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Sentenza

Erice. Il vice segretario comunale per la Cassazione non divulgò notizie sottoposte al segreto istruttorio. Annullata la misura  interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio. Ecco la motivazione.
Erice. Il vice segretario comunale per la Cassazione non divulgò notizie sottoposte al segreto istruttorio. Annullata la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio. Ecco la motivazione.
Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 24754 Anno 2022
Presidente: RICCIARELLI MASSIMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
Data Udienza: 30/05/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.B.L. nato a C. d. G. il .......
avverso l'ordinanza del 1/2/2022 della Corte di appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto l'annullamento senza rinvio
dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. L.D.B. impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale di
Palermo, pur limitandone la durata in quella di mesi sei, ha confermato la misura
interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio applicatagli dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Trapani. Il ricorrente è sottoposto ad indagini
per il reato di cui all'articolo 326 cod. pen., per avere, agendo nella qualità di
vicesegretario del Comune di Erice e quindi di pubblico ufficiale, rivelato a D.T. P., sindaca dell'ente e al momento sospesa dalle funzioni in forza
di provvedimento prefettizio e a seguito di adozione nei suoi confronti di una
misura cautelare personale, e al difensore di questa, avvocato G.R.,
notizie coperte da segreto e segnatamente quelle emergenti dagli atti delle
indagini preliminari condotte per reati in materia di urbanistica dalla polizia
municipale comunale nel procedimento a carico di tale R.A. . Infatti
l'indagato consegnava al legale copia di tutti gli atti a disposizione del comando di
polizia municipale nonostante l'indicato procedimento a carico dell'A. fosse
coperto da segreto ai sensi dell'articolo 329 cod. proc. pen. e nonostante che, per
tale ragione, il comando di polizia municipale avesse comunicato all'interessata la
necessità di specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, fatto
commesso in Erice il 16 luglio del 2020.
2. Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati nei limiti strettamente
indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione all'articolo 326 cod. pen. Deduce la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del D.B.. 
Evidenzia che, con i motivi di appello devoluti al tribunale della cautela
e con successiva memoria, aveva individuato precisi elementi di fatto ostativi alla
configurabilità del reato e che tali elementi, anche per vizio di travisamento della
prova, sono stati del tutto pretermessi dall'ordinanza impugnata che si è limitata
a riprodurre elementi congetturali già valorizzati dal giudice per le indagini
preliminari. Rileva, in particolare, che i documenti trasmessi dal ricorrente al
difensore della indagata - a seguito di richiesta del legale - consistevano nella
comunicazione di notizie di reato redatta dalla polizia municipale di Erice e nel
verbale di sopralluogo, atti che erano già conosciuti dalla sindaca T.
P. in epoca precedente alla richiesta / in quanto ella stessa, nella qualità,
aveva disposto il sopralluogo s venendo notiziata degli esiti e della successiva
trasmissione alla Procura della Repubblica competente. Evidenziava che il D. B. 
nessun atto di indagine nuovo e successivo alla comunicazione di notizia
di reato aveva trasmesso limitandosi ai soli atti già conosciutita alla sindaca. Allega,
inoltre, la falsità delle dichiarazioni rese dal comandante della Polizia Municipale,
sul meccanismo di protocollazione e sul fatto che, in realtà, non aveva informato
il ricorrente della esistenza di un possibile segreto istruttorio sulla pratica. Tali
elementi conoscitivi erano rilevanti ai fini della sussunzione del fatto nella norma
incriminatrice che il Tribunale aveva ricostruito interpretando erroneamente i
precedenti della giurisprudenza di legittimità t che configura il reato di cui all'art.
326 cod. pen. come una fattispecie di reato di pericolo effettivo o non meramente
presunto ivalorizzando sia la circostanza che la destinataria si fosse giovata della

comunicazione di questi atti per un interesse personale e non certo per ragioni o
fini di carattere istituzionale l addove, leggendo in chiave di pericolo concreto la
fattispecie in esame, è necessario che la condotta sia strutturata in guisa da
cagionare nocumento alla pubblica amministrazione. Sottolinea, infine, che la
stessa sentenza richiamata nell'ordinanza impugnata - in un caso speculare alla
fattispecie contestata - ha ritenuto l'irrilevanza della condotta quando non sia stato
superato il limite dell'evoluzione della notizia;
2.2. violazione di legge in riferimento agli articoli 275 ( 289 e 291 cod.
proc. pen. poiché il giudice per le indagini preliminare i a fronte di una richiesta che
invocava esclusivamente l'applicazione della misura cautelare interdittiva della
sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio ai sensi dell'art. 289 cod. proc.
pen., aveva emesso una misura ben più grave nei confronti del ricorrente
estendendo l'anzidetta sospensione non solo alle funzioni di vice segretario
comunale - in violazione delle funzioni per le quali era stata ascritta la fattispecie
di reato - ma anche a quelle ordinariamente ricoperte dal D.B. quale
dirigente del settore I all'interno dell'amministrazione comunale. L'applicazione di
siffatte modalità della misura si è risolta in una violazione del principio della
domanda cautelare che governa la materia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' fondato, con valore assorbente, il primo motivo di ricorso con la
conseguenza che l'ordinanza impugnata e quella genetica devono essere annullate
senza rinvio.
1.1.La vicenda non è controversa in fatto ed è pacificamente ricostruita sulla
scorta dei dati documentali / poiché risulta che il difensore di D.T.P. , 
nel corso dell'interrogatorio di garanzia della predetta svoltosi il 16
luglio 2017, aveva prodotto la documentazione costituita dalla comunicazione di
notizia di reato e atti allegati che il giorno precedente aveva ricevuto, dopo averne
fatto richiesta a mezzo PEC, dal ricorrente che se ne era occupato, in mancanza
del funzionario proposto al servizio, nella qualità di vicesegretario del Comune,
acquisendo la documentazione stessa presso il Comando dei Vigili. E' altrettanto
pacifico che la comunicazione di notizia di reato aveva dato luogo ad un
procedimento penale per violazioni urbanistiche a carico dell'A., conclusosi
con avviso di conclusione delle indagini emesso il 22 gennaio 2021. Risulta, infine,
che l'A.era "accusatore" della sindaca D.T.P.  nel
procedimento a carico della sindaca: da qui l'evidente interesse della T.P. 
ad avvalersi, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, della 
documentazione acquisita presso il Comune, attraverso la richiesta del suo legale ,
istruita e accolta dal ricorrente.
Ritiene il Collegio che correttamente il Tribunale ha escluso che il ricorrente
non fosse a conoscenza del contenuto e della valenza della documentazione
trasmessa ,avendo il D.B.  sostenuto - nel corso dell'interrogatorio - di non
avere compreso, neppure dopo la interlocuzione con G.I.,
vicecomandante della Polizia Municipale, che si trattasse di atti relativi ad un
procedimento penale ma di meri atti amministrativi. A tal riguardo il Tribunale,
allineandosi ai rilievi del giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto infondata
la tesi difensiva evidenziando che la stessa nota di trasmissione al legale redatta
dall'indagato qualificava l'atto trasmesso come "informativa di reato formulata
dall'Ente alla Procura della Repubblica di Trapani" alla quale era allegata anche la
scheda informativa redatta dalla Polizia Municipale e nella quale erano individuati
indagati e norme di legge violate i oltre al verbale di sopralluogo. Né appare
rilevante in questa sede, per le assorbenti ragioni che si diranno, che l'I.
riferito che, contattato dalla sindaca per ottenere il rilascio della documentazione,
le aveva precisamente riferito che era necessaria un'autorizzazione del Pubblico
Ministero, trattandosi di atti coperti da segreto a seguito dell'invio della
comunicazione di notizia di reato /e parimenti irrilevante è la circostanza che
l'I. abbia negato di avere avuto contatti con l'odierno ricorrente che aveva
sostenuto di non essere stato preavvertito dall'I. della natura segreta degli
atti e di avere ritenuto che si trattasse di mera documentazione amministrativa.
