Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Elezioni comunali 2016. La prescrizione salva un alcamese: aveva introdotto all'interno della cabina elettorale il proprio telefono cellulare, registrando le immagini della scheda elettorale con il voto già espresso e inviandola al candidato sindaco, con la dicitura "buona domenica".
Elezioni comunali 2016. La prescrizione salva un alcamese: aveva introdotto all'interno della cabina elettorale il proprio telefono cellulare, registrando le immagini della scheda elettorale con il voto già espresso e inviandola al candidato sindaco, con la dicitura "buona domenica".
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17/03/2022) 02-05-2022, n. 17096

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -

Dott. ROMANO Michele - Consigliere -

Dott. SESSA Renata - Consigliere -

Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere -

Dott. CUOCO Michele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del D.L.n. 228 del 30 dicembre 2021, art. 16, convertito, con modificazioni, nella L. n. 15 del 25 febbraio 2022.

Lette la requisitoria scritta ex D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Kate Tassone, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonchè le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Nicolò Gervasi, nel senso dell'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza deliberata il 12/01/2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 16/07/2019 con la quale il Tribunale di Trapani aveva dichiarato L.G. responsabile del reato di cui al D.L. n.49 del 1 aprile 2008, art. 1, comma 1, convertito dalla L. n. 96 del 30 maggio 2008, art. 1, perchè, nella consultazioni comunali del 05/06/2016 relative al rinnovo del Consiglio Comunale di Alcamo, introduceva all'interno della cabina elettorale il proprio telefono cellulare, registrando le immagini della scheda elettorale con il voto già espresso e inviandola al candidato sindaco S.D., con la dicitura "buona domenica".

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione L.G., attraverso il difensore Avv. Nicolò Gervasi, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 c.p.p., comma 1, disp. att.. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge in ordine alla foto che si assume inviata all'interno del seggio elettorale, mentre si trattava di una foto che circolava sui sodal. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 175 c.p., in quando la motivazione della Corte di appello sul diniego del beneficio della non menzione è in contrasto con lo scopo perseguito dall'istituto.

Con requisitoria scritta ex D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Kate Tassone ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, Avv. Nicolò Gervasi, ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso.

Non essendo inammissibile il ricorso (avuto riguardo, in particolare, al secondo motivo alla luce dell'orientamento espresso da Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Rv. 279094), deve rilevarsi il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione, intervenuto, trattandosi di contravvenzione e considerata la sospensione di 42 giorni (rinvio dall'udienza del 02/05/2018 a quella del 13/06/2018 per astensione dell'avvocatura) - il 17/07/2021.

Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129 c.p.p., comma 2, il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2022
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza