Due ericini imputati di aver cagionato per colpa - consistita nell'intraprendere una battuta di pesca passando per uno specchio acqueo con fondale basso con avverse condizioni meteo marine (mare mosso e vento da sudovest forza 3 a 22-27 nodi) - il naufragio e la sommersione di un'imbarcazione in cooperazione fra loro: b) di aver cagionato - con la condotta descritta al capo a) - la morte del compagno di pesca trasportato nel natante oggetto di naufragio e sommersione e deceduto per un trauma cranio-cervicale da impatto su ostacolo fisso e successiva insufficienza respiratoria per annegamento.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 42640 Anno 2022
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: FILOCAMO FULVIO
Data Udienza: 31/05/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRAPANI
nel procedimento a carico di:
R. V. nato a E. il ………..
M. J. nato a E. il ……
inoltre:
GALAZZO CATERINA
UNIPOL ASSICURAZIONI
avverso l'ordinanza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
e;‹, a; t•I
lette le conclusioni del PG he ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza
relativa alla restituzione degli atti al PM anche in relazione ai reati di cui ai capi A) e C)
e rigetto del resto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 novembre 2021, il Tribunale di Trapani in
composizione collegiale, all'esito dell'istruttoria dibattimentale del processo a
carico di V. R. e J. M. imputati: a) di aver cagionato per colpa
- consistita nel determinarsi a intraprendere una battuta di pesca passando per
uno specchio acqueo con fondale basso con avverse condizioni meteo marine
(mare mosso e vento da sudovest forza 3 a 22-27 nodi) - il naufragio e la
sommersione di un'imbarcazione in cooperazione fra loro: b) di aver cagionato -
con la condotta descritta al capo a) - la morte del compagno di pesca N-
C. trasportato nel natante oggetto di naufragio e sommersione e
deceduto per un trauma cranio-cervicale da impatto su ostacolo fisso e successiva
insufficienza respiratoria per annegamento; il solo V. R. c) per non essere,
in qualità di comandante del natante naufragato, sceso per ultimo da bordo;
ritenuto che i fatti contestati agli imputati fossero diversi rispetto a quelli descritti
nei capi d'imputazione, come cristallizzati nel decreto che aveva disposto il
giudizio, ha ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico ministero. In particolare,
nel provvedimento impugnato, il Tribunale ha rilevato che l'istruttoria espletata
durante il dibattimento aveva fatto emergere le diverse condizioni meteo marine
all'epoca dei fatti (vento debole e lieve moto ondoso), il fondale marino non così
basso (da 50 cm a 150 cm), il luogo di rinvenimento e le condizioni
dell'imbarcazione (integra e galleggiante con tutte le attrezzature da pesca e i
mezzi di salvataggio al loro posto), nonché era emersa la circostanza che il
deceduto fosse un esperto nuotatore. Da ciò è stato desunto che non si fosse
consumato un delitto colposo, costituito dal naufragio e dalla sommersione del
natante di cui al capo a), con la conseguente esclusione dell'abbandono della nave
a carico del comandante di cui al capo c). Si è rilevato anche che la causa della
morte del C. è stata individuata, a seguito di ispezione cadaverica i in un
trauma cranico conseguente a ferita lacero-contusa con deformazione dell'osso
frontale seguita da annegamento, come confermato all'esito della consulenza
autoptica con la quale era emerso che la causa della morte era riconducibile, non
all'annegamento, ma a detto trauma cranico insieme con un trauma cervicale di
marcata intensità, espressa dalla frattura delle vertebre C6-C7, compatibile con
un impatto con una superficie dura e verosimilmente irregolare. Così ricostruito
l'evento, con esclusione del naufragio e individuazione della causa mortale nella
ferita lacero-contusa, il Tribunale ha ritenuto che il fatto contestato al capo b)
fosse diverso da come descritto potendo invece sussistere gli elementi per
ravvisare un'azione volontaria ai danni della vittima e, quindi, il reato di omicidio
doloso, con l'ordine di trasmettere gli atti al P.m. per quanto di competenza.
2. Avverso detto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trapani ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.