1.2 Non possono, invece, condividersi le conclusioni alle quali il Tribunale è
pervenuto sulla ritenuta configurabilità nei fatti, così come ricostruiti, del reato di
cui all'art. 326 cod. pen.. A questo riguardo i giudici del merito - il Tribunale, infatti
si è allineato alla ricostruzione dell'ordinanza genetica - .pur avendo richiamato la
giurisprudenza di questa Corte sulla natura giuridica del reato di cui all'art. 326
cod. pen. inon hanno fatto coerente applicazione alla vicenda concreta dei principi
enunciati i incorrendo, così, nel denunciato vizio di violazione di legge per erronea
interpretazione del contenuto della norma incriminatrice contestata ai fini della sua
applicazione al caso concreto.
La difesa sostiene con il ricorso - ed aveva sostenuto dinanzi al Tribunale del
Riesame - che non si è in presenza di una condotta di rivelazione di atti coperti da
segreto dal momento che la destinataria degli atti trasmessi dall'indagato (in
poche parole la destinataria della notizia rivelata) era la stessa persona che di
quegli atti aveva avuto, in ragione delle funzioni istituzionali svolte, piena contezza
sia per avere "promosso" il sopralluogo a carico dell'A. sia per essere venuta
a conoscenza dei risultati del sopralluogo stesso tanto da avere anche visionato le
fotografie approntate nell'occasione e da avere appreso che, in conseguenza, era
stata redatta comunicazione di notizia di reato inviata alla locale Procura della
Repubblica per le violazioni riscontrate.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza, e in particolare la sentenza a
Sezioni Unite di questa Corte, sulla natura di reato di pericolo effettivo e non
meramente presunto del reato di cui all'art. 326 cod. pen. ma ha, cionondimeno,
ritenuto che, in mancanza dell'autorizzazione dell'ufficio inquirente, sussista un
grave quadro indiziario a carico del D.B. in ordine al reato contestatogli e
irrilevante la circostanza che la T.P.  "fosse a conoscenza, a causa
del suo ruolo istituzionale, della generica notizia della sussistenza di un
procedimento penale a carico dell'A. circostanza che non può giustificare la
divulgazione degli atti d'indagine da parte del D.B. posto che ciò che conta
è che la ragione della richiesta di accesso agli atti non aveva un fine istituzionale
e doveva perciò essere vagliata dall'autorità che aveva il potere di valutare la
possibilità di accesso contemperando le ragioni di segretezza dell'indagine con
l'interesse difensivo della richiedente ,vaglio che costituisce la ratio della norma
prevista dall'art. 116 cod. proc. pen.".
Apodittico il riferimento del Tribunale alla "generica" conoscenza della notizia
della sussistenza del procedimento penale - anche nella richiesta del difensore
della T.P. si faceva, infatti, preciso riferimento alla comunicazione di
notizia di reato a carico dell'A. l'inquadramento del reato di cui all'art. 326
cod. pen. come reato di pericolo concreto e la lettura della fattispecie incriminatrice
alla stregua delle precisazioni della giurisprudenza e della nozione stessa di
"rivelare", dettano i criteri di ricostruzione della condotta dell'agente /ancorandoli
alla verifica del pericolo effettivo per gli interessi protetti dalla norma incriminatrice
della divulgazione della notizia, criteri che si collocano su un piano diverso rispetto
alle "ragioni", nel caso pacificamente private, della richiesta di ottenere la copia
dell'informativa e alla necessità di attivare, ai fini della acquisizione, la procedura
di cui all'art. 116 cod. proc. pen.. La segretezza dell'indagine penale costituisce,
infatti, il presupposto stesso dell'esistenza del reato di cui all'art. 326 cod. pen. e,
in tal caso, si è affermato in giurisprudenza, non è necessaria, ai fini della
configurabilità del reato, la prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio per le
indagini, posto che si tratta di un reato di pericolo concreto che tutela il buon
andamento della amministrazione, che si intende leso allorché la divulgazione della
notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a quest'ultima o ad
un terzo (Sez. 5, n. 46174 del 05/10/2004, Esposito, Rv. 231166).
