tribunale dava atto che la annotazione di polizia giudiziaria, riportata nella
memoria illustrativa del pubblico ministero, aveva ricostruito in dettaglio la
cronologia del fatti.
La ricorrenza della legittima difesa doveva essere esclusa: da una parte,
mancava ogni elemento di prova di precedenti violenze domestiche da parte di
F. nei confronti della G. che, del resto, aveva chiuso a chiave la porta
dell'abitazione per costringere l'uomo a restare nell'appartamento (F., invece,
era riuscito ad uscire dalla finestra, salvo tornare per la stessa via due minuti dopo,
immediatamente prima di essere accoltellato dall'indagata). La mancanza di tracce
ematiche sul coltello dimostrava che la donna lo aveva pulito. Inoltre, nel 2021,
era stato F. a denunciare la G. per minacce e lesioni personali, sempre
con l'uso di un coltello.
Non vi era, quindi, nessuna prova dell'azione aggressiva di F., né poteva
ritenersi sussistente l'eccesso colposo di legittima difesa, istituto che presuppone
la necessità della reazione difensiva.
Sussistevano i gravi indizi dell'omicidio mentre l'animus necandi poteva
essere dedotto dalle modalità della condotta, atteso che la G. aveva sferrato
due fendenti violenti, il primo che aveva prodotto una ferita profonda alla mano
sinistra e l'altro al torace dell'uomo, cagionandone la morte immediata.
I post su Facebook, pubblicati qualche minuto prima del delitto, dimostravano
plasticamente il proposito delittuoso, portato a termine poco dopo.
Secondo il Tribunale, sussistevano le esigenze cautelari e la misura della
custodia cautelare in carcere era adeguata e l'unica idonea a soddisfare il pericolo
di reiterazione criminosa. Il Tribunale ricordava i precedenti penali specifici per
violenza alla persona e il carico pendente per l'aggressione con il coltello nei
confronti dello stesso F..
2. Ricorre per cassazione il difensore di V.G., deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente precisa che la relazione tra la G. e F. era cessata e
che, quindi, l'uomo era semplicemente ospite della donna.
La G., peraltro, cercava di impedire a F. di drogarsi e, per questo,
aveva rotto il telefono cellulare dell'uomo, perché egli non contattasse gli amici
tossicodipendenti.
La condotta della donna costituiva la difesa verso l'aggressione da parte di
F., che l'aveva colpita con una sedia; la furia dell'uomo era tale da costringere
la donna a prendere un coltello per intimidirlo e allontanarlo.
Sussistevano, quindi, i presupposti della legittima difesa e anche era stato
rispettato il requisito della proporzionalità tra offesa e difesa.
Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata anche con riferimento alla
motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari: la decisione non
teneva conto della entità del fatto commesso e dall'avere l'indagata agito in stato
di legittima difesa, quanto meno putativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il ricorrente si limita ad esporre elementi di fatto, per buona parte privi di
rilevanza, e ad avanzare considerazioni di merito, senza affatto dimostrare la
manifesta illogicità della motivazione o il travisamento di elementi indiziari da
parte del tribunale.
In verità, il ricorso si disinteressa della motivazione dell'ordinanza impugnata,
tacendo su molti elementi significativi e su dati oggettivi evidenziati dal Tribunale:
i due fendenti inferti alla vittima, la mancanza di elementi oggettivi dimostrativi di
un'aggressione da parte di F., il contenuto dei post su facebook, le precedenti
aggressioni con il coltello ai danni dell'uomo.
2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il sindacato del giudice di
legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a
verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da
argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della
logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni
in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del
processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a
sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata
sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in
proc. Longo, Rv. 251516). Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno
del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con
particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere
autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro
rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal
giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare
o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
Quindi, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del
provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal
ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a
disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per
la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n.
48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, S, Rv. 27775801); esso è configurabile
quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste
nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della
pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv.
257499); d'altra parte, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza
consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero
extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal
ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali
che l'affermaZione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione
dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 27/11/2017,
Sanfilippo e altro, Rv. 271635).
Essendo questa la portata del vizio denunciato, il ricorso per cassazione con
cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può
limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non
esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento
impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal
giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e
che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova
della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della
effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le
ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e
l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale
"incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento
impugnato. (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv.
274816).
In definitiva, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la
persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa
illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente
comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano
ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della
credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6,
n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).
3. Le medesime carenze del ricorso si rilevano con riferimento al motivo
concernente le esigenze cautelari e la scelta della misura: per di più, il ricorrente
non si confronta con la duplice presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod.
proc. pen.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 luglio 2022
Il Presidente
11-11-2022 06:00
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