2.1. Con l'unico motivo dedotto si denuncia l'erronea applicazione della legge
,C
processuale penale evdifetto di motivazione nella parte in cui il Tribunale, dopo
aver escluso la sussistenza dei fatti relativi al naufragio con sommersione di cui al
capo a) e l'abbandono del natante da parte del comandante in occasione del
naufragio di cui al capo c), avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di
assoluzione per l'insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc.
pen. e non, come invece avvenuto,"- un'ordinanza ai sensi dell'art. 521 cod. proc.
pen. (si cita Sez. 3, n. 31835 del 04/05/2018, P.M. in proc. Mastroddi e altro,
Rv. 273696 - 01). Si contesta, inoltre, che il Tribunale abbia utilizzato
parzialmente, senza motivare sul punto, i risultati derivati dalla consulenza tecnica
autoptica (di cui si produce una parte) senza considerare che le stesse conclusioni
a cui era giunto il professionista incaricato lasciavano ipotizzare "una modalità di
tipo accidentale come più verosimile rispetto a quella omicidiaria". Si aggiunge,
infine,v il Tribunale ha omesso di considerare che l'ipotesi relativa all'omicidio
volontario era stata già valutata durante le indagini preliminari attraverso un
procedimento iscritto a carico di ignoti che si era concluso con una richiesta di
archiviazione, accolta dal Giudice per le indagini preliminari; l'avvenuta
archiviazione comporterebbe / peraltro, la conseguente preclusione a procedere,
nonostante l'ordine di trasmissione degli atti da parte del Giudice dibattimentale
connotato dall'assenza di elementi ulteriori rispetto a quelli già contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero che avrebbero dovuto determinare il Giudice a
pronunciare l'assoluzione degli imputati (non indicati espressamente come
responsabili o corresponsabili dell'omicidio) anche per il capo b).
3. Il responsabile civile Unipolsai Assicurazioni S.p.a. ha presentato memoria
chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio
dell'ordinanza impugnata relativamente alla restituzione degli atti al P.m. anche in
relazione ai reati di cui ai capi a) e c) e rigettare nel resto il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto risulta parzialmente fondato nei termini che seguono.
1.1. Come correttamente rilevato dalla Procura generale, stante il principio di
tassatività in materia di impugnazioni ai sensi dell'art. 568, comma 1, cod. proc.
pen., solo la qualificazione del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 521,
comma 2, cod. proc. pen. quale atto abnorme consente l'ammissibilità del ricorso.
1.2. 'Su detto punto va quindi preliminarmente ribadito il principio, richiamato
in ricorso, secondo il quale "è abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento
con cui il giudice ordini, ai fini dell'eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di L)7_
reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma
2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente
contestato" (Sez. 3, n. 31835 del 04/05/2018, P.M. in proc. Mastroddi e altro,
Rv. 273696 - 01). La pronuncia ora richiamata fa seguito a due Sezioni unite di
questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 - dep. 22/06/2009, P.M. in proc.
Toni e altro, Rv. 243590) con le quali si è affermato che "l'abnormità si lega a due
complementari ed indefettibíli caratteristiche dell'atto, l'una strutturale per essere
il provvedimento avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali
ma anche dall'intero ordinamento tanto da doversi considerare, postulando la sua
adozione una assoluta carenza di potere, non previsto né prevedibile dal
legislatore, e l'altra, invece, funzionale per essere l'atto causa di una stasi del
procedimento non potendo altro organo o parte del processo ovviare alla
determinazione giudiziale con gli ordinari strumenti processuali".
1.3. Il provvedimento impugnato va dunque considerato abnorme,
limitatamente ai capi a) e c) per come si dirà, dal punto di vista funzionale, Infatti,
la restituzione degli atti al p.m., prevista dal codice di rito dall'art. 521 cod. proc.
pen., non si fonda sull'ipotesi di un fatto diverso da quello contestato - per
circostanze di luogo o di tempo o per modalità difformi da quelle descritte
nell'imputazione - laddove l'organo requirente avrebbe potuto modificare la
contestazione, ma sul rilievo dell'insussistenza delle prospettate fattispecie
criminose, avendo ritenuto il Tribunale nel provvedimento impugnato: del capo a)
rispetto al naufragio con sommersione, ritenuto come mai avvenuto e del capo c)
sull'abbandono del natante da parte del comandante in occasione del naufragio
quale diretta conseguenza dell'esclusione fattuale del naufragio.