L'attività ricostruttiva, pertanto, torna sulla precisa individuazione del
concetto di rivelare e della nozione di pericolo effettivo (e non meramente
presunto) che ne connota l'essenza, nozione, questa, che prescinde dalla
individuazione di un danno ma che non si risolve nella mera rivelazione in sé e per
sé della notizia da tenere segreta ,imponendo la verifica, sulla base del caso
concreto, della sua idoneità a creare pregiudizio agli interessi della pubblica
amministrazione, nel caso quella giudiziaria, o del terzo.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione (S.U. n. 4694 del 27/10/2011,
Casani, Rv. 251271) hanno chiarito che il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio
previsto dall'art. 326 cod. pen. importa, per la sua configurabilità sotto il profilo
materiale, che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia
destinata a rimanere segreta e si configura come un reato di pericolo, nel senso
che sussiste il reato se dalla rivelazione del segreto possa derivare un danno alla
pubblica amministrazione o a un terzo e che il reato non sussiste, oltre che nella
generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio
ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono
necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali
connessi al segreto di cui si tratta) ovvero a soggetti che, ancorché estranei ai
meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute, fermo restando per
tali ultime persone il limite della non conoscibilità dell'evoluzione della notizia oltre
i termini dell'apporto da esse fornito.
Nel caso in esame si è in presenza proprio di tale evenienza poiché la T.P.,
 alla quale la comunicazione di notizia di reato e gli atti allegati erano
diretti, attraverso il difensore che aveva attivato la richiesta evasa dall'indagato,
era ben a conoscenza della esistenza della informativa di polizia giudiziaria che
ella stessa aveva determinato avviando il sopralluogo, e non consta che la notizia
comunicata dal D.B. abbia superato il limite delle evoluzione della notizia
che era a conoscenza della T.P. oltre l'apporto fornitapoiché gli atti
che ha trasmesso coincidevano proprio con quelli svolti presso l'amministrazione
comunale e non hanno riguardato la successiva fase investigativa, svolta dinanzi
al Pubblico Ministero.
Deve, pertanto, ribadirsi il principio che il delitto di rivelazione di segreti
d'ufficio previsto dall'art. 326 cod. pen. importa, per la sua configurabilità sotto il
profilo materiale, che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una
notizia destinata a rimanere segreta e si configura come un reato di pericolo
effettivo, nel senso che sussiste il reato se dalla rivelazione del segreto possa
derivare un danno alla pubblica amministrazione o a un terzo e che la rivelazione
del segreto è punibile, non già in sé, ma in quanto suscettibile di produrre un
qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta /
sicché il reato non sussiste nel caso in cui, trattandosi di notizie di ufficio ancora
segrete, le stesse siano rivelate a persone che, in relazione al ruolo istituzionale
pubblico rivestito, le abbiano già conosciute, fermo restando il limite della non
conoscibilità dell'evoluzione della notizia oltre i termini dell'apporto da esse fornito.
2. All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella del
giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Trapani del 13 dicembre 2021
corrisponde la dichiarazione di cessazione della misura in corso, con mandato, per
gli adempimenti conseguenti, alla cancelleria in sede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.I.P. del
Tribunale di Trapani in data 13/12/2021 e dispone la cessazione della misura in
corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 30 maggio 2022
Il Consigliere relatore Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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