1.4. L'abnormità dell'ordinanza in esame è dimostrata dal fatto che il
Tribunale, pur avendo ritenuto insussistenti in fatto le contestazioni di cui ai capi
a) e c) non ha pronunciato le relative decisioni, come avrebbe dovuto,
trasmettendo, invece, gli atti al Pubblico ministero. In questo modo ha imposto
un'indebita regressione all'intero procedimento per le contestazioni, già oggetto di
esercizio dell'azione penale, che lo stesso organo giudicante riconosce come
inesistenti con la conseguenza di provocare indebitamente una stasi
procedimentale non risolvibile con i rimedi procedurali consueti. Il Tribunale, una
volta raggiunta la convinzione fondata sull'istruttoria dibattimentale rispetto
all'insussistenza di dette contestazioni, avrebbe dovuto trarre le naturali
conseguenze pronunciando la relativa sentenza in modo da consentire anche
un'eventuale impugnazione al pubblico ministero. Va quindi ribadito che "è
abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo
accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al
pubblico ministero relativamente ad esso, ai sensi dell'art. 521, comma secondo,
cod. proc. pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza
pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato"
(Sez. 4, n. 17213 del 09/03/2017, P.M. in proc. Lanceni, Rv. 269459 - 01).
1.5: La riqualificazione del capo b), invece, escluso il profilo colposo
dell'avvenuta morte del C., è fondata su una diversa dinamica rispetto a
quella descritta nel capo d'imputazione. La diversità del fatto, quindi, sia pure
rilevata dal Tribunale con le modalità sopra descritte, non appare invece rientrare
nell'atto abnorme poiché detta contestazione divenuta oggetto di riqualificazione
giuridica a seguito dell'istruttoria dibattimentale può essere oggetto di
trasmissione degli atti al p.m., senza che neanche vi sia la prospettata preclusione
procedurale. infatti "nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione
del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per
essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio
prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della
persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro
ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle
indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività
investigative, ricollégabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione
penale" (Sez. U, n. 13040 del 28/03/2006, P.M. in proc. Ignoti, Rv. 233198 - 01).
Questo Collegio intende qui ribadire l'orientamento giurisprudenziale, che si
condivide, rappresentato da Sez. 1, n. 48159 del 03/12/2003, P.M. in proc.
Biondino, Rv. 226493 - 01) secondo cui "non è impugnabile, neppure sotto il
profilo della sua pretesa abnormità, il provvedimento con il quale il giudice del
dibattimento, ritenuto che il fatto sia diverso da quello contestato, abbia disposto
la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2,
c.p.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza
di restituzione degli atti al suo ufficio pronunciata dal giudice del dibattimento, il
quale aveva ritenuto la diversità del fatto, essendo stato l'imputato rinviato a
giudizio per rispondere di tentato omicidio come esecutore materiale, mentre il
suo ruolo sarebbe stato quello di mandante). Ciò perché la diversità del fatto, nel
caso in esame, viene rilevata dal Tribunale e correttamente motivata
dall'insussistenza della fattispecie colposa dell'evento con l'esclusione fattuale del
naufragio derivato dai profili di colpa evidenziati nel relativo capo d'imputazione,
che viene così escluso come realmente avvenuto. La trasmissione degli atti per
rivalutare l'evento morte del C. secondo la strutturalmente diversa
qualificazione dell'omicidio doloso, non alterando i tratti essenziali dell'addebito
inteso quale episodio naturalistico e concreto, viene soltanto rapportato alla
fattispecie astratta ritenuta giuridicamente più corretta. La modificazione giuridica
del fatto, delineata con una lettura estensiva dell'art. 521 cod. proc. pen., non
costituisce mutamento dell'imputazione quale fattispecie concreta e non
interferisce con l'esercizio dell'azione penale e con il potere autonomo del pubblico
ministero di effettuare le sue scelte (nel caso in esame anche all'esito di eventuali
ulteriori indagini), ma è espressione del controllo di legalità connaturato alla
funzione giurisdizionale (in questo senso Sez. 1, n. 21732 del 13/12/2017, dep.
2018, P.M. in proc. Cessanti e altro).
2. Sulla base delle considerazioni esposte deriva l'accoglimento del ricorso
limitatamente alla restituzione degli atti al pm anche in relazione ai capi a) e c)
della rubrica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione
degli atti al pm anche in relazione ai capi a) e c) della rubrica, dichiara
inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 31/5/2022
11-11-2022 20:50
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